Con Decreto 19 marzo 2015 (pubblicato sulla GU n. 118 del 23/5/2015) il ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (di concerto con il ministero dell’Economia) ha suddiviso la somma complessiva di 32,73 milioni di euro assegnati, dall’articolo 1 comma 2 del DL n. 47/2014, per l’anno 2015 al Fondo per la morosità incolpevole istituito dall’articolo 6, co. 5, del DL 102/2013. La ripartizione è stata effettuata in proporzione al numero dei provvedimenti di sfratto per morosità registrato dal ministero dell’Interno al 31/12/2013.
Sulla definizione di “morosità incolpevole” e sulle ulteriori modalità di ripartizione delle risorse resta confermato quanto già definito con il DM 14 maggio 2014 (pubblicato sulla GU n. 161 del 14 luglio 2014).
In particolare, ai sensi del DM 14 maggio 2014 per morosità incolpevole si intende quella “situazione di sopravvenuta impossibilità a provvedere al pagamento del canone locativo a ragione della perdita o consistente riduzione della capacità reddituale del nucleo familiare” dovuta a:
– perdita del lavoro per licenziamento;
– accordi aziendali o sindacali con consistente riduzione dell’orario di lavoro;
– cassa integrazione ordinaria o straordinaria che limiti notevolmente la capacità reddituale;
– mancato rinnovo di contratti a termine o di lavoro atipici;
– cessazioni di attività libero professionali o di imprese registrate, derivanti da cause di forza maggiore o da perdita di avviamento in misura consistente;
– malattia grave, infortunio o decesso di un componente del nucleo familiare che abbia comportato o la consistente riduzione del reddito complessivo del nucleo medesimo o la necessità dell’impiego di parte notevole del reddito per fronteggiare rilevanti spese mediche e assistenziali.
Lo stesso decreto prevede che possa essere riconosciuto un contributo per sanare la morosità incolpevole accertata per un importo massimo di Euro 8.000,00 in favore di inquilini:
a) nei cui confronti sia stato emesso provvedimento di rilascio esecutivo per morosità incolpevole, che sottoscrivano con il proprietario dell’alloggio un nuovo contratto a canone concordato;
b) la cui ridotta capacità economica non consenta il versamento di un deposito cauzionale per stipulare un nuovo contratto di locazione. In tal caso il comune definisce le modalità per assicurare che il contributo sia versato contestualmente alla consegna dell’immobile;
c) ai fini del ristoro, anche parziale, del proprietario dell’alloggio, che dimostrino la disponibilità di quest’ultimo a consentire il differimento dell’esecuzione del provvedimento di rilascio dell’immobile.
Le Regioni devono provvedere per destinare le risorse loro assegnate ai comuni ad alta tensione abitativa nonché per adottare adozione eventuali linee guida da seguire da parte degli organismi comunali incaricati delle attività relative al fenomeno della morosità incolpevole.
Il provvedimento prevede, inoltre, che i Comuni comunichino ai Prefetti l’elenco degli inquilini che richiedono il contributo e che sono in possesso dei requisiti per l’accesso allo stesso.
In allegato:
DM 14/5/2014
DM 19/3/2015
20659-DM 19 marzo 2015 ALLEGATO.pdfApri
20659-DM 19 marzo 2015.pdfApri
20659-DM 14-05-2014.pdfApri