SENATO DELLA REPUBBLICA
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PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI
APPROVATI DALLE COMMISSIONI DI MERITO
– DDL su “Delega al Governo per l’attuazione della direttiva 2014/23/UE del 26 febbraio 2014 del Parlamento europeo e del Consiglio sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, della direttiva 2014/24/UE del 26 febbraio 2014 del Parlamento europeo e del Consiglio sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE e della direttiva 2014/25/UE del 26 febbraio 2014 del Parlamento europeo e del Consiglio sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali e che abroga la direttiva 2004/17/CE” (DDL 1678/S).
La Commissione Lavori Pubblici ha approvato, in prima lettura, in sede referente, il provvedimento in oggetto con numerose modifiche al testo del Governo. Nel corso dell’esame è stato, infatti, adottato un nuovo testo base proposto dai Relatori al quale sono stati riferiti gli emendamenti. Le modifiche approvate hanno portato ad una sostanziale riscrittura e conseguente ampliamento dei principi e criteri direttivi che dagli originari 14 sono passati a 52.
Tra le modifiche ai principi e criteri direttivi di delega:
Art. 1
Viene fissato in sei mesi, dalla data di entrata in vigore del provvedimento, il termine entro il quale il Governo è delegato ad adottare il decreto legislativo per l’attuazione delle direttive UE.
Emendamento 1.1 a firma di Parlamentari
Viene previsto il divieto di procedure derogatorie rispetto a quelle ordinarie, con l’eccezione delle fattispecie connesse ad urgenze di protezione civile determinate da calamità naturali, per le quali dovranno essere assicurati meccanismi di controllo e di pubblicità.
Emendamento 1.47 dei Relatori
Ad integrazione del principio contenuto nel testo base, vengono ampliate le funzioni dell’ANAC con riferimento, in particolare, alla promozione dell’efficienza, allo scambio di informazioni tra stazioni appaltanti, alla vigilanza nel settore degli appalti pubblici e dei contratti di concessione, comprendendo anche poteri di controllo, raccomandazione, intervento cautelare, di deterrenza e sanzionatorio, nonché di adozione di atti di indirizzo quali linee guida, bandi-tipo, contratti-tipo ed altri strumenti di regolamentazione flessibile.
Viene, altresì, prevista l’individuazione dei casi in cui i predetti atti di indirizzo devono essere trasmessi alle Camere per l’espressione dei pareri da parte delle competenti Commissioni parlamentari.
Emendamenti 1.79 e 1.91 a firma di Parlamentari
Ad integrazione del principio contenuto nel testo base, e volto a prevedere la riduzione degli oneri documentali ed economici a carico dei soggetti partecipanti, viene prevista per questi ultimi la piena possibilità di integrazione documentale non onerosa di qualsiasi elemento di natura formale della domanda, purché non attinente agli elementi oggetto di valutazioni sul merito dell’offerta.
Con riferimento, altresì, al principio della semplificazione delle procedure di verifica da parte della stazione appaltante attraverso l’accesso ad una banca dati centralizzata, viene previsto che la stessa sarà gestita dal Ministero delle infrastrutture, nonché la revisione e la semplificazione dell’attuale sistema AVCpass.
Emendamenti 1.92, 1.93 testo 2 a firma di Parlamentari e 1.1000 e 1.101 testo 2 dei Relatori
Viene prevista l’introduzione di misure volte a contenere il ricorso a variazioni progettuali in corso d’opera, con particolare riferimento alla fase esecutiva e con specifico riferimento agli insediamenti produttivi strategici e alle infrastrutture strategiche private di preminente interesse nazionale di cui all’art. 1 della L 443/2001.
Emendamento 1.131 testo 2 dei Relatori e subemendamento 1.131 testo2/1 a firma di Parlamentari
Viene, altresì, previsto che ogni variazione in corso d’opera debba essere motivata e giustificata da condizioni impreviste e imprevedibili, nonché autorizzata dal responsabile unico del procedimento, con la previsione di garantire al contempo la qualità progettuale e la responsabilità del progettista in caso di errori di progettazione.
