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DDL sulle disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente (DDL 1345/S).

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Sintesi parlamentare n. 5/S della settimana dal 26 gennaio al 30 gennaio 2015

2 Febbraio 2015
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SENATO DELLA REPUBBLICA
_______________________
 
PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI
APPROVATI DALLE COMMISSIONI DI MERITO
 
– DDL su “Disposizioni in materia di delitti contro l’ambiente” (DDL 1345/S).
 
Le Commissioni riunite Giustizia e Territorio e Ambiente del Senato hanno approvato, in sede referente, in seconda lettura il provvedimento in oggetto con modifiche al testo trasmesso dalla Camera dei Deputati.
 
Tra queste, in particolare, si evidenziano le seguenti:
 
Art. 1, comma 1
Vengono in parte riformulate le norme relative al delitto di inquinamento ambientale (art. 452-bis, c.p. introdotto dal testo), eliminando il riferimento previsto dal testo alla “violazione di disposizioni legislative, regolamentari o amministrative, specificamente poste a tutela dell’ambiente e la cui inosservanza costituisce di per sè illecito amministrativo o penale” e prevedendo la pena della reclusione da 2 a 6 anni e la multa da 10.000 a 100.000 euro per chiunque abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento durevoli dello stato preesistente:
– delle acque o dell’aria, o di porzioni estese o significative (modificato) del suolo o del sottosuolo;
– di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.
Emend. 1.85 (testo 2) dei Relatori
 
Art. 1, comma 1
Viene modificata la norma sul ravvedimento operoso (art. 452-octies Codice penale introdotto dal provvedimento), disponendo, in particolare, che le pene previste per i delitti contro l’ambiente, per il delitto di associazione per delinquere o associazione di tipo mafioso diretta a commettere delitti contro l’ambiente ovvero all’acquisizione della gestione o del controllo di attività economiche, di concessioni, autorizzazioni, appalti, o servizi pubblici in materia ambientale (circostanze aggravanti ai sensi dell’articolo 452-septies c.p. introdotto dal testo), nonchè per il delitto di traffico illecito di rifiuti all’art.260 del D.Lgs 152/2006, sono diminuite dalla metà a due terzi nei confronti di colui che si adopera per evitare che l’attività delittuosa venga portata a conseguenze ulteriori, ovvero aiuta concretamente l’autorità di polizia o l’autorità giudiziaria nella ricostruzione del fatto, nell’individuazione degli autori o nella sottrazione di risorse rilevanti per la commissione dei delitti ovvero, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, provvede alla messa in sicurezza, alla bonifica e, ove possibile, al ripristino dello stato dei luoghi.
Per i delitti colposi contro l’ambiente (art. 452-quater c.p.), la punibilità è esclusa nei confronti di colui che, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, provvede alla messa in sicurezza, alla bonifica e, ove possibile, al ripristino dello stato dei luoghi.
Ove il giudice, su richiesta dell’imputato, disponga la sospensione del procedimento per un tempo congruo, comunque non superiore a un anno, a consentire di completare le attività suddette, il corso della prescrizione è sospeso.
Emend. 1.189 (testo 2) a firma di parlamentari
 
Art. 1 comma 1
Nell’ambito dell’art. 452-sexies del Codice penale, introdotto dal testo e relativo all’impedimento del controllo, viene prevista, altresì, la reclusione da uno a tre anni per chiunque impedisce, intralcia o elude l’attività di vigilanza e controllo, oltre che ambientale, di sicurezza e igiene del lavoro. 
Emend. 1.168 a firma di parlamentari
 
Art. 1, comma 1
Viene previsto che i proventi derivanti dalla confisca dei beni disposta in caso di condanna per i delitti contro l’ambiente sono messi nella disponibilità della pubblica amministrazione competente e vincolati all’uso per la bonifica dei luoghi.
Emend. 1.195 a firma di parlamentari
 
Art. 1, comma aggiuntivo
Viene modificato l’art.257, comma 4 del D.Lgs 152/2006 (Codice ambientale), sul sistema sanzionatorio nell’ambito della bonifica dei siti, prevedendo che l’osservanza dei progetti approvati ai sensi degli articoli 242 e seg. (procedure amministrative ed operative per la bonifica dei siti) costituisce condizione di non punibilità per i reati contravvenzionali ambientali contemplati da altre leggi per il medesimo evento per la stessa condotta di inquinamento.
Emend. 1.202 a firma di parlamentari
 
Art. 1, comma 8
Vengono soppresse le norme relative all’introduzione nel D.Lgs 152/2006 (Codice ambientale) di una disciplina sanzionatoria degli illeciti amministrativi e penali in materia di tutela dell’ambiente (ipotesi contravvenzionali in materia ambientale che non hanno cagionato danno o pericolo concreto e attuale di danno alle risorse ambientali, urbanistiche o paesaggistiche protette).
Identici emendamenti 1.217, 1.2016 e 1.53 a firma di parlamentari
 
Scheda emendamenti in Commissione
 
Per l’iter parlamentare precedente si vedano le Sintesi nn. 2/2014 e 8/2014.
 
Il testo prevede che si inserisca nel Codice penale un nuovo titolo dedicato ai delitti contro l’ambiente nel quale sono disciplinate, tra l’altro, le fattispecie criminose di inquinamento ambientale, disastro ambientale, traffico e abbandono di materiale di alta radioattività, impedimento al controllo e viene posto in capo al condannato l’obbligo al recupero e – ove possibile – al ripristino dello stato dei luoghi.
Viene, inoltre, integrata la disciplina sulla responsabilità amministrativa delle persone giuridiche di cui al D.Lgs 231/2011 in caso di reati ambientali.
 
Il provvedimento passa ora all’esame dell’Aula.
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