Passo in avanti nell’attuazione del pacchetto di interventi sulla “casa” contenuto nel decreto legge dello scorso anno (DL n. 47/2014). E’ stato, infatti, pubblicato sulla GU n. 115 del 20/5/2015 il decreto interministeriale 24 maggio 2015 (Infrastrutture, Finanze e Affari regionali) che, dando attuazione a quanto previsto dall’art. 3 del DL 47 definisce i criteri e le procedure per la vendita degli alloggi di edilizia residenziale pubblica appartenenti a Comuni, ex Iacp (comunque denominati) enti pubblici anche territoriali.
Tempi
Entro 4 mesi dalla pubblicazione del decreto gli enti proprietari degli alloggi predispongono specifici programmi di alienazione che, previo assenso della regione, sono poi trasmessi al Ministero delle Infrastrutture. Sono fatti salvi i programmi di vendita già avviati in virtù della programmazione regionale.
Criteri di priorità
I programmi di alienazione devono riferirsi prioritariamente a:
- alloggi situati nei condomini misti (proprietà pubblica < 50%);
- alloggi collocati in situazioni estranee all’edilizia residenziale pubblica quali aree prive di servizi, immobili fatiscenti;
- immobili classificabili nell’ambito della revisione catastale in atto come A/1, A/7, A/8, A/9, A/10, nonché’ locali destinati ad uso diverso da quello abitativo quali usi commerciali, artigianali, ecc., se l’alienazione di tali immobili è funzionale alle finalità complessive del programma;
- alloggi particolarmente degradati con spese di manutenzione e/o ristrutturazione insostenibili per l’ente proprietario.
Riutilizzo dei proventi delle vendite
Le risorse derivanti dalle vendite restano nella disponibilità degli enti proprietari e sono destinate a:
- recupero e razionalizzazione del patrimonio esistente;
- acquisto e realizzazione di nuovi alloggi.
Procedure di alienazione
- gli alloggi devono essere previamente offerti in vendita agli assegnatari dei medesimi (prezzo agevolato più riconoscimento di contributi in conto interessi sui finanziamenti per l’acquisto). Divieto di ulteriore vendita per i successivi 5 anni;
- gli alloggi liberati dagli attuali occupanti che non intendono acquistarli sono posti in vendita mediante bandi ad asta pubblica.
In Allegato: Decreto 24 febbraio 2015
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