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DDL sulla delega recepimento direttive appalti e concessioni (DDL 1678/S)-Schema di D.Lgs sulla risoluzione alternativa controversie consumatori (Atto n. 165)-Schema sul reciproco riconoscimento decisioni di confisca (Atto n.166).

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Sintesi parlamentare n. 25/S della settimana dal 15 giugno al 19 giugno 2015

22 Giugno 2015
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SENATO DELLA REPUBBLICA
_______________________
 
PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI
APPROVATI DA UN RAMO DEL PARLAMENTO
 
– DDL su “Delega al Governo per l’attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” (DDL 1678/S).
 
L’Aula ha licenziato, in prima lettura, in sede referente, il provvedimento in oggetto con modifiche al testo approvato dalla Commissione Lavori Pubblici.
 
Tra queste, in particolare, si segnalano le seguenti:
 
Art. 1
Viene integrato il principio di delega, sulla previsione di forme di dibattito pubblico nei territori interessati da opere infrastrutturali che hanno impatto sull’ambiente, con la previsione di una procedura di acquisizione dei consensi tecnici e amministrativi necessari per realizzare un’opera che sia semplice, vincolante e non modificabile nel tempo.
Emendamenti 1.376 (testo 2) a firma di Parlamentari
 
Viene previsto, a modifica del principio di delega sulla centralizzazione delle stazioni appaltanti, l’obbligo per i Comuni non capoluogo di Provincia, e per gli affidamenti di importo superiore alle soglie comunitarie, un livello di aggregazione almeno regionale o di provincia autonoma e, per gli affidamenti di importo superiore a 100.000 euro e inferiore alle soglie comunitarie, livelli di aggregazione subprovinciali, definendo a tal fine ambiti ottimali territorialmente omogenei.
Emendamenti 1.246 (testo 2) a firma di Parlamentari
 
Con riferimento allo svolgimento delle consultazioni preliminari alla redazione dello schema di decreto legislativo attuativo della delega, viene previsto che le stesse siano coordinate dalla Presidenza del Consiglio, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e sentita l’ANAC.
Emendamenti 1.607 dei Relatori
 
Con riferimento alla disposizione che prevede, a decorrere dalla data di entrata in vigore del provvedimento, il divieto negli appalti pubblici di lavori, affidati a contraente generale ai sensi dell’art. 176 del D.Lgs 163/2006, di attribuzione di compiti di responsabile o di direttore dei lavori allo stesso contraente generale, viene precisato che il suddetto divieto si applica anche alle procedure di appalto già bandite alla data di entrata in vigore della presente legge, incluse quelle già espletate per le quali la stazione appaltante non abbia ancora proceduto alla stipulazione del contratto con il soggetto aggiudicatario.
Emendamento 1.652 a firma di Parlamentari
 
Con riferimento al criterio di delega che prevede l’armonizzazione delle norme in materia di trasparenza, pubblicità e tracciabilità delle procedure di gara, viene imposto il ricorso a conti dedicati per le imprese aggiudicatrici di appalti pubblici attraverso i quali regolare tutti i flussi finanziari dei pagamenti verso tutti i prestatori d’opera e di lavoro e verso tutte le imprese che entrano a vario titolo in rapporto con l’impresa aggiudicatrice in relazione agli appalti assegnati.
Viene, altresì, inserita la previsione di un sistema amministrativo, regolato dall’ANAC, di penalità e premialità per la denuncia obbligatoria di richieste estorsive e corruttive da parte delle imprese titolari di appalti pubblici e di servizi, comprese le imprese subappaltatrici e le imprese fornitrici di materiali, opere e servizi.
Emendamento 1.700 dei Relatori e subemendamento 1.700/100
 
