Sono state pubblicate sul sito dell’Inail le schede per la definizione di piani di controllo degli apparecchi di sollevamento materiali di tipo fisso, mobile e trasferibile, e relativi accessori,ai sensi dell’articolo 71, comma 8, del D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. (Testo Unico sulla Sicurezza).
I documenti sono il risultato della collaborazione tra l’Inail, il Ministero del lavoro, le Regioni e le principali associazioni datoriali interessate alla sicurezza di tali attrezzature. L’Ance ha partecipato all’elaborazione in quanto rappresentante di imprese utilizzatrici degli apparecchi di sollevamento materiali.
Fine dei documenti è quello di fornire utili indicazioni, a carattere volontario, al datore di lavoro per garantire gli interventi di controllo, non straordinari, da condurre secondo frequenze prestabilite sugli apparecchi di sollevamento materiali fissi, mobili e trasferibili, per garantire l’uso in sicurezza dell’attrezzatura, ove la documentazione del fabbricante a corredo della macchina risulti non disponibile:
- poiché trattasi di macchina immessa sul mercato o messa in servizio prima del 21 settembre 1996, data di entrata in vigore in Italia della direttiva Macchine,
- ovvero poiché il manuale risulta smarrito ed il fabbricante dell’attrezzatura non è in grado di fornirne copia.
Laddove, infatti, il manuale del fabbricante risulti disponibile o comunque reperibile, le indicazioni in esso contenute costituiscono il riferimento per il datore di lavoro.
I documenti, presentati in un convegno ad Assolombarda lo scorso 3 luglio, possono pertanto considerarsi una guida volontaria all’applicazione delle indicazioni fornite da norme tecniche o buone prassi, che ai sensi dell’articolo 71, comma 8, del D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., costituiscono riferimento per l’esecuzione dei controlli delle attrezzature di lavoro in assenza di indicazioni fornite dai fabbricanti.
Il lavoro si compone, per ciascuna tipologia di apparecchio (fisso, mobile e trasferibile), di schede in forma tabellare contenenti le indicazioni su chi debba svolgere ogni determinato controllo (il conduttore, l’imbracatore, il manutentore o il tecnico esperto), sulla frequenza del controllo (giornaliera, frequente o periodica), sull’oggetto del controllo (ovvero il componente dell’attrezzatura), nonché sul metodo e le finalità del controllo medesimo.
Inoltre, i documenti comprendono una parte in cui sono trattate, più in dettaglio, procedure e modalità di esecuzione dei controlli.
Le appendici contengono le liste di controllo, o check-list, che permettono all’operatore incaricato di annotare l’esito delle verifiche per ogni singolo controllo riportato ed effettuato, nonché un fac-simile del registro di controllo.
In allegato alla presente nota i documenti e le relative appendici.
17385-Schede controlli apparecchi trasferibili_appendice.pdfApri
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17385-Schede controlli apparecchi mobili_appendice.pdfApri
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17385-Schede controlli apparecchi fissi_appendice.pdfApri
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