Emendamento 1.132 identico a 1.133 a firma di Parlamentari
Viene integrato il principio direttivo previsto dal testo base, volto a prevedere la creazione, presso l’ANAC, di un albo nazionale dei componenti delle commissioni giudicatrici di appalti pubblici e contratti di concessione, prevedendo, in particolare, che i requisiti di moralità, competenza e professionalità riguardino lo specifico settore cui si riferisce il contratto.
Emendamento 1.163 identico a 1.164 e 1.165 a firma di Parlamentari
Viene prevista l’istituzione, presso il Ministero delle infrastrutture di un albo nazionale dei responsabili lavori, direttori lavori e collaudatori per le gare assegnate con la formula del contraente generale, con la previsione di appositi requisiti di moralità, competenza e professionalità.
Emendamento 1.193 testo 2 dei Relatori
Viene previsto il riassetto, la revisione e semplificazione dei sistemi di garanzia per l’aggiudicazione e l’esecuzione degli appalti pubblici, con particolare riferimento alla salvaguardia dell’interesse pubblico alla conclusione dei lavori nei tempi e nei modi programmati anche in caso di fatti imprevisti ed imprevedibili e non imputabili alla stazione appaltante.
Emendamento 1.1007 dei Relatori e subemendamento 1.1007/1
Ad integrazione del principio direttivo contenuto nel testo base, e volto a prevedere il miglioramento delle condizioni di accesso al mercato degli appalti pubblici e delle concessioni con particolare riferimento alle piccole e medie imprese, anche attraverso il divieto di aggregazione artificiosa degli appalti, vengono previste, tra l’altro, misure premiali per gli appaltatori e i concessionari che coinvolgono i predetti soggetti nelle procedure di gara.
Emendamento 1.261 identico a 1.262 e 1.263 a firma di Parlamentari
Ad integrazione del principio direttivo contenuto nel testo base, e volto a prevedere la garanzia di adeguati livelli di pubblicità e trasparenza delle procedure anche con riferimento ai cosiddetti affidamenti in house, viene prevista l’espressa applicazione del nuovo Codice, (che sostituirà l’attuale Codice dei contratti pubblici di cui al Dlgs 163/2006) anche per gli eventuali affidamenti effettuati dalle cosiddette società in house del settore pubblico.
Emendamento 1.284 a firma di Parlamentari
Viene prevista una disciplina specifica per gli appalti pubblici di lavori che stabilisca che i contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni devono intendersi quelli stipulati dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l’attività oggetto dell’appalto e svolta dall’impresa, anche in maniera prevalente.
Emendamento 1.1001 del Relatore
Viene previsto l’obbligo per i soggetti pubblici e privati, titolari di concessioni di lavori o servizi, di affidare tutti i contratti mediante procedura ad evidenza pubblica, anche di tipo semplificato, con la previsione di un periodo transitorio di adeguamento non superiore a 12 mesi per le concessioni già in essere.
Emendamento 1.1003 dei Relatori
Viene disposto l’avvio delle procedure ad evidenza pubblica per l’affidamento delle nuove concessioni autostradali non meno di ventiquattro mesi prima della scadenza di quelle in essere, con revisione del sistema delle concessioni autostradali, con particolare riferimento all’introduzione di un divieto di clausole e disposizioni di proroga, in conformità alla nuova disciplina generale dei contratti di concessione.
Viene, altresì, introdotta la previsione di una particolare disciplina transitoria per l’affidamento delle concessioni autostradali che, alla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al presente articolo, siano scadute o prossime alla scadenza, onde assicurare il massimo rispetto del principio dell’evidenza pubblica.
Emendamento 1.1009 del Relatore
Modifiche alle disposizioni di attuazione
Con riferimento alla disposizione del testo base, volta a prevedere nella redazione dello schema di decreto legislativo di attuazione lo svolgimento di apposite consultazioni, viene previsto che le modalità operative delle stesse dovranno prevedere incontri collegiali e la presentazione da parte delle principali categorie di soggetti pubblici e privati destinatari della nuova normativa, di documentazione in merito ai principi e criteri che il Governo è tenuto a rispettare nell’esercizio della delega.
