Il Consiglio dei Ministri nella seduta del 18 maggio u.s., n. 64, ha fornito l’aggiornato sullo stato di attuazione del Programma, comunicando che nella seduta dell’8 maggio sono stati adottati 10 provvedimenti attuativi, di cui 8 riferiti al Governo in carica.
Il Consiglio dei Ministri ha, inoltre, approvato, tra l’altro:
-un decreto legge in materia di ammortizzatori sociali e di pensioni che dà, tra l’altro, attuazione alla recente sentenza della Corte costituzionale in materia di indicizzazione delle pensioni. In particolare, viene riconosciuto, per il 2012-13, ai trattamenti pensionistici superiori a tre volte i trattamenti minimi, una parziale rivalutazione in base all’inflazione, con decorrenza primo settembre 2015 mentre gli arretrati saranno pagati in un’unica soluzione il 1° agosto prossimo. Sempre in materia pensionistica è previsto un intervento che consente all’INPS di anticipare al 1° giorno del mese il pagamento delle pensioni. In materia di ammortizzatori sociali viene disposto il rifinanziamento per 1 miliardo di euro degli ammortizzatori in deroga per il 2015 (mobilità e cassa integrazione) nonché il rifinanziamento dei contratti di solidarietà per 70 milioni di euro.
-in esame definitivo a seguito del parere favorevole del Consiglio di Stato, il regolamento di organizzazione del Ministero della Giustizia che prevede, tra l’altro, l’istituzione di una Conferenza dei capi dipartimento, con compiti di coordinamento delle attività del Ministero e la creazione di un unico centro competente in materia di acquisti e spese.
Il Consiglio dei Ministri ha, altresì, approvato la dichiarazione di stato d’emergenza per fare fronte ai danni connessi agli eventi meteorologici che si sono verificati dal 16 febbraio al 10 aprile 2015 nel territorio delle Province di Palermo, Agrigento, Caltanissetta, Enna, Messina e Trapani, compresi gli interventi emergenziali da realizzare in conseguenza del cedimento dei piloni del viadotto Himera 1 dell’autostrada A 19 Catania-Palermo.
Il Consiglio dei Ministri ha, infine, esaminato alcune leggi regionali nell’ambito delle quali ha deliberato, in particolare:
l’impugnativa dinanzi alla Corte Costituzionale, tra l’altro, della seguente:
-Legge Regione Veneto n. 4 del 16/03/2015, “Modifiche di leggi regionali e disposizioni in materia di governo del territorio e di aree naturali protette regionali”, in quanto una disposizione, riguardante la deroga alle distanze tra le costruzioni, viola la competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di “ordinamento civile” di cui all’art. 117, secondo comma lettera l) della Costituzione;
la rinuncia all’impugnativa delle seguenti:
-Legge Regione Lazio n. 12 del 6 agosto 2012, recante «Modifiche alle leggi regionali 6 ottobre 1997, n. 29 (Norme in materia di aree naturali protette regionali), 6 luglio 1998, n. 24 (Pianificazione paesistica e tutela dei beni e delle aree sottoposti a vincolo paesistico) e 11 agosto 2009, n. 21 (Misure straordinarie per il settore edilizio ed interventi per l’edilizia residenziale sociale), come da ultimo modificate dalla legge regionale 13 agosto 2011, n. 10 e modifiche alle leggi regionali 2 luglio 1987, n. 36 (Norme in materia di attività urbanistico-edilizia e snellimento delle procedure), 9 marzo 1990, n. 27 (Contributi sugli oneri di urbanizzazione a favore degli enti religiosi per gli edifici destinati al culto. Interventi regionali per il recupero degli edifici di culto aventi importanza storica, artistica od archeologica), 6 agosto 1999, n. 12 (Disciplina delle funzioni amministrative regionali e locali in materia di edilizia residenziale pubblica), 22 dicembre 1999, n. 38 (Norme sul governo del territorio), 19 luglio 2007, n. 11 (Misure urgenti per l’edilizia residenziale pubblica) e 16 aprile 2009, n. 13 (Disposizioni per il recupero a fini abitativi dei sottotetti esistenti) e successive modifiche»;
-Legge Regione Lazio n. 10 del 13 agosto 2011, recante «Modifiche alla legge regionale 11 agosto 2009, n. 21 (Misure straordinarie per il settore edilizio ed interventi per l’edilizia residenziale sociale) e alle leggi regionali 2 luglio 1987, n. 36 (Norme in materia di attività urbanistico-edilizia e snellimento delle procedure), 26 giugno 1997, n. 22 (Norme in materia di programmi di intervento per la riqualificazione urbanistica, edilizia ed ambientale del territorio della Regione), 6 ottobre 1997, n. 29 (Norme in materia di aree naturali protette regionali), 6 luglio 1998, n. 24 (Pianificazione paesistica e tutela dei beni e delle aree sottoposti a vincolo paesaggistico), 22 dicembre 1999, n. 38 (Norme sul governo del territorio), 6 agosto 2007, n. 13 (Organizzazione del sistema turistico laziale. Modifiche alla legge regionale 6 agosto 1999, n. 14 “Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo” e successive modifiche), 27 maggio 2008, n. 6 (Disposizioni regionali in materia di architettura sostenibile e di bioedilizia), 11 agosto 2008, n. 15 (Vigilanza sull’attività urbanistica-edilizia) e 16 aprile 2009, n. 13 (Disposizioni per il recupero a fini abitativi dei sottotetti esistenti)»;
la non impugnativa, tra l’altro, delle seguenti:
-Legge Regione Friuli Venezia Giulia n. 7 del 27/03/2015 “Norme urgenti in materia di cultura, volontariato, sport, istruzione e protezione sociale”;
– Legge Regione Trentino Alto Adige n. 4 del 23/03/2015 “Modifiche alla legge regionale 9 agosto 1982, n. 7 (Ordinamento delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Trento e di Bolzano)”.