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Le istituzione operative dell'Inps per la liquidazione della Qu.I.R.

Archivio, Lavoro, welfare e sicurezza

Tfr in busta paga – Circolare Inps n. 82/2015 –

13 Maggio 2015
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Si fa seguito alla news Ance del 26 marzo scorso, per riportare in allegato la Circolare Inps n. 82/2015 che detta istruzioni operative per la liquidazione della Quota integrativa della Retribuzione disposta, come noto, dalla legge 23 dicembre 2015 (legge di stabilità).

 

L’Istituto, con tale nota, detta criteri e adempimenti per l’esercizio dell’opzione del lavoratore per ricevere il tfr in busta paga.

 

Nel ricordare che la sintesi delle disposizioni è riportata nella citata news Ance, si rimarca quanto segue:

 

– il diritto alla liquidazione opera a partire dal mese successivo a quello della presentazione dell’istanza.

 

L’Inps ha precisato che le domande possono essere presentate dal 3 aprile (che è la data di entrata in vigore del DPCM citato). Da ciò deriva che il primo mese di erogazione effettiva in busta paga sarà quello di maggio 2015.

La tempistica sopra indicata riguarda i dipendenti dei datori di lavoro che non abbiano fatto ricorso al finanziamento assistito da garanzia.

Per quanto attiene, invece, i dipendenti dei datori di lavoro che richiedano tale finanziamento, l’anticipo del tfr in busta paga sarà erogato a partire dalla busta paga del quarto mese successivo a quello di presentazione dell’istanza;

 

– la news Ance più volte ricordata riporta i casi di eccezione al diritto di richiedere la liquidazione in busta paga. L’Istituto, anche a seguito di richieste di chiarimento, ha specificato che sono, altresì, esclusi dalla possibilità di richiedere l’erogazione mensile del Qu.I.R. i lavoratori dipendenti che abbiano utilizzato il proprio tfr a garanzia di contratti di finanziamento stipulati dal lavoratore, purché gli stessi siano stati notificati dal lavoratore dall’ente mutuante.

 

Si rileva che, tra le eccezioni, l’Inps riporta anche quella relativa a lavoratori dell’edilizia per i quali accordi territoriali prevedano il Tfr accantonato presso le Casse Edili.

 

– una ulteriore precisazione è relativa alla durata del rapporto di lavoro necessaria per avere diritto al tfr in busta paga. Tale anzianità minima (sei mesi) si deve intendere presso lo stesso datore di lavoro. Fanno eccezione le fattispecie nell’ambito delle quali, pur mutando il datore di lavoro, il rapporto prosegua senza soluzione di continuità.

Ad esempio: cessione del contratto di lavoro in forma individuale, ai sensi dell’art. 1406 del codice civile; variazione di datore di lavoro per effetto delle operazioni di cessione d’azienda o di ramo di azienda, ai sensi dell’art. 1112 sempre del codice civile.
L’Inps rimarca che i periodi di sospensione del rapporto per cause diverse da quelle previste dall’art. 2110 c.c. (infortunio, malattia, gravidanza e puerperio) che non prevedono la maturazione del tfr (esempio aspettativa non retribuita) non rilevano ai fini dell’anzianità di servizio utile per la maturazione del diritto (sei mesi).

 

– La Qu.I.R. è pari alla misura della quota maturanda del tfr, al netto del contributo dello 0,50%.

La circolare dell’Istituto detta anche specifiche operative, a cui si fa rinvio, relativamente alla procedura di liquidazione della Qu.I.R. attraverso l’accesso al finanziamento assistito da garanzia, al rimborso del finanziamento, all’interruzione anticipata dell’erogazione, al finanziamento del Fondo di garanzia.

 

Per ciò che concerne le misure compensative nei confronti dei datori di lavoro che provvedono, con risorse proprie o tramite il ricorso al finanziamento assistito da garanzia, all’erogazione della Qu.I.R., trova applicazione la misura compensativa di cui all’art. 10, comma 2, del D. lgs. n. 252/2005, vale a dire l’esonero dal versamento del contributo al fondo di garanzia previsto dall’art. 2 della legge 20 maggio 1982, n. 297 e successive modificazioni.

 

Esclusivamente a favore dei datori di lavoro che liquidano la Qu.I.R. senza accedere al finanziamento assistito da garanzia, trovano applicazione anche le ulteriori misure compensative (fiscali e contributive) di cui all’art. 10, commi 1 e 3, del citato D.lgs. n. 252/2005. A tal proposito, viene ricordato che, a far tempo dal 2014, le suddette misure compensative di natura contributiva sono fissate nella percentuale massima dello 0,28% ex art. 8 del D.L. n. 203/2005.

 

Oltre alla circolare in esame si ritiene utile, per completezza, allegare l’accordo quadro siglato il 20 marzo 2015 tra Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF), Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (MLPS) e Associazione Bancaria Italiana (ABI) per “il finanziamento dei datori di lavoro con meno di 50 dipendenti che non intendano provvedere con risorse proprie all’anticipazione del TFR in busta paga secondo quanto previsto dall’articolo 1, commi da 26 a 34, della legge 23 dicembre 2014, n. 190” e il DPCM n. 29/2015 recante “regolamento recante norme attuative delle disposizioni in materia di liquidazione del TFR come parte integrante della retribuzione per il periodo di paga decorrente da marzo 2015 a giugno 2018”.
 

20502-ALlegato 4 Circ_Inps_82_2015.pdfApri

20502-Allegato 3 Circ_Inps_82_2015.pdfApri

20502-Allegato 2 Circ_Inps_82_2015.pdfApri

20502-Allegato 1 Circ_Inps_82_2015.pdfApri

20502-Inps_Circolare 82_2015.pdfApri
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