Emendamento 1.332 a firma di Parlamentari
Con riferimento alla disposizione del testo base, volta a prevedere il parere delle competenti Commissioni parlamentari sullo schema di decreto legislativo attuativo (da esprimersi entro 40 giorni dalla trasmissione), viene previsto che decorso il termine il decreto potrà essere comunque adottato e che il Governo qualora non intenda confermarsi ai pareri dovrà ritrasmettere il testo alle Commissioni con proprie osservazioni e modificazioni (decorsi 20 giorni dalla nuova trasmissione il decreto potrà comunque essere adottato).
Emendamento 1.335 a firma di Parlamentari
Viene previsto, a decorrere dalla data di entrata in vigore del provvedimento, il divieto negli appalti pubblici di lavori, affidati a contraente generale ai sensi dell’art. 176 del Dlgs 163/2006, di attribuzione di compiti di responsabile o di direttore dei lavori allo stesso contraente generale.
Viene, altresì, previsto, a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo attuativo della delega, la cessazione dell’efficacia delle disposizioni in materia di sistema di garanzia globale, di cui all’articolo 129, comma 3, del D.Lgs 163/2006.
Emendamento 1.1008 del Relatore
Il testo, in particolare, conferisce la delega al Governo per il recepimento delle direttive europee 2014/24/UE appalti pubblici, 2014/23/UE concessioni e 2014/25/UE appalti nei cd. “settori speciali”, dettando i relativi principi e i criteri direttivi in materia tra l’altro di: avvalimento; requisiti di capacità economico-finanziaria degli operatori economici; armonizzazione e disciplina delle procedure di gara; pubblicità di avvisi e bandi di gara; efficientamento delle procedure di appalto CONSIP; centralizzazione delle committenze e riduzione del numero delle stazioni appaltanti; disciplina del subappalto; normativa ed interventi sui beni culturali; offerta economicamente più vantaggiosa; razionalizzazione delle forme di partenariato pubblico-privato; revisione del sistema di qualificazione degli operatori economici; ampliamento delle funzioni ANAC; partecipazione dei portatori qualificati di interessi nell’ambito dei processi decisionali finalizzati alla programmazione e all’aggiudicazione di appalti pubblici e contratti di concessione nonché nella fase di esecuzione del contratto.
A tal fine, viene prevista l’espressa abrogazione delle disposizioni del Codice dei contratti di cui al Dlgs 163/2006, con effetto dalla data di entrata in vigore di un nuovo Codice recante le disposizioni legislative in materia di procedure di affidamento di gestione e di esecuzione degli appalti e delle concessioni disciplinate dalle tre direttive, nonché l’abrogazione delle disposizioni del regolamento di esecuzione ed attuazione di cui al DPR 207/2010 con effetto dalla data di entrata in vigore del nuovo regolamento, anch’esso previsto dal testo, recante la disciplina esecutiva e attuativa da adottare con DRP.
Il provvedimento passa ora all’esame dell’Aula.
PARERI RESI SU ATTI DEL GOVERNO
– Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2012/34/UE che istituisce uno spazio ferroviario europeo unico (rifusione) (Atto n. 159).
La Commissione Lavori Pubblici ha espresso al Governo un parere favorevole con condizioni sul provvedimento in oggetto.
Lo Schema di decreto provvede a sostituire integralmente le vigenti disposizioni contenute nel D.Lgs 188/2003, che aveva dato attuazione alle direttive (n. 2001/12/CE, 2001/13/CE, 2001/14/CE) del c.d primo pacchetto ferroviario, recependo le novità introdotte dalla direttiva 2012/34/UE tra cui: il rafforzamento dei poteri dei regolatori nazionali e la costituzione di una rete europea dei regolatori; la pubblicazione del prospetto informativo di rete da parte del gestore dell’infrastruttura in almeno due lingue ufficiali dell’Unione europea e la sua disponibilità gratuita in formato elettronico sul portale internet del gestore dell’infrastruttura; la pubblicazione, da parte degli Stati membri, di una strategia indicativa di sviluppo dell’infrastruttura ferroviaria almeno quinquennale.
Il provvedimento dovrà tornare in Consiglio dei Ministri per la definitiva approvazione.