La Commissione Finanze della Camera dei Deputati ha reso al Governo, come già la corrispondente Commissione del Senato (vedi notizia del 12 giugno 2015), due pareri favorevoli con osservazioni sugli Schemi di decreto legislativo, attuativi della L. 23/2014 (c.d. “Delega fiscale”), recanti:
– “Misure per la crescita e l’internazionalizzazione delle imprese” (Atto 161 – Relatore Sen. Maria Cecilia Guerra del Gruppo PD),
-“in materia di trasmissione telematica delle operazioni IVA e di controllo delle cessioni di beni effettuate attraverso distributori automatici” (Atto 162 – Relatore Sen. Federica Chiavaroli del Gruppo AP (NCD-UDC);
nonché un parere favorevole con condizioni e osservazioni sullo Schema recante “Disposizioni sulla certezza del diritto nei rapporti tra fisco e contribuente” (Atto 163 – Relatori On. Michele Pelillo e Sen. Gianluca Susta del Gruppo parlamentare PD).
Schema di Dlgs sulla internazionalizzazione delle imprese – Atto 161
Nel parere vengono formulate numerose osservazioni, tra cui, in particolare, le seguenti, ulteriori rispetto a quelle evidenziate anche nel parere del Senato:
-“con riferimento all’articolo 2 dello schema, il quale introduce, per le sole imprese che intendono effettuare investimenti nel territorio nazionale di ammontare non inferiore a trentamila euro e che abbiano «significative e durature ricadute sull’occupazione», lo strumento dell’interpello preventivo in merito al trattamento fiscale del loro piano di investimento, prevedendo al comma 2 che la risposta scritta e motivata dell’Agenzia delle entrate all’interpello è resa entro il termine di centoventi giorni, prorogabili, nel caso sia necessario acquisire ulteriori informazioni, di ulteriori novanta giorni, risulta evidente come un’attesa fino ad un massimo di centoventi giorni poco si concili con lo stimolo agli investimenti e con la celerità delle decisioni, soprattutto di imprenditori internazionali: valuti pertanto il Governo l’opportunità di ridurre il tempo concesso all’Agenzia delle entrate per rendere la risposta“;
-“con riferimento all’articolo 2, comma 6, dello schema, laddove si prevede che il Ministero dell’economia e delle finanze, con proprio decreto, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo, stabilisce le modalità applicative del nuovo interpello e che con successivo provvedimento dell’Agenzia delle entrate, da emanarsi entro ulteriori dieci giorni dall’entrata in vigore del predetto decreto ministeriale, viene individuato l’ufficio competente alla risposta e alla verifica circa la corretta applicazione della stessa, valuti il Governo l’opportunità di ridurre il tempo di emanazione del decreto ministeriale e di far decorrere dalla data di pubblicazione del decreto legislativo il termine per l’indicazione dell’ufficio competente all’accoglimento degli interpelli preventivi”;
-“con riferimento all’articolo 4 dello schema, il quale reca modifiche al regime di deduzione degli interessi passivi, relativamente alla previsione in tema di deducibilità degli interessi passivi delle società immobiliari, valuti il Governo l’opportunità di chiarire se la previsione normativa riguarda anche le società che effettuano operazioni di affitto di ramo d’azienda immobiliare”;
-“con riferimento alle modifiche introdotte dall’articolo 8 dello schema in materia di controlled foreign companies (CFC), tenuto conto delle recenti tendenze evolutive delle discipline di CFC riscontrabili a livello internazionale, valuti il Governo l’opportunità di attuare un più efficace adeguamento della disciplina nazionale a dette tendenze, anche per quanto attiene ai requisiti soggettivi o oggettivi di «ingresso» nel campo di applicazione del regime CFC. Avendo particolare riferimento alle CFC cosiddette «di white list», anche al fine di favorire gli investimenti esteri delle imprese italiane, valuti altresì il Governo di continuare nel segno della semplificazione, ad esempio in merito alla determinazione della base imponibile e/o prevedendo l’irrilevanza, ai fini del cosiddetto tax rate test, delle variazioni non permanenti della base imponibile”;
-“in ordine all’articolo 11 dello schema, valuti il Governo l’opportunità di chiarire se il regime di exit tax ivi previsto con riferimento alle operazioni straordinarie riguardi anche le operazioni di questo tipo realizzate con Stati aderenti all’Accordo sullo Spazio economico europeo”;
-“per quanto riguarda la disciplina della branch exemption, di cui all’articolo 14 dello schema, valuti il Governo l’opportunità di limitare la durata dell’opzione (ad esempio cinque anni), con facoltà di rinnovo, ovvero, ferma l’irrevocabilità dell’opzione, valuti il Governo l’opportunità di preservare la facoltà di attribuire comunque una rilevanza alle perdite della stabile organizzazione, salvo l’obbligo di assoggettare a tassazione gli utili della medesima che dovessero manifestarsi successivamente, fino a concorrenza delle perdite di cui l’impresa abbia nel frattempo beneficiato”.
