Al fine di sostenere le imprese e i lavoratori coinvolti in stati di crisi aziendale, Fondimpresa ha stanziato 10 milioni di euro con l’Avviso n. 4/2015 (Allegati – Modelli).
Dalle ore 9:00 del 10 luglio 2015 fino al 16 ottobre 2015, le imprese aderenti potranno presentare richiesta di piani formativi rivolti ai lavoratori a rischio di perdita del posto di lavoro, in particolare per l’adeguamento delle competenze e la riqualificazione dei lavoratori che subiscono sospensioni del rapporto di lavoro nell’ambito di accordi che prevedono l’utilizzo di ammortizzatori sociali.
Le risorse stanziate, tenuto conto delle ore di cassa integrazione autorizzate nel 2014, sono state ripartite come segue tra ambiti territoriali:
Ambiti Risorse
Nord (Val D’Aosta, Piemonte, Liguria, Lombardia 5.680.000
Veneto, Friuli V.G., Trentino Alto Adige)
Centro ( Emilia Romagna, Toscana, Umbria, 2.010.000
Lazio, Marche, Abruzzo, Molise)
Sud e Isole ( Campania, Puglia, Basilicata, 2.310.000
Calabria, Sicilia e Sardegna)
I Piani formativi finanziati possono essere sia aziendali, sia interaziendali e riguardare anche ambiti multi regionali. Non è previsto l’utilizzo dei voucher formativi.
L’intervento di Fondimpresa si attua con la concessione di un contributo aggiuntivo del Conto di Sistema fino all’importo massimo di 200 mila euro per azienda. In caso di piano interaziendale tale limite si riferisce a ciascuna impresa partecipante.
Qualora il Piano riguardi la formazione di lavoratori di unità produttive o aziende collocate in più Ambiti, sarà finanziato con le risorse dell’Ambito territoriale da cui proviene la maggioranza dei lavoratori sospesi posti in formazione.
Il 70% del costo del Piano deve essere cofinanziato dalle imprese aderenti con le risorse del proprio Conto Formazione.
Si evidenzia che in considerazione dei tempi occorrenti per l’emanazione del relativo provvedimento, l’azienda titolare del Piano ha la possibilità di presentare la domanda di finanziamento sull’Avviso autocertificando l’avvenuta richiesta del trattamento di integrazione salariale o del contratto di solidarietà, secondo quanto previsto nell’accordo tra le parti sociali relativo al Piano. Resta fermo che il provvedimento deve essere obbligatoriamente allegato alla chiusura del monitoraggio procedurale del Piano.
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