CAMERA DEI DEPUTATI
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PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI
APPROVATI DA UN RAMO DEL PARLAMENTO
– DDL su “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti” cd. “Buona scuola” (DDL 2994/C e abb.).
L’Aula ha licenziato, in prima lettura, il disegno di legge in oggetto con alcune modifiche al testo approvato dalla Commissione Cultura.
Tra queste, in particolare, si segnalano le seguenti:
Art. 17 Soppressione
Viene soppressa la disposizione che a modifica della disciplina dell’istituto del 5 per mille IRPEF, di cui al DL 40/2010, convertito dalla L. 73/2010, includeva le istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione tra i destinatari del beneficio, a decorrere dall’esercizio finanziario 2016.
Emendamenti identici 17.1, 17.2, 17.3 e 17.4 a firma di Parlamentari
Art. 20
Viene riformulata la disposizione del testo sulla realizzazione di scuole innovative. In particolare, viene previsto che il Ministero dell’Istruzione, d’intesa con la Struttura di Missione per il coordinamento ed impulso nell’attuazione di interventi di riqualificazione di edilizia scolastica istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, con proprio decreto provvede a ripartire le risorse appositamente destinate tra le Regioni e individua i criteri per l’acquisizione da parte delle stesse Regioni delle manifestazioni di interesse degli enti locali proprietari delle aree oggetto di intervento e interessati alla costruzione di una scuola innovativa. Le Regioni, entro i successivi sessanta giorni, provvedono a selezionare da uno a cinque interventi sul proprio territorio e a dare formale comunicazione della selezione al Ministero dell’Istruzione che, con proprio decreto, sentita la Conferenza Stato-regioni, indice specifico concorso con procedura aperta, anche mediante procedure on-line, avente ad oggetto proposte progettuali relative ai suddetti interventi individuati e comunque almeno uno per Regione. I progetti sono, poi, valutati da una Commissione di esperti che, per ogni area di intervento, comunica al Ministero dell’Istruzione il primo, il secondo e il terzo classificato ai fini del finanziamento. Gli enti locali proprietari delle aree oggetto di intervento possono affidare i successivi livelli di progettazione ai soggetti individuati a seguito del concorso di idee di cui all’art. 108, c. 6, del Dlgs 163/2006 (Codice Appalti).
Emendamento 20.410 della Commissione
Art. 21
Viene fissato al 31 dicembre 2015 il termine massimo entro cui gli enti beneficiari dei finanziamenti di cui all’art. 18, c. 1 del DL 185/2008 convertito dalla L. 2/2009 (Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale) e all’art. 33, c. 3 della L. 183/2011 (Legge Stabilità 2012) trasmettono al Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti la rendicontazione dei lavori eseguiti, al fine di poter utilizzare le economie derivanti dai ribassi d’asta per la realizzazione di altri interventi finalizzati alla sicurezza delle scuole.
Emendamento 21.501 della Commissione
Viene rimodulato in 40 milioni per l’anno 2015 e 50 milioni annui a decorrere dall’anno 2016, l’importo dei contributi pluriennali previsti dall’art. 10 del DL 104/2013 convertito dalla L. 128/2013 per interventi di edilizia scolastica, universitaria e Alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM).
Emendamento 21.502 della Commissione
Il provvedimento, di iniziativa governativa e “collegato” alla manovra economica nel disciplinare l’autonomia delle istituzioni scolastiche detta una serie di disposizioni in materia, tra l’altro, di offerta formativa, alternanza scuola-lavoro, personale docente ed edilizia scolastica. A tale ultimo riguardo sono previste, tra l’altro, norme che disciplinano l’utilizzo dei finanziamenti e le procedure per interventi di messa in sicurezza e valorizzazione di edifici scolastici nonché per la realizzazione di scuole innovative. Previsto, inoltre: il rafforzamento delle funzioni dell’Osservatorio per l’edilizia scolastica; l’accelerazione di alcune procedure e la riduzione delle sanzioni per gli enti locali che non hanno rispettato gli obiettivi del patto di stabilità 2014 e hanno sostenuto, in tale anno, spese per l’edilizia scolastica; lo stanziamento di risorse per il finanziamento di indagini diagnostiche dei solai e dei controsoffitti degli edifici scolastici. Sull’ alternanza scuola-lavoro vengono previste specifiche indicazioni per le imprese che ricorrono a tale istituto.
