SENATO DELLA REPUBBLICA
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PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI
APPROVATI DEFINITIVAMENTE
– DDL su “Modifica all’articolo 11-quaterdecies del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, in materia di disciplina del prestito vitalizio ipotecario” (DDL 1564/S).
La Commissione Finanze ha approvato, in seconda lettura, in sede deliberante, il provvedimento in oggetto nel testo trasmesso dalla Camera dei Deputati.
Per l’iter parlamentare precedente si vedano le Sintesi nn. 26/2014 e 27/2014.
Il testo istituisce una forma di finanziamento a medio e lungo termine, garantito da una proprietà immobiliare residenziale e riservato a persone fisiche di età superiore a 65 anni.
Viene prevista, tra l’altro, la possibilità di rimborso integrale in un’unica soluzione del prestito, al verificarsi di alcuni eventi, salva la possibilità di concordare, al momento della stipulazione del contratto, modalità di rimborso graduale della quota di interessi e spese, su cui non si applica la capitalizzazione, prima del verificarsi dei suddetti eventi.
Alla scadenza del finanziamento, è rimessa agli eredi la scelta di estinguere il debito, provvedere alla vendita dell’immobile ipotecato o lasciare che lo venda la banca mutuataria.
PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI
APPROVATI DALLE COMMISSIONI DI MERITO
– Decreto legge n. 3 del 24 gennaio 2015 recante “Misure urgenti per il sistema bancario e gli investimenti” (DDL 1813/S).
Le Commissioni riunite Finanze e Industria hanno approvato, in seconda lettura, in sede referente, il decreto legge in oggetto nel testo approvato dalla Camera dei Deputati.
Il provvedimento prevede misure per il sistema bancario e gli investimenti, tra cui: la portabilità dei conti correnti; la costituzione di una Società di servizio per la patrimonializzazione e la ristrutturazione delle imprese; l’esercizio del credito a supporto dell’export e dell’internazionalizzazione dell’economia italiana; il ricorso facoltativo alla provvista CDP per banche e intermediari finanziati che erogano finanziamenti alle PMI, nonché la costituzione di PMI innovative.
Il decreto legge, in scadenza il 25 marzo 2015, passa ora all’esame dell’Aula.
– DDL su “Disposizioni in materia di corruzione, voto di scambio, falso in bilancio e riciclaggio” (DDL 19/S)
La Commissione Giustizia ha approvato il provvedimento in oggetto con modifiche al testo unificato adottato come testo base.
Tra queste, in particolare, si segnalano le seguenti:
Art. 1
Viene novellato l’art. 314 del c.p. che disciplina il reato di peculato, innalzando la pena massima edittale. Al riguardo, viene previsto che il pubblico ufficiale o l’incaricato di un pubblico servizio, che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di denaro o di altra cosa mobile altrui, se ne appropria, è punito con la reclusione da 4 a 10 anni e 6 mesi (attualmente la pena è da 4 a 10 anni).
Subemendamento 1.2000/1 testo 2 a firma di Parlamentari
Viene novellato l’art. 318 del c.p. che disciplina il reato di corruzione per l’esercizio della funzione, innalzando da 5 a 6 anni il massimo edittale della reclusione prevista per il pubblico ufficiale che, per l’esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa (attualmente la pena è da 1 a 5 anni).
Emendamento 1.20 testo 2 a firma di Parlamentari
Viene novellato l’art. 319 del c.p. che disciplina la corruzione per un atto contrario ai doveri d’ufficio, innalzando da 8 a 10 anni il minimo e il massimo edittale della reclusione prevista per il pubblico ufficiale che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceva, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, o ne accetti la promessa (attualmente la pena è da 4 a 8 anni).
Emendamento 1.10000 del Governo
Viene novellato l’art. 319-ter del c.p. che disciplina la corruzione in atti giudiziari, prevedendo la reclusione da 6 a 12 anni (attualmente la pena è da 4 a 10 anni). Viene, altresì, disposto che: se dal fatto deriva l’ingiusta condanna di taluno alla reclusione non superiore a 5 anni, la pena della reclusione è da 6 a 14 anni (attualmente da 5 a 12); se dal fatto deriva l’ingiusta condanna di taluno alla reclusione superiore a 5 anni o all’ergastolo, la pena della reclusione è da 8 a 20 anni (attualmente da 6 a 20 anni).
Emendamento 1.2000 del Relatore
Viene novellato l’art. 319-quater del c.p. che disciplina l’induzione indebita a dare o promettere utilità, innalzando da 6 a 10 anni e 6 mesi il limite minimo e massimo della pena prevista per il pubblico ufficiale o all’incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità, salvo che il fatto costituisca più grave reato (attualmente la pena è da 3 a 8 anni).
