L’Aula della Camera dei Deputati ha approvato con alcune modifiche il disegno di legge su “Disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza all’Italia – Legge europea 2014” (DDL 2977/C, Relatore On. Michele Bordo del Gruppo parlamentare PD), contenente norme di diretta attuazione per garantire l’adeguamento dell’ordinamento nazionale all’ordinamento europeo.
Tra le modifiche apportate in corso d’esame si segnalano, in particolare:
-in materia di affidamento dei servizi pubblici locali (procedure d’infrazione n. 2012/2050 e 2011/4003), vengono fatti salvi gli affidamenti diretti assentiti a società quotate prima della data del 31 dicembre 2014 (anziché 3 ottobre 2003 come previsto nel testo iniziale) che cesseranno alla data di scadenza prevista nel contratto di servizio, oppure in mancanza di un termine contrattuale, il 31 dicembre 2020. Mentre gli affidamenti posti in essere dopo 31 dicembre 2004 cesseranno il 31 dicembre 2018, o alla scadenza prevista dal contratto di servizio se anteriore a tale data;
-riguardo alla norma sugli obblighi di monitoraggio concernenti i servizi di interesse economico generale con cui si prevede che il Presidente del Consiglio dei ministri assicura l’adempimento degli obblighi di monitoraggio e informazione alla Commissione europea derivanti da disposizioni dell’Unione europea in materia di servizi di interesse economico generale, ivi compresa la predisposizione di relazioni periodiche riguardanti gli aiuti di Stato sotto forma di compensazione degli obblighi di servizio pubblico, viene disposta la trasmissione delle relazioni stesse alla Camera e al Senato, per l’espressione dei pareri dei competenti organi parlamentari entro sessanta giorni.
-vengono introdotte norme per la corretta attuazione del terzo pacchetto energia (procedura d’infrazione 2014/2286) ed in particolare, a modifica del D.Lgs 93/2011 (Attuazione delle direttive 2009/72/CE, 2009/73/CE e 2008/92/CE relative a norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica, del gas naturale e ad una procedura comunitaria sulla trasparenza dei prezzi al consumatore finale industriale di gas e di energia elettrica), viene previsto, tra l’altro, che il Gestore della rete di trasporto di gas naturale trasmette annualmente all’Autorità per l’energia elettrica il gas e il sistema idrico e al Ministero dello Sviluppo economico il piano decennale di sviluppo della rete che contiene misure atte a garantire l’adeguatezza del sistema e la sicurezza di approvvigionamento, tenendo conto anche dell’economicità degli investimenti e della tutela dell’ambiente. L’Autorità per l’energia elettrica il gas e il sistema idrico, ricevuto il piano, lo pone in consultazione agli utenti della rete effettivi o potenziali secondo modalità aperte e trasparenti e rende pubblici i risultati della consultazione.
Il Ministero dello Sviluppo economico valuta la coerenza del piano decennale di sviluppo della rete con la strategia energetica nazionale, con i programmi infrastrutturali derivanti da accordi internazionali firmati dal Governo e con l’esigenza di garantire, nel medio e lungo termine, la sicurezza degli approvvigionamenti, senza pregiudizio delle competenze dell’Autorità di regolamentazione per quanto riguarda il piano decennale di sviluppo della rete.
L’Autorità per l’energia elettrica il gas e il sistema idrico valuta, altresì, se il piano decennale di sviluppo della rete contempli tutti i fabbisogni in materia di investimenti individuati nel corso della procedura consultiva sopra menzionata e se esso sia coerente con il piano decennale di sviluppo non vincolante della rete a livello comunitario previsto da regolamento (CE) n. 715/2009 (relativo alle condizioni di accesso alle reti di trasporto del gas naturale).
Inoltre, nei casi in cui il Gestore, per cause a lui imputabili, non realizza un investimento che, in base al piano decennale di sviluppo della rete, doveva essere realizzato nel triennio successivo, e nei casi in cui la mancata realizzazione costituisca ostacolo all’accesso al sistema o allo sviluppo concorrenziale del mercato del gas naturale, l’Autorità per l’energia elettrica e il gas e il sistema idrico impone al Gestore di realizzare gli investimenti in causa entro un termine definito, purché tale investimento sia ancora pertinente sulla base del più recente piano decennale di sviluppo della rete.
-vengono previste norme di modifica della L.234/2012 (che regola la partecipazione dell’Italia all’UE). In particolare, viene istituito, presso lo stato di previsione del Ministero dell’Economia e delle Finanze, un fondo, con una dotazione di 10 milioni di euro per l’anno 2015 e di 50 milioni di euro a decorrere dall’anno 2016, destinato alle spese derivanti dall’adeguamento dell’ordinamento interno agli obblighi imposti dalla normativa europea (Fondo recepimento normativa europea), nei soli limiti occorrenti per l’adempimento di tali obblighi ed in quanto non sia possibile farvi fronte con i fondi già assegnati alle competenti amministrazioni.
Viene, inoltre, modificato l’art. 31 sulle procedure per l’esercizio delle deleghe legislative conferite al Governo con la legge di delegazione europea, innalzando da due a quattro mesi antecedenti a quello di recepimento indicato in ciascuna delle direttive, il termine per l’adozione da parte del Governo dei decreti legislativi di recepimento della normativa europea.
Con altra norma viene modificato l’art. 36, relativo all’attuazione di atti di esecuzione dell’Unione europea, prevedendo che, nelle materie di competenza legislativa statale esclusiva, venga data attuazione con decreto del Ministro competente, oltre che agli atti di esecuzione non autonomamente applicabili, adottati dal Consiglio dell’Unione europea o dalla Commissione europea in esecuzione di atti dell’Unione europea già recepiti o già efficaci nell’ordinamento nazionale (come già previsto dall’articolo), anche alle norme dell’Unione europea, non autonomamente applicabili, che modificano modalità esecutive e caratteristiche di ordine tecnico di direttive già recepite nell’ordinamento nazionale.
Viene, altresì, previsto che i provvedimenti disciplinati dall’articolo suddetto, possono essere adottati nelle materie di competenza legislativa delle regioni e delle province autonome al fine di porre rimedio all’eventuale inerzia dei suddetti enti nel dare attuazione a norme dell’Unione europea. In tale caso, i provvedimenti statali adottati si applicano, per le regioni e le province autonome nelle quali non sia ancora in vigore la propria normativa di attuazione, a decorrere dalla scadenza del termine stabilito per l’attuazione della rispettiva normativa europea e perdono comunque efficacia dalla data di entrata in vigore della normativa di attuazione di ciascuna regione e provincia autonoma. I provvedimenti recano l’esplicita indicazione della natura sostitutiva del potere esercitato e del carattere cedevole delle disposizioni in essi contenute.
In corso d’esame è stato, altresì, soppresso l’articolo del testo sulle disposizioni per l’accesso all’infrastruttura ferroviaria (procedura d’infrazione n.2008/2097). Sulla materia è intervenuto un apposito Schema di decreto legislativo di attuazione della Dir. 2012/34/UE che istituisce uno spazio ferroviario europeo unico europeo (Atto n.159, all’esame del Parlamento per il parere al Governo).
Altre norme del testo, non modificate, riguardano, in particolare: salute e sicurezza sul lavoro nei cantieri temporanei e mobili; il registro nazionale degli aiuti di stato; il meccanismo unionale di protezione civile (capacità europea di risposta emergenziale).
Il disegno di legge passa ora alla lettura del Senato.