Il disegno di legge passa ora alla lettura del Senato.
– DDL su “Modifiche all’articolo 17 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, in materia di contratti segretati o che esigono particolari misure di sicurezza” (DDL 219/C).
Le Commissioni riunite Giustizia ed Ambiente hanno approvato, in prima lettura, in sede legislativa, il provvedimento con modifiche al testo adottato in sede referente.
Il provvedimento è volto a modificare la normativa vigente in tema di contratti segretati o che esigono particolari misure di sicurezza di cui all’art. 17 del D.Lgs 163/2006, prevedendo che gli atti con i quali viene motivato il ricorso a tali contratti debba dar conto in maniera puntale delle specifiche circostanze che hanno reso necessario il ricorso al provvedimento derogatorio e debbono in ogni caso consentire a posteriori, e comunque, quando le esigenze di segretezza siano venute meno, un’adeguata valutazione della congruità dei tempi, dei costi e delle modalità realizzative previsti dai contratti segretati.
Viene, altresì, previsto che i predetti contratti posti in essere dalle amministrazioni statali sono sottoposti anche al controllo preventivo (oltre che a quello successivo come previsto dall’attuale formulazione dell’art. 17) della Corte dei conti, la quale – in sede di controllo preventivo – si pronuncia sulla legittimità e sulla regolarità dei medesimi contratti, entro quarantacinque giorni dalla trasmissione dell’atto. Decorso inutilmente il termine, la pronuncia s’intende espressa in senso positivo.
A modifica dell’art. 5 comma 3 del D.Lgs 300/1999 e dell’art. 6 del D.Lgs 300/1999 viene attribuita al capo dipartimento e al segretario generale l’adozione dei provvedimenti previsti dall’art. 17 del D.Lgs 163/2006. Con altra norma viene modificato l’art. 16 del Dlgs 165/2001 prevedendo che ove non sia stato istituito l’ufficio del segretario generale spetta ai dirigenti di uffici dirigenziali generali adottare i predetti provvedimenti.
Il disegno di legge passa ora alla lettura del Senato.
PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI
APPROVATI DALLE COMMISSIONI DI MERITO
– DDL su “Modifiche al codice di procedura civile e abrogazione dell’articolo 140-bis del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, in materia di azione di classe” (DDL 1335/C).
La Commissione Giustizia ha approvato, in prima lettura, in sede referente, il provvedimento con modifiche al testo base adottato per il prosieguo dell’esame.
Il provvedimento, in particolare, sposta la disciplina dell’azione di classe attualmente disciplinata nel Codice del consumo (articolo 140-bis del D.Lgs 206/2005), nel Codice di procedura civile inserendo nel libro I dedicato ai procedimenti speciali, un nuovo titolo, dedicato a tale strumento (artt. 840-bis – 840 sexiesdecies). In particolare, viene definito il campo d’applicazione dell’azione eliminando ogni riferimento a consumatori e utenti. L’azione sarà esperibile in relazione a «diritti individuali omogenei» (e non anche ad «interessi collettivi» come originariamente previsto), da ciascun componente della classe, nonché dalle associazioni o comitati che hanno come scopo la tutela dei suddetti diritti, a fronte di condotte lesive, per l’accertamento della responsabilità e la condanna al risarcimento del danno e alle restituzioni. Per quanto concerne i destinatari dell’azione, questi sono individuati nelle imprese ed enti gestori di servizi pubblici o di pubblica utilità relativamente a fatti commessi nello svolgimento delle loro rispettive attività. Sono fatte salve le procedure di ricorso per l’efficienza delle amministrazioni e dei concessionari di servizi pubblici.
Il provvedimento delinea, altresì, le fasi procedurali per l’esercizio dell’azione.
Il disegno di legge passa ora all’esame dell’Aula.