Schema di Dlgs sulla fatturazione elettronica tra privati – Atto 162
Nel parere vengono formulate numerose osservazioni, sostanzialmente analoghe a quelle rilevate dal Senato, tra cui, in particolare, le seguenti:
-“si preveda che l’Agenzia delle entrate elabori una codificazione universale delle causali IVA da utilizzare nella contabilità, al fine di agevolare l’inserimento dei dati ricevuti dai fornitori attraverso il sistema di interscambio, dal momento che l’attuale sistema non codificato comporta un notevole onere in fase di contabilizzazione della fattura ricevuta, onere il quale si eliminerebbe invece con l’inserimento di un apposito codice in fase di trasmissione della fattura stessa”;
-“con riferimento all’articolo 1 dello schema di decreto legislativo, valuti il Governo, in una prospettiva di medio periodo, l’introduzione dell’obbligatorietà della trasmissione in forma telematica all’Agenzia delle entrate, in coincidenza con i termini della liquidazione periodica IVA, dei dati di interesse fiscale delle fatture in luogo degli attuali adempimenti, valutando gli effetti di tale disposizione in un periodo individuato come sperimentale in una prima fase, in quanto tale misura potrebbe soddisfare sia le esigenze di semplificazione contabile e di riduzione dei costi di gestione degli adempimenti IVA (eliminando una serie molto ampia di adempimenti gravosi per i contribuenti, quali, ad esempio: le comunicazioni dei dati rilevanti a fini IVA – cosiddetto spesometro; le comunicazioni ai fini del monitoraggio delle transazioni con i Paesi a regime fiscale privilegiato appartenenti alla cosiddetta «black list»; la trasmissione degli elenchi riepilogativi delle prestazioni intracomunitarie dei servizi ricevuti e degli acquisti effettuati; la comunicazione delle dichiarazioni d’intento da parte degli esportatori abituali; l’obbligo di registrazione delle fatture emesse e delle fatture relative ai beni e servizi acquistati o importati; l’obbligo di apposizione del visto di conformità per la compensazione e il rimborso dei crediti IVA), sia l’esigenza di contrastare la sensibile evasione di tale tributo: valuti pertanto il Governo la possibilità di operare un’ulteriore semplificazione in favore dei contribuenti relativamente agli obblighi di comunicazione dei dati rilevanti ai fini IVA, verificando la possibilità di eliminare anche le disposizioni in materia di reverse charge e di split payment introdotte con la legge di stabilità 2015, in quanto la trasmissione generalizzata in via telematica dei dati di interesse fiscale avrebbe gli stessi effetti di contrasto all’evasione IVA perseguiti dai predetti meccanismi del reverse charge e dello split payment”.
-“ con riferimento all’articolo 1, comma 1, dello schema di decreto, valuti il Governo la possibilità che l’emanazione del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della pubblica amministrazione e la semplificazione, volto a individuare specifiche categorie di soggetti passivi dell’imposta sul valore aggiunto, ai quali vengono messi a disposizione gratuitamente i servizi di generazione, trasmissione e conservazione delle fatture elettroniche, avvenga previa consultazione delle associazioni di categoria”.
Schema di Dlgs sulla certezza del diritto nei rapporti tra fisco e contribuente – Atto 163
Nel parere vengono poste condizioni sulla disciplina del raddoppio dei termini di accertamento tra cui si segnala la seguente:
-“con riferimento al comma 2 dell’articolo 2 dello schema, il quale prevede che il raddoppio dei termini di accertamento in materia di IVA scatti solo per i casi di presentazione delle denuncia da parte dell’Amministrazione finanziaria entro gli ordinari termini, provveda anche in questo caso il Governo a precisare che tali fattispecie comprendono anche le denunce presentate dalla Guardia di Finanza”;
Vengono altresì, evidenziate, le seguenti osservazioni, ulteriori rispetto a quelle evidenziate anche nel parere del Senato:
-“con riferimento al comma 11 dell’articolo 10-bis della legge n. 212 del 2000, specifichi il Governo che il termine di un anno per la richiesta, da parte dei terzi, del rimborso delle imposte pagate a seguito delle operazioni abusive i cui vantaggi fiscali sono stati disconosciuti dall’Amministrazione finanziaria, decorre dal giorno in cui i terzi stessi ricevono l’informazione, da parte dell’Amministrazione medesima, della sopravvenuta emersione del diritto”;
-“con riferimento all’articolo 5, comma 2, lettera c), valuti il Governo l’opportunità di meglio definire la previsione, altrimenti troppo generica, secondo la quale il contribuente si impegna a rispondere alle richieste dell’Agenzia delle entrate «nel più breve tempo possibile»”;
-“con riferimento all’articolo 7, comma 4, valuti il Governo l’opportunità di stabilire un termine temporale certo volto a definire la durata della fase di prima applicazione delle norme sull’adempimento collaborativo, prevedendo inoltre che il Ministero dell’economia e delle finanze trasmetta annualmente alle Commissioni parlamentari competenti una relazione circa l’applicazione del nuovo istituto”.
Tali Schemi torneranno in Consiglio dei Ministri per la definitiva approvazione e laddove il Governo non dovesse conformarsi alle indicazioni del Parlamento, dovrà essere trasmesso nuovamente alle Camere per il secondo parere (come previsto dall’art.1 della Legge di delega 23/2014).
Per i contenuti degli Schemi di decreto legislativo si veda precedente del 7 maggio 2015.
In allegato i pareri della Commissione Finanze della Camera dei Deputati.
21015-Parere approvato Atto n. 163.pdfApri
21015-Parere approvato Atto n.162.pdfApri
21015-Parere approvato Atto n.161.pdfApri