CAMERA DEI DEPUTATI
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PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI
APPROVATI DA UN RAMO DEL PARLAMENTO
– DDL su “Modifiche al codice di procedura civile e abrogazione dell’articolo 140-bis del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, in materia di azione di classe” (DDL 1335/C).
L’Aula ha licenziato, in prima lettura, il provvedimento in oggetto, con alcune modifiche al testo approvato dalla Commissione Giustizia.
Il disegno di legge, in particolare, sposta la disciplina dell’azione di classe attualmente disciplinata nel Codice del consumo (articolo 140-bis del D.Lgs 206/2005), nel Codice di procedura civile inserendo nel libro I dedicato ai procedimenti speciali, un nuovo titolo, dedicato a tale strumento (artt. 840-bis – 840 sexiesdecies). In particolare, viene definito il campo d’applicazione dell’azione eliminando ogni riferimento a consumatori e utenti. L’azione sarà esperibile in relazione a «diritti individuali omogenei» (e non anche ad «interessi collettivi» come originariamente previsto), da ciascun componente della classe, nonché dalle associazioni o comitati che hanno come scopo la tutela dei suddetti diritti, a fronte di condotte lesive, per l’accertamento della responsabilità e la condanna al risarcimento del danno e alle restituzioni. Per quanto concerne i destinatari dell’azione, questi sono individuati nelle imprese ed enti gestori di servizi pubblici o di pubblica utilità relativamente a fatti commessi nello svolgimento delle loro rispettive attività. Sono fatte salve le procedure di ricorso per l’efficienza delle amministrazioni e dei concessionari di servizi pubblici.
Nel testo vengono, altresì, delineate le fasi procedurali per l’esercizio dell’azione.
Il provvedimento passa ora alla lettura del Senato.
PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI
APPROVATI DALLE COMMISSIONI DI MERITO
– DDL su “Disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea – Legge europea 2014″ (DDL 2977/C).
La Commissione Politiche dell’Unione europea ha approvato, in sede referente, in prima lettura, il provvedimento con modifiche al testo del Governo.
Tra queste, in particolare, si segnalano le seguenti:
Art. 7
Vengono modificate le norme in materia di affidamento dei servizi pubblici locali (procedure d’infrazione n. 2012/2050 e 2011/4003), facendo salvi gli affidamenti diretti assentiti a società quotate prima della data del 31 dicembre 2014 (anziché 3 ottobre 2003 come previsto nel testo iniziale) che cesseranno alla data di scadenza prevista nel contratto di servizio, oppure in mancanza di un termine contrattuale, il 31 dicembre 2020. Mentre gli affidamenti posti in essere dopo 31 dicembre 2004 cesseranno il 31 dicembre 2018, o alla scadenza prevista dal contratto di servizio se anteriore a tale data.
Emendamento 7.4 del Governo
Art. 10
Viene soppresso l’articolo del testo sulle disposizioni per l’accesso all’infrastruttura ferroviaria (procedura d’infrazione n.2008/2097). Sulla materia è intervenuto un apposito Schema di decreto legislativo di attuazione della Dir. 2012/34/UE che istituisce uno spazio ferroviario europeo unico europeo (Atto 159, all’esame in sede consultiva del Parlamento, vedi dopo).
Emendendamento 10.1 del Governo
Articolo aggiuntivo
Viene modificato l’art. 2 del D.Lgs 102/2014 (attuazione della direttiva 2012/27/UE sull’efficienza energetica), prevedendo, in particolare, che, per “diagnosi energetica” si intende una procedura sistematica finalizzata a ottenere un’adeguata conoscenza del profilo di consumo energetico di un edificio o gruppo di edifici, di una attività o impianto industriale o commerciale o di servizi pubblici o privati, a individuare e quantificare le opportunità di risparmio energetico sotto il profilo costi-benefici e a riferire in merito ai risultati.
Emendamento 17.02 a firma di parlamentari
Articolo aggiuntivo
Vengono introdotte norme per la corretta attuazione del terzo pacchetto energia ed in particolare, a modifica del D.Lgs 93/2011 (Attuazione delle direttive 2009/72/CE, 2009/73/CE e 2008/92/CE relative a norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica, del gas naturale e ad una procedura comunitaria sulla trasparenza dei prezzi al consumatore finale industriale di gas e di energia elettrica), viene previsto, tra l’altro, che il Gestore della rete di trasporto di gas naturale trasmette annualmente all’Autorità per l’energia elettrica il gas e il sistema idrico e al Ministero dello Sviluppo economico il piano decennale di sviluppo della rete che contiene misure atte a garantire l’adeguatezza del sistema e la sicurezza di approvvigionamento, tenendo conto anche dell’economicità degli investimenti e della tutela dell’ambiente. L’Autorità per l’energia elettrica il gas e il sistema idrico, ricevuto il piano, lo pone in consultazione agli utenti della rete effettivi o potenziali secondo modalità aperte e trasparenti e rende pubblici i risultati della consultazione. Il Ministero dello sviluppo economico valuta la coerenza del piano decennale di sviluppo della rete con la strategia energetica nazionale, con i programmi infrastrutturali derivanti da accordi internazionali firmati dal Governo italiano, e con l’esigenza di garantire, nel medio e lungo termine, la sicurezza degli approvvigionamenti.
