Con l’allegata risposta ad istanza d’interpello n. 27/14, il Ministero del Lavoro ha fornito opportuni chiarimenti in ordine alla possibilità di avvalersi delle prestazioni della ASL per ciò che attiene l’attività di sorveglianza sanitaria e le altre attività riconducibili al medico competente previste dal D.Lgs. n. 81/08 e s.m.i., atteso che il comma 3 dell’art. 39 del medesimo decreto stabilisce che il dipendente di una struttura pubblica, assegnato agli uffici che svolgono attività di vigilanza, non può prestare ad alcun titolo attività di medico competente.
Al riguardo, la Commissione ha confermato che i datori di lavoro possono avvalersi, tramite specifiche convenzioni, delle prestazioni delle ASL per quanto attiene l’attività di sorveglianza sanitaria e di medico competente, purché il dipendente della struttura messo a disposizione dell’impresa per lo svolgimento di tale incarico, in possesso dei requisiti e dei titoli necessari di cui all’art. 38 del T. U. sulla sicurezza, non risulti assegnato ad attività di vigilanza, così come sancito dal citato articolo 39 del D.Lgs. n. 81/08 e s.m.i.
19261-Interpello n. 27_2014.pdfApri