E’ necessario per le stazioni appaltanti porre maggiore attenzione alla fase di trasmissione delle informazioni sulle procedure di gara semplificate e derogatorie al codice dei contratti, previste nel caso di indifferibilità dell’intervento dall’art. 9 dello “sblocca Italia” (decreto legge 12 sett. 2014, n. 133, coordinato con la legge di conversione 11 nov. 2014, n. 164).
E’, pertanto, di fondamentale rilevanza la correttezza e completezza della Banca Dati in possesso dell’Autorità, ai fini del corretto svolgimento sia dell’attività di vigilanza in senso stretto che di quella collaborativa preventiva (cfr. 15 genn. 2015 e 14 magg. 2015).
Questo il monito dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), che con il comunicato del suo Presidente datato 4 giugno u.s. ha ricordato la stretta connessione tra obblighi informativi ed efficacia dei controlli a campione svolti dalla stessa.
La stessa Autorità, peraltro, rammento che i soggetti tenuti all’invio dei dati all’Autorità, nel caso omettano, senza giustificato motivo, di fornire i dati richiesti sono sottoposti, ai sensi di quanto previsto dall’art. 7, comma 8, lettera b) del Codice dei contratti pubblici, alla sanzione amministrativa fino ad euro 25.822, o fino ad euro 51.545 nell’ipotesi di dati non veritieri.
1. Primi dati
In attesa che nei prossimi giorni vengano stabiliti i criteri per l’individuazione del campione rappresentativo su cui effettuare la vigilanza, l’Autorità ha anticipato alcuni numeri che mostrano la poca attenzione delle stazioni appaltanti nell’adempiere agli obblighi di comunicazione.
In particolare, l’Autorità ha evidenziato che dalla propria Banca Dati risultano attivati 194 appalti con le procedure previste per i contratti di “estrema urgenza” (art. 9, legge cit.).
Un numero esiguo se raffrontato ai complessivi 539 appalti segnalati dalle amministrazioni, di cui, tuttavia, ben 245 riguardando appalti di forniture e servizi, ossia appalti del tutto estranei agli interventi di “estrema urgenza” cui fa riferimento lo “sblocca Italia”.
Non solo, dei 539 appalti segnalati ben 100 lavori sono stati espunti in quanto dalla lettura dell’oggetto non sembrano che gli stessi rientrino tra quelli di cui sopra.
Infine, per i restanti 194 appalti l’Autorità ha chiarito che riguardano un ammontare a base d’asta pari a 53.643.590 – € con un importo minimo pari a 2.379 €, massimo pari a 4.647.581 € e medio pari a 276.513 – di cui circa il 60 % riguardano “lavori di restauro, lavori di difesa dalle piene, lavori di protezione delle sponde, lavori di riparazione, lavori di ristrutturazione, lavori stradali, e lavori di demolizione”.
2. Normativa di riferimento
L’art. 9 dello Sblocca Italia ha introdotto la possibilità di ricorrere alla procedura negoziata senza bando per l’affidamento di lavori, fino alla soglia comunitaria, per la messa in sicurezza degli edifici scolastici, la mitigazione del rischio idraulico, l’adeguamento alla normativa antisismica, la tutela ambientale e del patrimonio culturale, laddove dichiarati “indifferibili”.
In questi casi, inoltre, sono previste disposizioni di carattere semplificativo e acceleratorio per la pubblicazione dei bandi (pubblicazione sul solo sito della stazione appaltante), per la ricezione delle offerte (termini dimezzati rispetto a quelli di legge) e per i tempi per la stipula del contratto (inapplicabilità dei termini di cui all’art. 11, commi 10 e 10-ter del Codice dei contratti pubblici).
La norma consente, inoltre, per lavori relativi alla messa in sicurezza degli edifici scolastici e dell’AFAM di importo fino a 200.000 euro, l’affidamento «diretto» da parte del responsabile del procedimento, con procedura riconducibile all’affidamento in economia, con invito rivolto ad almeno cinque operatori economici.
A fronte di queste semplificazioni, l’articolo citato prevede la possibilità per l’Autorità Nazionale Anticorruzione di disporre controlli a campione sui contratti comunicati dalle stazioni appaltanti, assoggettate agli obblighi informativi di cui all’art. 7, comma 8 del Codice e di cui all’art. 37 del decreto legislativo n. 33/2013.
A tale possibilità è seguito il comunicato del Presidente del 5 febbraio 2015, pubblicato sul sito dell’Autorità nazionale anticorruzione, con cui erano stati forniti chiarimenti sugli obblighi informativi delle stazioni appaltanti (cfr. news ANCE del 24 febb. 2015).
Il 21 maggio è stato, poi, siglato un protocollo di intesa con i Ministeri dell’Ambiente e delle Infrastrutture e con la Struttura di Missione contro il dissesto idrogeologico della Presidenza del Consiglio dei Ministri per la vigilanza sui procedimenti.
Ciò a completamento di un sistema di controlli a campione che dovrebbe interessare quegli appalti, che, come rilevato dalla stessa Autorità, beneficiando di regole semplificate, possono presentare maggiori rischi in merito al rispetto della normativa, anche europea, posta a tutela della concorrenza e della trasparenza.
20958-Comunicato del 4 giugno 2015.pdfApri