L’Aula del Senato ha licenziato, in prima lettura, il disegno di legge recante “Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l’attuazione di altri atti dell’Unione europea- legge di delegazione europea 2014” (DDL 1758/S – Relatrice la Sen. Maria Cecilia Guerra del Gruppo parlamentare PD), con alcune modifiche al testo del Governo.
Tra le principali novità introdotte in corso d’esame si segnalano, in particolare, le seguenti:
– vengono inserite ulteriori direttive da recepire nell’ordinamento con decreti legislativi da sottoporre al preventivo parere del Parlamento (di cui all’allegato B del testo). Tra queste, in particolare:
– 2014/68/UE concernente l’armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di attrezzature a pressione (rifusione) (termine di recepimento 28 febbraio 2015);
– 2014/104/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 novembre 2014, relativa a determinate norme che regolano le azioni per il risarcimento del danno ai sensi del diritto nazionale per violazioni delle disposizioni del diritto della concorrenza degli Stati membri e dell’Unione europea (termine di recepimento 27 dicembre 2016);
Per il recepimento di tale direttiva nel testo vengono previsti specifici criteri direttivi;
– 2014/17/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 4 febbraio 2014 in merito ai contratti di credito ai consumatori relativi a beni immobili residenziali e recante modifica delle direttive 2008/48/CE e 2013/36/UE e del regolamento (UE) n. 1093/2010;
– viene modificato uno dei criteri direttivi previsti dal testo (lett. e), per il recepimento della Dir. 2014/49/UE, relativa ai sistemi di garanzia dei depositi, prevedendo, in particolare:
– che i depositi su un conto di cui due o più persone siano titolari come membri di una società di persone o di altra associazione o gruppo di natura analoga senza personalità giuridica vengano cumulati e trattati come se fossero effettuati da un unico depositante ai fini del calcolo del limite previsto dei 100 mila euro;
– che le posizioni debitorie del depositante nei confronti dell’ente creditizio siano prese in considerazione nel calcolo dell’importo rimborsabile, se esigibili alla data in cui il deposito viene dichiarato “indisponibile”, nella misura in cui la compensazione è possibile a norma delle disposizioni di legge o contrattuali che disciplinano il contratto tra l’ente creditizio e il depositante;
– la limitazione del periodo entro il quale i depositanti, i cui depositi non sono stati rimborsati o riconosciuti dai Sistemi di Garanzia dei depositi, possono reclamare il rimborso dei loro depositi;
– tra i criteri direttivi di recepimento della Dir. 2014/52/UE in materia di VIA su determinati progetti pubblici e privati, viene inserito quello relativo alla destinazione dei proventi derivanti dalle sanzioni amministrative per finalità connesse al potenziamento delle attività di vigilanza, prevenzione e monitoraggio ambientale, verifica del rispetto delle condizioni previste nel procedimento di valutazione ambientale, nonché alla protezione sanitaria della popolazione in caso di calamità naturali o incidenti.
Al riguardo, nel corso dell’esame in Aula è stato accolto dal Governo un Ordine del giorno (G13.1 a firma della Commissione referente) in cui si impegna il Governo “a prevedere, nell’ambito del decreto legislativo di attuazione della direttiva 2014/52/UE, l’indicazione dei tempi minimi ammessi per ciascuna fase, delle procedure di valutazione di impatto ambientale, anche, in relazione alla tipologia dei progetti oggetto di valutazione, nonché l’esclusione dei procedimenti in corso dall’assoggettamento alle procedure di valutazione di impatto ambientale derivanti dal recepimento della direttiva in commento”;
– nell’esercizio della delega per l’attuazione della direttiva 2013/35/UE che stabilisce disposizioni minime di sicurezza e di salute relative all’esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (campi elettromagnetici), viene stabilito che il Governo è tenuto a seguire oltre a criteri direttivi generali indicati dal provvedimento, il seguente criterio specifico: “introduzione, ove necessario e in linea con i presupposti della direttiva 2013/35/UE, di misure di protezione dei lavoratori per i livelli d’azione (LA) e per i valori limiti di esposizione (VLE) più rigorose rispetto alle norme minime previste dalla direttiva medesima”.
Il disegno di legge passa ora alla lettura della Camera dei Deputati.
Per i contenuti del provvedimento come emanato dal Governo si veda precedente del 4 marzo 2015.