Emendamento 1.3000 del Relatore
Art. 4
Viene soppresso l’art. 4 del testo volto a modificare l’art. 648-ter del c.p. sull’impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita.
Emendamento 4.100 del Governo identico a 4.1 e 4.2 a firma di parlamentari
Art. 5 e 6
Vengono soppressi gli art. 5 e 6 del testo volti rispettivamente: ad introdurre, dopo l’art. 648-ter del c.p,. il reato di autoriciclaggio ed, a modificare l’art. 648-quater del c.p., in materia di confisca.
Emendamento 5.1 a firma di Parlamentari
Articoli aggiuntivi
Viene modificato l’art. 129 del Dlgs 271/1989 (norme di attuazione, coordinamento e transitorie del codice di procedura penale), prevedendo che quando il Pubblico Ministero esercita l’azione penale per i delitti di cui ai seguenti articoli del codice penale (317 – concussione, 318 – corruzione per l’esercizio della funzione, 319 – corruzione per un atto contrario ai doveri d’ufficio, 319-bis – circostanze aggravanti, 319-ter – corruzione in atti giudiziari, 319-quater – induzione indebita a dare o promettere utilità, 320 – corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio, 321 – pene per il corruttore, 322 – istigazione alla corruzione, 322-bis – peculato, concussione … ai membri Corte penale internazionale e organi CE, 346-bis – traffico influenze illecite, 353 – turbata libertà degli incanti, 353-bis – turbata libertà del procedimento di scelta del contraente), informa il Presidente dell’ANAC, dando notizia della imputazione.
Emendamento 3.0.10001 del Governo
Viene modificato l’articolo 1, comma 2, della legge 190/2012 che dispone un incremento dei poteri dell’Autorità nazionale anticorruzione, demandando alla stessa l’esercizio della vigilanza e del controllo sui contratti di all’art. 17 (contratti secretati) e seguenti del Dlgs 163/2006.
Emendamento 8.0.12 a firma di Parlamentari
Viene modificato l’art. 32 della legge 190/2012 prevedendo che nelle controversie riguardanti le materie di cui al comma 1, lettera e) dell’articolo 133 del Dlgs 104/2011 (relative: “a procedure di affidamento di pubblici lavori, servizi, forniture, svolte da soggetti comunque tenuti, nella scelta del contraente o del socio, all’applicazione della normativa comunitaria ovvero al rispetto dei procedimenti di evidenza pubblica previsti dalla normativa statale o regionale, ivi incluse quelle risarcitorie e con estensione della giurisdizione esclusiva alla dichiarazione di inefficacia del contratto a seguito di annullamento dell’aggiudicazione ed alle sanzioni alternative; al divieto di rinnovo tacito dei contratti pubblici di lavori, servizi, forniture, relative alla clausola di revisione del prezzo e al relativo provvedimento applicativo nei contratti ad esecuzione continuata o periodica, nell’ipotesi di cui all’ articolo 115 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, nonché quelle relative ai provvedimenti applicativi dell’adeguamento dei prezzi ai sensi dell’ articolo 133, commi 3 e 4, dello stesso decreto”), il giudice amministrativo trasmette all’ANAC ogni informazione o notizia rilevante emersa nel corso del giudizio che, anche in esito a una sommaria valutazione, ponga in evidenza condotte o atti contrastanti con le regole della trasparenza.
Emendamento 3.0.7 a firma di Parlamentari
Viene sostituito l’articolo 2621 del codice civile (False comunicazioni sociali) prevedendo: la reclusione da 1 a 5 anni per gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci, i liquidatori – i quali per conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali – espongono consapevolmente fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero, ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore.
La stessa pena si applica se le falsità o omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.
Vengono previste apposite disposizioni volte a diminuire la predetta pena per i fatti di “lieve entità” e nei casi in cui i fatti riguardano società che non superano i limiti indicati dal secondo comma dell’articolo 1 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, nonchéa disciplinare la non punibilità per particolare tenuità del fatto ai sensi dell’art. 131-bis del c.p.
Le pene sono, invece, aumentate da tre a 8 anni nel caso di false comunicazioni sociali nelle società quotate.
Viene, infine, modificato l’articolo 25-ter, comma 1, del d.lgs 231 del 2001 prevedendo le sanzioni pecuniarie in relazione ai predetti reati in materia societaria.
Emendamenti 7.20000, 7.0.20000, 8.20000 e 8.0.20000 del Governo
Il disegno di legge prevede, in particolare, modifiche al Codice penale volte ad introdurre misure per inasprire le pene per taluni reati in materia di corruzione.
Il provvedimento passa ora all’esame dell’Aula.