Con l’allegata nota n. 501/15, l’Inps ha chiarito che in relazione ai trattamenti speciali di disoccupazione edile, previsti dall’art. 11 della Legge n. 223 del 1991 e dall’art. 3 co. 3 della Legge n. 451 del 1994, non sussistono cause di incompatibilità rispetto allo svolgimento di attività di lavoro autonomo.
Tale orientamento, peraltro, recepisce quanto già previsto per l’indennità di mobilità e di disoccupazione Aspi, entrambe compatibili con lo svolgimento di attività di lavoro autonomo se il reddito che deriva da quest’ultimo non supera il reddito minimo escluso da imposizione fiscale. Si tratta, in particolare, di un reddito pari ad euro 4.800 per lavoro autonomo ed euro 8.000 per attività di collaborazione coordinata e continuativa, per il quale è garantito il mantenimento dello status di disoccupato.
La nota in parola conclude ricordando che i trattamenti di disoccupazione speciale edile, per i quali il legislatore ha già riconosciuto la possibilità della corresponsione anticipata in un’unica soluzione ai fini di intraprendere un’attività autonoma, sono compatibili e cumulabili con lo svolgimento di lavoro autonomo, fermo restando il rispetto dei suddetti limiti di reddito.
19262-Messaggio Inps n. 501_2015.pdfApri