E’ necessaria una rilettura del Regolamento in materia di vigilanza e accertamenti ispettivi, poiché nei primi mesi di attuazione sono emersi alcuni problemi interpretativi – sulla gestione degli esposti anonimi e sul rispetto dei termini di attivazione dell’istruttoria – che possono essere agevolmente risolti senza procedere ad una modifica dell’articolato.
Lo evidenzia il Presidente dell’Autorità Nazionale Anticorruzione, A.N.AC., con il Comunicato 28 aprile 2015, con cui fornisce alcuni criteri interpretativi relativi al Regolamento in materia di attività di vigilanza e di accertamenti ispettivi del 9 dicembre 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 300, del 29 dicembre 2014, in vigore dal 30 dicembre 2014 (cfr. news ANCE del 15 gennaio 2015).
1. Esposti anonimi
Il comunicato, infatti, depositato il 7 maggio u.s., affronta anzitutto la gestione degli esposti anonimi (art. 3, co. 3), chiarendo che “vanno considerati anonimi non solo gli esposti che non rechino alcuna sottoscrizione o ne rechino una illeggibile ma anche quelli che, pur apparendo riferibili ad un soggetto, non consentono comunque di individuarlo”.
Sotto questo aspetto, se è solo opportuno che il soggetto alleghi la fotocopia di un documento identificativo all’esposto inviato all’Autorità, deve ritenersi indispensabile l’indicazione delle generalità dell’esponente, in modo da poter essere identificato ed eventualmente interpellato dagli uffici.
Un secondo chiarimento è diretto alle denunce riguardanti fatti di particolare gravità – circostanziate e adeguatamente motivate – che, seppure prive di sottoscrizione, il dirigente può, comunque, trasmettere all’Ufficio Ispettivo o all’Ufficio piani di vigilanza e vigilanze speciali per lo svolgimento delle attività di competenza.
Nel comunicato è chiarito che gli esposti anonimi, giunti in qualsiasi modo all’Autorità, anche se indirizzati al Presidente o ai Consiglieri, devono essere assegnati, ratione materiae, agli uffici di vigilanza, secondo le regole generali.
Il dirigente dell’Ufficio assegnatario opererà una preliminare selezione degli anonimi, tenendo conto della regola generale, secondo cui essi devono essere archiviati qualora non contengano elementi di utilità e/o siano caratterizzati da assoluta genericità.
Secondo l’Autorità, fanno invece eccezione, quei documenti che, secondo un giudizio rigoroso, contengono notizie di particolare interesse per il settore di vigilanza cui sono stati assegnati. Anche in questo caso, tuttavia, sulla sola scorta di un anonimo non potrà essere avviata un’attività di vigilanza, ma si potrà tener conto del contenuto dell’atto non sottoscritto per ampliare o meglio calibrare un’attività di vigilanza, regolarmente avviata su istanza di parte o di ufficio.
In assenza di un’attività di vigilanza già avviata dal proprio Ufficio, il dirigente dovrà trasmettere l’esposto “all’Ufficio ispettivo o all’Ufficio piani di vigilanza e vigilanze speciali”, in relazione alla tipologia di attività che potrebbe in astratto essere.
I dirigenti di questi due Uffici, qualora non ritengano di archiviare l’esposto anonimo, attiveranno accertamenti preliminari (ad es. consultando la banca dati o analizzando le attività svolte in passato), al fine di avviare – previa comunicazione al Consiglio – un’attività di vigilanza o di richiedere la programmazione di un’attività ispettiva nell’ambito del Piano ispettivo annuale. Ogni sei mesi, il Consiglio sarà informato, in forma sintetica, degli esposti anonimi trasmessi, che sono stati soggetti ad archiviazione.
2. Termine per l’avvio del procedimento
Il diverso aspetto problematico affrontato nel Comunicato, riguarda il termine di 30 giorni per l’avvio del procedimento dalla data di ricevimento dell’esposto (art. 9, co 1).
Al fine di consentire l’espletamento dell’attività degli Uffici anche in presenza di un elevato numero di atti assegnati, è stata privilegiata l’esigenza di semplificazione e introdotta la disposizione secondo cui l’esposto si intende comunque archiviato se l’Autorità non procede alla comunicazione di avvio del procedimento nei suddetti termini (art. 6, co. 3).
L’Autorità chiarisce, quindi, che anche superato il predetto termine di 30 giorni è sempre possibile procedere all’avvio dell’istruttoria medesima (artt. 12 e 6, co. 4).
Di contro, ove vi siano motivate ed evidenti ragioni di urgenza, il dirigente può fornire immediato riscontro all’esponente, informandone il Consiglio, nella prima seduta consiliare successiva all’invio della comunicazione alla Stazione appaltante (art. 7).
20510-Comunicato_Presidente_28.04.2015.pdfApri