
E’ in Gazzetta Ufficiale, ed in vigore dal 12 agosto scorso, il D.Lgs. 148/2026 – cd. omnibus: tra le misure fiscali d’interesse per il settore delle costruzioni, vantaggi fiscali in caso di rinnovo del CPB per il 2026-2027, ma solo per chi ha già aderito nel biennio 2024-2025; ai fini IVA, registrazione degli acquisti ed esercizio della detrazione con termine più lungo, fino a 2 anni dal ricevimento della fattura.
Di seguito, una sintetica illustrazione delle disposizioni del D.Lgs.
Novità in tema di concordato preventivo biennale – CPB (artt. 28-29)
L’art.28 del D.Lgs. 148/2026 interviene, altresì, in tema di concordato preventivo biennale CPB, introducendo sia modifiche alla disciplina generale dell’istituto, sia regole specifiche in caso di rinnovo del CPB. Entrambe queste novità hanno effetto a decorrere dal biennio d’imposta 2026-2027.
Sempre per i soggetti che rinnovano il concordato, viene concesso il “ravvedimento speciale” per i periodi d’imposta 2020-2023 (art.29).
Si evidenzia che le medesime disposizioni del D.Lgs. omnibus modificano sia il D.Lgs. 13/2024, che contiene la disciplina generale del CPB, sia i corrispondenti articoli sulla disciplina dell’istituto che è confluita nel nuovo Testo Unico in materia di adempimenti ed accertamento (D.Lgs. 141/2026, in vigore dal 7 agosto 2026), in attuazione della delega fiscale (legge 111/2023).
Disciplina generale del CPB – Novità (art.28)
Il D.Lgs. omnibus prevede che, a decorrere dal biennio 2026-2027, l’adesione al CPB è “priva di effetti” in assenza dei requisiti (non applicazione degli ISA, ovvero debiti con il Fisco maggiori di 5.000 euro), o in presenza di una delle cause di esclusione (art.28, co.1, lett.a).
Questa espressione serve a specificare che, in tal modo, il CPB non viene ad esistenza, tenuto conto che, nella disciplina precedente a tale modifica (valida per i bienni 2024-2025 e 2025-2026, l’adesione in assenza dei requisiti o in presenza di cause di esclusione comportava la decadenza dal CPB, con conseguente necessità di considerare nel calcolo delle imposte dovute il reddito concordato, se maggiore di quello effettivo.
Il D.Lgs. omnibus introduce anche la possibilità di rideterminare il reddito concordato calcolato in fase di adesione al CPB sulla base di dati errati, attraverso la presentazione di una dichiarazione integrativa, in modo da evitare la decadenza dal CPB, in caso di verifiche fiscali successive, da cui risulti una differenza di reddito superiore di almeno il 30% rispetto al reddito concordato (art.28, co.1, lett.d).
Rinnovo del concordato
In particolare, per i soggetti che avevano già aderito all’istituto nel biennio 2024-2025 ed intendono rinnovare l’accordo con il Fisco anche nel 2026-2027 (entro il 31 ottobre 2026), vengono previsti:
Regime di premialità maggiorato (art.28, co.1, lett.c)
Nel dettaglio, vengono introdotte alcune agevolazioni ulteriori rispetto alla “premialità base”, quali:
Questi benefici premiali più vantaggiosi si aggiungono, quindi, a quelli già riconosciuti per effetto della “premialità base”, quali:
Ulteriori vantaggi fiscali (art.28, co.1, lett.c ed e)
Inoltre, sempre per i coloro che rinnovano l’adesione al CPB per il biennio 2026-2027, vengono riconosciuti ulteriori vantaggi fiscali:
Ravvedimento speciale (art.29)
Così come già previsto per coloro che hanno già utilizzato per la prima volta il CPB nelle precedenti annualità, anche per i soggetti ISA che rinnovano il CPB nel 2026-2027 è stata riconosciuta la possibilità di accedere al “ravvedimento speciale”, su opzione, relativamente ad uno o più periodi d’imposta compresi tra il 2020 ed il 2023, mediante il pagamento di un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi (IRPEF/IRES) e relative addizionali, nonché di un’imposta sostitutiva dell’IRAP.
Il D.Lgs.148/2026 definisce sia le modalità di calcolo della base imponibile per l’applicazione delle imposte sostitutive, sia le aliquote delle stesse.
In particolare, la base imponibile dell’imposta sostitutiva è costituita, sia ai fini dell’IRPEF/IRES, sia dell’IRAP, dalla differenza fra il reddito d’impresa (o del valore della produzione netta) già dichiarato per ciascuna annualità al 12 agosto 2026 (data di entrata in vigore del D.Lgs. omnibus) e il medesimo valore aumentato del:
Per le annualità 2022 e 2023 l’aliquota dell’imposta sostitutiva è:
Invece, per le annualità 2020 e 2021, tenuto conto della pandemia da Covid-19, l’importo delle imposte sostitutive dovute, calcolate con le modalità sopra illustrate, è diminuito del 30%, per cui le aliquote sono:
Vengono, poi, previste regole specifiche di calcolo dell’imposta sostitutiva nell’ipotesi in cui nelle annualità da ravvedere si siano verificate alcune cause di esclusione dagli ISA (ad es. derivante da pandemia Covid-19).
