E’ possibile consultare in Allegato l’aggiornamento normativo regionale che l’Ance predispone con cadenza periodica al fine di fornire un utile strumento di conoscenza e approfondimento sulle più recenti disposizioni legislative pubblicate nei Bollettini ufficiali delle Regioni.
L’aggiornamento normativo è strutturato in due parti: nella prima si fa un focus sui contenuti dei provvedimenti legislativi riguardanti l’edilizia privata, l’ambiente, le procedure amministrative, il governo del territorio ritenuti più significativi anche al fine di un confronto con altre disposizioni similari. Nella seconda parte del Bollettino è elencata una selezione delle più recenti normative con indicazione degli estremi e del titolo.
Nell’ultimo aggiornamento si segnalano in particolare:
– la legge della regione Marche n. 17 del 20/4/2015 di “Riordino e semplificazione della normativa regionale in materia di edilizia” che recepisce molte delle novità approvate dal legislatore statale soprattutto in tema di titoli abilitativi.
– La legge della regione Molise n.7 del 14/4/2015 con cui viene nuovamente modificata la disciplina del Piano Casa regionale di cui alla LR n. 30/2009 sia attraverso una proroga del termine finale per usufruire dei benefici (2017) sia attraverso nuovi e ulteriori incentivi per realizzare gli interventi di ampliamento e demolizione ricostruzione. La legge contiene peraltro una disposizione aggiuntiva che disciplina il recepimento regionale del cd. D.L. “Sviluppo” n. 70/2011.
– La legge quadro sul commercio della regione Puglia n. 24 del 16/4/2015 che mette ordine alla normativa esistente in un sistema di norme razionale e funzionale e incentrato alla liberalizzazione delle attività economiche e alla semplificazione degli adempimenti.
– La legge della regione Sardegna “Norme per la semplificazione e il riordino di disposizioni in materia urbanistica ed edilizia e per il miglioramento del patrimonio edilizio” che prevede diverse misure finalizzate, da un lato, ad introdurre una disciplina integrativa e sostituiva del Piano casa regionale, dall’altro a prevedere delle norme di semplificazione (anche come recepimento delle novità legislative intervenute a livello statale) nonché una serie di disposizioni volte a favorire il rinnovamento del patrimonio edilizio esistente.
Il Consiglio dei Ministri ha deliberato l’impugnativa delle seguenti leggi regionali (per il cui approfondimento normativo si rinvia ai Bollettini già pubblicati nei mesi scorsi:
– Umbria LR n. 1/2015 “Testo unico governo del territorio e materie correlate” in quanto viene innanzitutto introdotta una nuova definizione di “governo del territorio”, non prevista dalla legge statale, travalicano i limiti della competenza concorrente attribuita alle Regioni. Altre disposizioni censurate riguardano alcune definizioni in materia edilizia che, in parte, contrastano con quelle espressamente individuate dalla normativa statale (ad esempio, nel caso della “manutenzione straordinaria” e della “ristrutturazione edilizia”), in parte non sono contenute nella normativa statale, che deliberatamente – in un’ottica di semplificazione – ha scelto di accorpare le categorie gli interventi edilizi, riducendole a quelle individuate nell’art. 3 del DPR n. 380/2001 (come nel caso delle “opere interne”), oppure deliberatamente ha scelto di non definire determinate categorie concettuali, rimettendole, quindi, alle elaborazioni giurisprudenziali e all’interpretazione (è il caso della nozione di “edificio” e di “isolato edilizio”).
Sotto censura anche la disciplina del Programma Strategico Territoriale perchè violerebbe le norme del Codice dei beni culturali e del paesaggio.
Ulteriori profili di presunta illegittimità sono riferite: alle definizioni degli interventi si cui alla categoria dell’attività edilizia libera; all’articolo 124 che estende il modulo procedimentale della SCIA ad interventi che, invece, la normativa statale ha assoggettato a Denuncia di inizio attività, per evidenti finalità di tutela del territorio (trattandosi di interventi più gravosi, infatti, non è stato ritenuto opportuno consentire l’avvio dei lavori contestualmente alla presentazione dell’istanza). In secondo luogo, perché configura questa SCIA come “obbligatoria”, mentre sia il comma 3 che il comma 7 dell’articolo 22 DPR 380/2001 fanno salva la possibilità dell’interessato di optare per il provvedimento espresso, rinunciando al modulo procedimentale semplificato.
L’articolo 243, sarebbe poi illegittimo nella parte in cui prevede che “La disciplina concernente le distanze, le dotazioni territoriali e funzionali minime, nonché quella relativa alle situazioni insediative del PRG, di cui alle norme regolamentari Titolo I, Capo I, Sezione V e al Titolo II, Capo I, Sezioni II, III e IV, sostituisce quella del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444 (…), in materia, rispettivamente, di distanze, di standard e di zone territoriali omogenee, anche ai sensi dell’ articolo 2-bis del D.P.R. 380/2001”. Secondo il CdM la norma da un lato “disapplica” le disposizioni del DM 1444/1968, comprese quelle in materia di distanze, dall’altro omette di richiamare le disposizioni in materia contenute nel codice civile, rinviando ad una norma di carattere regolamentare (che, peraltro, non richiama le relative disposizioni del codice civile).
– Veneto LR n. 4/ 2015, “Modifiche di leggi regionali e disposizioni in materia di governo del territorio e di aree naturali protette regionali”, in quanto una disposizione, riguardante la deroga alle distanze tra le costruzioni, viola la competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di “ordinamento civile”.
In Allegato: il Bollettino delle Leggi regionali aggiornato al 15/5/2015