Viene modificato il criterio di delega sulla disciplina dell’affidamento delle concessioni, prevedendo l’obbligo di affidare tutti i contratti di lavori, servizi e forniture relativi alle concessioni, di importo superiore a 150.000 euro, mediante procedura ad evidenza pubblica anche di tipo semplificato, con la previsione di un periodo transitorio di adeguamento non superiore a 12 mesi per le concessioni già in essere. Dal predetto obbligo vengono escluse le concessioni in essere o di nuova aggiudicazione affidate con la formula della finanza di progetto e le concessioni in essere affidate con procedure di gara ad evidenza pubblica secondo il diritto dell’Unione Europea per le quali continuano comunque ad applicarsi le disposizioni in materia di affidamento di contratti di appalto vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge.
Emendamento 1.651 (testo 4) dei Relatori
 
Viene previsto che al fine di ridurre gli oneri documentali, i partecipanti alle gare possano utilizzare il DGUE o analogo documento predisposto dal Ministero delle Infrastrutture per autocertificare il possesso dei requisiti.
Emendamento 1.238 (testo 2) a firma di Parlamentari
 
Con riferimento al principio di delega sull’istituzione presso l’ANAC di un albo nazionale dei commissari di gara viene precisato che lo stesso è obbligatorio.
Emendamento 1.602 dei Relatori
 
Con riferimento al principio di delega sull’istituzione, presso il Ministero delle infrastrutture, di un albo nazionale per il ruolo di responsabile dei lavori, direttore dei lavori, e collaudatore, viene precisato che lo stesso è obbligatorio.
Emendamento 1.603 dei Relatori
 
Viene modificato il principio che disciplina i poteri dell’ANAC al verificarsi dei casi di cui all’art. 32 (che disciplina le misure straordinarie di gestione, sostegno e monitoraggio di imprese nell’ambito della prevenzione della corruzione), prevedendo che il Presidente dell’ANAC prima di applicare quanto previsto dal predetto art. 32, prescriva alla stazione appaltante di valutare se sussistono le condizioni per procedere in autotutela fissando un tempo definito per la decisione (anziché, come previsto dalla norma introdotta durante l’esame in Commissione, diprocedere ad una nuova gara o verificare se qualcuno dei concorrenti sia disponibile ad eseguire il contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni dell’aggiudicatario corrotto).
Emendamento 1.605 dei Relatori 
 
Viene prevista l’istituzione, a cura dell’ANAC, di un elenco di enti con affidamenti in house ovvero di controllo o di collegamento rispetto ad altri enti. L’iscrizione all’elenco avviene a domanda dopo che sia stata riscontrata l’esistenza dei requisiti.
Emendamento 1.336 a firma di Parlamentari
 
Viene integrato il principio di delega sulla revisione dei sistemi di garanzia per l’aggiudicazione ed esecuzione degli appalti pubblici, con la previsione di assicurare l’entrata in vigore della nuova disciplina contestualmente a strumenti attuativi preventivamente concordati con gli istituti bancari e assicurativi che devono assumersi i rischi d’impresa.
Emendamento 1.302 a firma di Parlamentari
 
Scheda emendamenti in Aula
 
Per i precedenti si veda la Sintesi n. 23/2015.
 
Il testo, in particolare, conferisce la delega al Governo per il recepimento delle direttive europee 2014/24/UE appalti pubblici, 2014/23/UE concessioni e 2014/25/UE appalti nei cd. “settori speciali”, dettando i relativi principi e i criteri direttivi in materia tra l’altro di: avvalimento; requisiti di capacità economico-finanziaria degli operatori economici; armonizzazione e disciplina delle procedure di gara; pubblicità di avvisi e bandi di gara; efficientamento delle procedure di appalto CONSIP;  centralizzazione delle committenze e riduzione del numero delle stazioni appaltanti; disciplina del subappalto; normativa ed interventi sui beni culturali; offerta economicamente più vantaggiosa; razionalizzazione delle forme di partenariato pubblico-privato; revisione del sistema di qualificazione degli operatori economici; ampliamento delle funzioni ANAC; partecipazione dei portatori qualificati di interessi nell’ambito dei processi decisionali finalizzati alla programmazione e all’aggiudicazione di appalti pubblici e contratti di concessione nonché nella fase di esecuzione del contratto.
A tal fine, viene prevista l’espressa abrogazione delle disposizioni del Codice dei contratti di cui al Dlgs 163/2006, con effetto dalla data di entrata in vigore di un nuovo Codice recante le disposizioni legislative in materia di procedure di affidamento di gestione e di esecuzione degli appalti e delle concessioni disciplinate dalle tre direttive, nonché l’abrogazione delle disposizioni del regolamento di esecuzione ed attuazione di cui al DPR 207/2010 con effetto dalla data di entrata in vigore del nuovo regolamento, anch’esso previsto dal testo, recante la disciplina esecutiva e attuativa da adottare con DRP.
 