L’Autorità per l’energia elettrica il gas e il sistema idrico valuta, altresì, se il piano decennale di sviluppo della rete contempli tutti i fabbisogni in materia di investimenti individuati nel corso della procedura consultiva e se esso sia coerente con il piano decennale di sviluppo non vincolante della rete a livello comunitario previsto da regolamento (CE) n. 715/2009 (relativo alle condizioni di accesso alle reti di trasporto del gas naturale).
Inoltre, nei casi in cui il Gestore, per cause a lui imputabili, non realizza un investimento che, in base al piano decennale di sviluppo della rete, doveva essere realizzato nel triennio successivo, e nei casi in cui la mancata realizzazione costituisca ostacolo all’accesso al sistema o allo sviluppo concorrenziale del mercato del gas naturale, l’Autorità per l’energia elettrica e il gas e il sistema idrico impone al Gestore di realizzare gli investimenti in causa entro un termine definito, purché tale investimento sia ancora pertinente sulla base del più recente piano decennale di sviluppo della rete.
Emendamento 19.05 del Governo
Articolo aggiuntivo
Vengono previste norme di modifica della L.234/2012 (che regola la partecipazione dell’Italia all’UE). In particolare, con un articolo aggiuntivo, viene istituito, presso lo stato di previsione del Ministero dell’Economia e delle Finanze, un fondo, con una dotazione di 10 milioni di euro per l’anno 2015 e di 50 milioni di euro a decorrere dall’anno 2016, destinato alle spese derivanti dall’adeguamento dell’ordinamento interno agli obblighi imposti dalla normativa europea (Fondo recepimento normativa europea), nei soli limiti occorrenti per l’adempimento di tali obblighi ed in quanto non sia possibile farvi fronte con i fondi già assegnati alle competenti amministrazioni.
Viene, inoltre, modificato l’art. 31 della L.234, sulle procedure per l’esercizio delle deleghe legislative conferite al Governo con la legge di delegazione europea, innalzando da due a quattro mesi antecedenti a quello di recepimento indicato in ciascuna delle direttive, il termine per l’adozione da parte del Governo dei decreti legislativi di recepimento della normativa europea.
Con altra norma viene modificato l’art. 36 della legge stessa, relativo all’attuazione di atti di esecuzione dell’Unione europea, prevedendo che, nelle materie di competenza legislativa statale esclusiva, venga data attuazione con decreto del Ministro competente, oltre che agli atti di esecuzione non autonomamente applicabili, adottati dal Consiglio dell’Unione europea o dalla Commissione europea in esecuzione di atti dell’Unione europea già recepiti o già efficaci nell’ordinamento nazionale (come già previsto dall’articolo), anche alle norme dell’Unione europea non autonomamente applicabili, che modificano modalità esecutive e caratteristiche di ordine tecnico di direttive già recepite nell’ordinamento nazionale.
Viene, altresì, previsto che i provvedimenti disciplinati dall’articolo suddetto, possono essere adottati nelle materie di competenza legislativa delle regioni e delle province autonome al fine di porre rimedio all’eventuale inerzia dei suddetti enti nel dare attuazione a norme dell’Unione europea. In tale caso, i provvedimenti statali adottati si applicano, per le regioni e le province autonome nelle quali non sia ancora in vigore la propria normativa di attuazione, a decorrere dalla scadenza del termine stabilito per l’attuazione della rispettiva normativa europea e perdono comunque efficacia dalla data di entrata in vigore della normativa di attuazione di ciascuna regione e provincia autonoma. I provvedimenti recano l’esplicita indicazione della natura sostitutiva del potere esercitato e del carattere cedevole delle disposizioni in essi contenute.
Emendamenti 20.01 (nuova formulazione) del Governo e 20.02 (nuova formulazione) del Relatore
Il testo volto all’adeguamento dell’ordinamento interno a quello europeo contiene norme di diretta attuazione in materia, tra l’altro, di: protezione civile; servizi pubblici locali; salute e sicurezza sul lavoro nell’ambito dei cantieri temporanei o mobili; registro degli aiuti di stato.
Il provvedimento passa ora all’esame dell’Aula.
PARERI RESI SU ATTI DEL GOVERNO
– Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2012/34/UE che istituisce uno spazio ferroviario europeo unico (rifusione) (Atto n. 159).
La Commissione Trasporti ha espresso al Governo un parere favorevole con condizioni sul provvedimento in oggetto.
Lo Schema di decreto provvede a sostituire integralmente le vigenti disposizioni contenute nel D.Lgs 188/2003, che aveva dato attuazione alle direttive (n. 2001/12/CE, 2001/13/CE, 2001/14/CE) del c.d primo pacchetto ferroviario, recependo le novità introdotte dalla direttiva 2012/34/UE tra cui: il rafforzamento dei poteri dei regolatori nazionali e la costituzione di una rete europea dei regolatori; la pubblicazione del prospetto informativo di rete da parte del gestore dell’infrastruttura in almeno due lingue ufficiali dell’Unione europea e la sua disponibilità gratuita in formato elettronico sul portale internet del gestore dell’infrastruttura; la pubblicazione, da parte degli Stati membri, di una strategia indicativa di sviluppo
dell’infrastruttura ferroviaria almeno quinquennale.
Il provvedimento dovrà tornare in Consiglio dei Ministri per la definitiva approvazione.