L’opzione per il ravvedimento speciale può essere effettuata anche solo per alcune annualità, e l’ammontare della sola imposta sostitutiva delle imposte sui redditi non può essere inferiore, per ciascuna annualità, a 1.000 euro.
Il versamento delle imposte sostitutive (ai fini IRPEF/IRES ed IRAP) riferite a ciascuna annualità oggetto dell’opzione è effettuato, a scelta del contribuente, in un’unica soluzione tra il 1° gennaio 2027 ed il 15 marzo 2027, ovvero in un massimo di 10 rate mensili di pari importo (aumentare degli interessi legali).
In caso di pagamento rateale, l’opzione, per ciascuna annualità, si perfeziona mediante il pagamento di tutte le rate.
Il pagamento di una delle rate, diverse dalla prima, entro il termine di pagamento della rata successiva, non comporta la decadenza dal beneficio della rateazione.
Con Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate verranno stabiliti i termini e le modalità di comunicazione dell’opzione per il ravvedimento speciale.
Al riguardo, vengono, poi, previste ulteriori disposizioni, come la decadenza dal ravvedimento speciale in specifiche ipotesi (ad es. verifiche fiscali), ovvero la proroga al 31 dicembre 2029 dei termini delle verifiche fiscali riferite alle annualità oggetto di ravvedimento.
IVA – Termine di registrazione delle fatture e di esercizio della detrazione – art.12
Il D.Lgs. 148/2026 interviene sulle tempistiche di registrazione e di esercizio del diritto alla detrazione IVA per le operazioni di acquisto di beni e servizi, specie nell’ipotesi in cui la relativa fattura venga ricevuta l’anno successivo a quello di effettuazione dell’operazione (cd. fattura “tardiva” a cavallo d’anno).
Viene, così, allineata la disciplina nazionale alla sentenza della Corte di Giustizia europea (n. T689/24 del 11 febbraio 2026), con cui è stato chiarito che un soggetto passivo ha facoltà di esercitare il diritto alla detrazione dell’imposta assolta a monte, nella dichiarazione relativa al periodo in cui il diritto alla detrazione è sorto, qualora, pur non avendo ricevuto nel corso di detto periodo la fattura corrispondente, l’abbia ricevuta prima della presentazione della dichiarazione medesima.
In particolare, viene previsto che la detrazione debba essere esercitata entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al 2° anno successivo a quello di ricezione della fattura di acquisto (cfr. art.19, co.1, secondo periodo, D.P.R. 633/1972 e art. 56, co.1, secondo periodo del D.Lgs. 10/2026 – nuovo TU IVA in vigore dal 1° gennaio 2027).
Entro lo stesso termine (presentazione della dichiarazione IVA relativa 2° anno dalla sua ricezione) la fattura deve essere registrata nell’apposito registro degli acquisti (cfr. art. 25, co.1, D.P.R. 633/1972 e art. 88, co.1, del D.Lgs. 10/2026 – nuovo TU IVA in vigore dal 1° gennaio 2027). Questo passaggio deve comunque precedere l’effettivo esercizio della detrazione IVA, tenuto conto che solo con la registrazione della fattura l’IVA può confluire nella liquidazione dell’imposta del periodo di riferimento.
Quindi, solo per le fatture ricevute fino all’entrata in vigore delle nuove disposizioni (11 agosto 2026) la detrazione deve essere esercitata al più tardi con la dichiarazione IVA relativa all’anno 2026, in cui la fattura è stata ricevuta (con scadenza 30 aprile 2027), ed entro la stessa data deve essere annotata nel registro degli acquisti. Una registrazione tardiva (ad es. maggio 2027) comporta la necessità di una dichiarazione integrativa IVA riferita al 2026, per effettuare la detrazione.
Con le nuove regole, invece, per una fattura riferita ad una operazione di acquisto eseguita nel 2026 ma ricevuta nel 2027, e prima del 30 aprile 2027 (termine di presentazione della dichiarazione IVA dell’anno 2026), la detrazione si può fare nella dichiarazione annuale relativa al 2026, previa registrazione della fattura “tardiva” in una sezione specifica del registro IVA acquisti relativo al 2026, anno in cui il diritto è sorto (cfr. anche relazione illustrativa al medesimo D.Lgs.).
Invece, nell’ipotesi in cui la fattura riferita ad un’operazione 2026 sia stata ricevuta dopo il 30 aprile 2027 (termine per la dichiarazione IVA 2026), la stessa può essere:
oppure
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