Il Ministero del Lavoro risponde alla lettera congiunta delle parti sociali sulla corretta applicazione del contratto collettivo dell'edilizia, confermando integralmente quanto da tempo sostenuto dall'Ance.
Il Ministero del Lavoro, con l’allegata nota inviata in data odierna, in risposta alla lettera congiunta delle parti sociali dell’edilizia, conferma l’orientamento da lungo sostenuto dalle medesime parti, secondo il quale le imprese partecipanti all’appalto, a fronte di una stessa attività, qualificabile come edile, dedotta in misura prevalente nel disciplinare di gara, devono applicare il Ccnl edilizia (riportando a tal proposito anche il recente parere Anac n. 6 del 4 febbraio 2015).
Il Ministero prosegue nella nota asserendo che può ragionevolmente affermarsi che un’impresa affidataria di lavori edili o prevalentemente edili è tenuta ad osservare, secondo il richiamo operato dall’art. 118, co. 6, del D.Lgs. n. 163/2006, il contratto collettivo nazionale e territoriale di zona in vigore per lo specifico settore edile, osservando integralmente le disposizioni relative al trattamento economico e normativo in esso contenute.
Si conferma così anche l’orientamento già anticipato all’Ance in occasione della pubblicazione dei bandi tipo nel 2013.
Rinviando ad eventuali ulteriori approfondimenti del caso, si evidenza l’importanza di tale chiarimento soprattutto alla luce delle fondamentali esigenze più volte ribadite dall’Ance di garantire la leale concorrenza tra le imprese, la parità di trattamento delle stesse e una elevata qualità nelle prestazioni richieste negli appalti.
Ovviamente, prosegue il Ministero a corollario di quanto detto, l’obbligatorietà nell’applicazione del contratto dell’edilizia deve negarsi in capo ad un’impresa inquadrata o inquadrabile in un settore diverso da quello edile, comunque operante in una realtà di cantiere laddove l’attività affidata non sia prevalentemente edile.
Per quanto concerne, poi, gli appalti privati il dicastero, sulla base della normativa contenuta nel Testo unico sulla Sicurezza (art. 90 del D.Lgs. n. 81/2008) in merito alla valutazione dell’idoneità tecnico professionale dell’impresa, svolge analogo ragionamento anche in considerazione della necessaria tutela in ambito previdenziale e assicurativo dei lavoratori medesimi.
Pertanto, conferma che le imprese sono obbligate ad iscrivere i lavoratori alla Cassa Edile territorialmente competente ogni qualvolta l’oggetto dei lavori riguardi in misura prevalente la categoria di opere che rientrano tra le attività previste dal contratto del settore edile, indipendentemente dal comparto di riferimento.
La nota, infine, rammenta i requisiti necessari per gli organismi bilaterali legittimati a svolgere le funzioni proprie individuate dal Testo Unico sulla Sicurezza.
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