Approvato in via definitiva il Decreto legislativo recante disposizioni in materia di contratti di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti che favorirà il graduale superamento dell'art. 18 dello statuto dei lavoratori
E’ stato approvato, in via definita, dal Consiglio dei Ministri il decreto legislativo, attuativo della Legge 10 dicembre 2014, n. 183, recante “Disposizioni in materia di contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti”, che si allega per opportuna informativa.
Tra le novità contenute nel decreto e di rilevante interesse per il settore, si rileva, in particolare, il graduale superamento dell’art. 18 dello Statuto dei lavoratori, in quanto è stata prevista l’applicazione di un diverso regime di tutela in caso di licenziamento illegittimo a tutti i lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato, a decorrere dall’entrata in vigore del decreto stesso (ossia il giorno successivo alla sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale), nonché ai contratti a tempo determinato e ai contratti di apprendistato convertiti successivamente all’entrata in vigore del medesimo decreto.
Fatte salve le ipotesi di licenziamento discriminatorio, nullo e intimato in forma orale, per le quali le nuove disposizioni risultano pressoché le medesime dell’art. 18, per le altre tipologie di licenziamenti (giustificato motivo oggettivo, giustificato motivo soggettivo e giusta causa) è stato previsto, in luogo della reintegra, il riconoscimento al lavoratore, in caso di licenziamento illegittimo, di un numero di mensilità crescente in base all’anzianità di servizio del lavoratore stesso e comunque non inferiori a 4 e non superiori a 24 mensilità (dimezzate per le imprese con meno di 15 dipendenti).
Prevista, inoltre, per il solo caso di licenziamento per giustificato motivo soggettivo o per giusta causa, la possibilità di reintegra esclusivamente nel caso in cui sia dimostrata in giudizio l’insussistenza del fatto materiale contestato al lavoratore, senza alcuna valutazione in merito alla gravità o meno del fatto stesso.
Nelle ipotesi, invece di violazione del requisito della motivazione o della procedura del licenziamento è stato previsto il riconoscimento di un’indennità calcolata per ogni anno di servizio e compresa tra 2 e 12 mensilità.
Sul punto, si rileva positivamente la limitazione della discrezionalità del giudice in merito alla definizione del numero di mensilità spettanti, nonché la commisurazione delle stesse sulla base dell’ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del Tfr, inferiore rispetto all’ultima retribuzione globale di fatto precedentemente prevista nello schema di decreto presentato.
Nell’ottica di una riduzione del contenzioso in materia di lavoro, è stata introdotta la possibilità di garantire al lavoratore un’offerta di conciliazione che eviterà il giudizio e favorirà l’ottenimento, per il lavoratore stesso, di un importo che non costituirà reddito imponibile e non sarà assoggettato a contribuzione previdenziale.
In attesa della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto medesimo, ai fini di una corretta valutazione delle disposizioni ivi contenute, si inoltra, unitamente al decreto suddetto, la scheda di commento riepilogativa di tutte le novità introdotte, nonché una tabella di confronto sulle diverse tipologie di licenziamento, facendo riserva di fornire ulteriori aggiornamenti e/o chiarimenti interpretativi in merito, anche in virtù dell’incontro previsto per il prossimo 2 marzo presso la Confindustria.
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