Il disegno di legge nel corso dell’esame ha assunto il nuovo titolo: “Delega al Governo per l’attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”.
 
Il provvedimento passa ora alla seconda lettura della Camera dei Deputati.
 
 
PARERI RESI SU ATTI DEL GOVERNO
 
– Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2013/11/UE sulla risoluzione alternativa delle controversie dei consumatori, che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 e la direttiva 2009/22/CE (Atto n. 165).
 
Le Commissioni riunite Giustizia e Industria hanno espresso al Governo un parere favorevole con osservazioni sul provvedimento in oggetto.
 
Testo del parere
 
Lo Schema di decreto legislativo dà attuazione alla Direttiva 2013/11/UE introducendo nel Codice del consumo (D.Lgs 206/2005) un nuovo titolo dedicato alla risoluzione extragiudiziale delle controversie dei consumatori. La nuova disciplina si applica alle procedure volontarie di composizione extra-giudiziale, anche in modalità telematica, delle controversie, nazionali e transfrontaliere, tra consumatori e professionisti residenti e stabiliti nell’Unione europea, che abbiano luogo davanti ad un organismo di risoluzione alternativa delle controversie (ADR) iscritto nell’elenco elaborato dall’Unione europea. Si applica, inoltre, alle procedure dinanzi l’Autorità per l’energia elettrica, il gas ed il sistema idrico, la Banca d’Italia e la CONSOB, in qualità di organismi ADR, per i rispettivi ambiti di competenza. Sono previste alcune esclusioni esplicite: ad esempio le controversie tra professionisti, la negoziazione diretta tra professionista e consumatore, i servizi non economici di interesse generale, i servizi di assistenza sanitaria e agli organismi pubblici di istruzione superiore e di formazione continua.
 
Il provvedimento, dopo l’espressione del parere della corrispondente Commissione della Camera dei Deputati, tornerà in Consiglio dei Ministri per la definitiva approvazione.
 
 
– Schema di decreto legislativo recante disposizioni per conformare il diritto interno alla decisione quadro 2006/783/GAI del 6 ottobre 2006 del Consiglio dell’Unione europea, relativa all’applicazione del principio del reciproco riconoscimento delle decisioni di confisca (Atto n.166).
 
La Commissione Giustizia ha espresso al Governo un parere favorevole con condizione e osservazioni sul provvedimento in oggetto.
 
Testo del parere
 
Lo Schema di decreto legislativo recepisce nel nostro ordinamento la Decisione quadro 2006/783/GAI, relativa all’applicazione del principio del reciproco riconoscimento delle decisioni di confisca, in attuazione della delega contenuta nell’art. 9 della L. 154 del 2014 (Legge di delegazione UE 2013). Dopo aver circoscritto l’ambito di applicazione ai provvedimenti di confisca emessi da un’autorità giudiziaria nell’ambito di un procedimento penale (escludendo, quindi, la confisca amministrativa), viene, tra l’altro, disciplinata la procedura passiva, ovvero la procedura che devono seguire le autorità italiane quando una decisione di confisca è emessa da altro Stato membro e deve essere eseguita in Italia nonché la procedura attiva, ovvero le modalità attraverso le quali le autorità italiane possono chiedere alle autorità di altro Stato UE di riconoscere ed eseguire la decisione di confisca italiana.
 
Per il parere reso dalla Camera dei Deputati si veda la Sintesi n. 25/2015.
 
Il provvedimento dovrà tornare in Consiglio dei Ministri per la definitiva approvazione.
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