Diramate le istruzioni operative relative alla stipula del Protocollo d’Intesa per l’ingresso e il soggiorno dei lavori stranieri altamente qualificati (c.d. Carta Blu UE).
Si fa seguito alle precedenti comunicazioni sulla materia per informare che, con l’allegata circolare congiunta del 5 maggio 2015, il Ministero dell’interno, di concerto con il Ministero del lavoro, ha fornito le istruzioni operative relative alla stipula del Protocollo d’Intesa per l’ingresso e il soggiorno di cittadini di Paesi terzi che intendano svolgere lavori altamente qualificati (c.d. Carta Blu UE).
Nel merito, si rammenta che l’art. 27 quater, comma 8, del d.lgs. n. 286/98 prevede una procedura semplificata per l’ingresso in Italia di lavoratori stranieri altamente qualificati, che consente al datore di lavoro, a seguito della stipula di un apposito protocollo d’intesa con il Ministero dell’interno, di sostituire la richiesta di nulla osta con una mera comunicazione allo Sportello Unico per l’Immigrazione della proposta di contratto di soggiorno o dell’offerta vincolante di lavoro.
La circolare evidenzia che, a fronte delle modifiche normative intervenute in materia lavoristica, la sottoscrizione del protocollo non è consentita per le ipotesi di offerta vincolante di lavoro.
La procedura semplificata, inoltre, non prevede alcun parere da parte delle Direzioni Territoriali del Lavoro, ma solo una preventiva verifica da parte del questore dell’assenza di motivi ostativi all’ingresso dello straniero, ai sensi del D.P.R. n. 394/1999.
Con la stipula del protocollo, predisposto d’intesa col Ministero degli Affari Esteri, il datore di lavoro garantisce:
– l’osservanza delle prescrizioni del contratto collettivo di lavoro di categoria;
– che i lavoratori di cui si comunica l’ingresso siano in possesso del titolo di istruzione superiore rilasciato dall’autorità competente nel Paese dove è stato conseguito, che attesti il completamento di un percorso di istruzione superiore, di durata almeno triennale, e della relativa “dichiarazione di valore”, rilasciata dalla competente Autorità consolare e verificata all’atto del rilascio del visto;
– che la proposta contrattuale sia relativa a qualifiche professionali rientranti nei livelli 1, 2 e 3, della classificazione delle professioni ISTAT-CP 2011 e s.m. (http://cp2011.istat.it/);
– il possesso del riconoscimento delle qualifiche professionali per le professioni regolamentate, ai sensi del decreto legislativo n. 206/2007.
Il datore di lavoro è tenuto, inoltre, ad autocertificare il possesso della capacità economica necessaria per far fronte a tutti gli oneri derivanti dall’assunzione in Italia del personale richiesto e, in particolare, la capacità economica di corrispondere l’importo dello stipendio annuale lordo, come ricavato dal contratto di lavoro, che non deve essere inferiore al triplo del livello minimo previsto per l’esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria (circa 25.000 euro).
I datori di lavoro che intendano sottoscrivere il Protocollo, avvalendosi quindi della procedura semplificata, potranno inviare la relativa richiesta all’indirizzo segreteria.dcpia@interno.it, debitamente sottoscritta dal legale rappresentante dell’ente, ovvero da una persona delegata, corredata dalla visura camerale e/o l’atto costitutivo dell’ente stesso.
Per consentire al lavoratore straniero di richiedere il visto di ingresso, la circolare precisa che il datore di lavoro dovrà controllare lo stato di avanzamento dell’istanza collegandosi sul sito www.interno.it, alla pagina https://nullaostalavoro.interno.it.
Resta fermo che entro 8 giorni dall’ingresso nel territorio nazionale, il lavoratore e il datore di lavoro dovranno recarsi presso lo Sportello Unico, con la dovuta documentazione, per la sottoscrizione del contratto di soggiorno e per la richiesta del permesso di soggiorno.
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