In caso di informazione interdittiva antimafia, l’unica misura efficace nei confronti dell’operatore economico è quella della straordinaria e temporanea gestione dell’impresa di cui all’art. 32, comma 1, lett. b) del decreto legge n. 90/2014, convertito con modificazioni, dalla legge n. 114/2014.
E’ quanto chiarito nel Comunicato del Presidente dell’Autorità nazionale anticorruzione, A.N.AC., datato 27 maggio 2015 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 143 del 23 giugno 2015), in cui è altresì ritenuto “ineludibile” l’obbligo di integrare il Casellario informatico con annotazioni, riportanti le eventuali cause ostative alla partecipazione alle procedure di gara ovvero con le cause di possibile risoluzione dei contratti in essere.
L’Autorità Nazionale Anticorruzione contribuirà, infatti, a dare pubblicità sul Casellario informatico, presso l’Osservatorio dei contratti pubblici, oltre che dell’informazione antimafia interdittiva dell’operatore economico, anche della notizia dell’adozione del provvedimento prefettizio, in merito al suo commissariamento, ai sensi dell’art. 32, comma 1, lett. b), del citato d.l..
La duplicazione della pubblicazione dei provvedimenti di commissariamento, già presenti sul sito web della prefettura, è prevista allo scopo di agevolare il riscontro da parte dei soggetti interessati, vale a dire amministrazioni aggiudicatrici di contratti pubblici nonché tutti gli altri soggetti indicati nell’art. 3, comma 1, lett. b), del d.p.r. n. 207/2010.
Il nuovo Casellario informatico consentirà, infatti, di avere un quadro più immediato e completo sull’operatore economico concorrente, aggiudicatario di un appalto per la realizzazione di opere pubbliche, servizi o forniture, ovvero concessionario di lavori pubblici o contraente generale.
Come noto, l’adozione dell’interdittiva rappresenta una misura anticipata a protezione degli appalti pubblici e, più in generale, dell’attività della P.A., al fine di prevenire ogni possibile inquinamento da operazioni poste in essere da organizzazioni mafiose.
Tuttavia, si ricorda che il citato l’articolo 32 consente al Prefetto, anche in presenza di un’informazione antimafia interdittiva, di autorizzare il completamento dell’esecuzione del contratto ovvero la sua prosecuzione, in quanto ciò garantisce la continuità di funzioni e servizi indifferibili per la tutela di diritti fondamentali, nonché per la salvaguardia dei livelli occupazionali o dell’integrità dei bilanci pubblici.
La pubblicità appare pertanto necessaria, al fine di non pregiudicare le finalità perseguite dalla richiamata norma, impedire la risoluzione dei contratti in essere, qualora ne sussistessero i presupposti, una volta avviata la verifica dell’esistenza dei presupposti per l’applicazione delle misure di cui all’art. 32, comma 10 del D.L. n. 90/2014, e nelle more che sia adottata dal prefetto la misura straordinaria e temporanea di gestione dell’operatore economico appaltatore.
Peraltro, come sopra evidenziato, l’Autorità chiarisce che in conformità ad un’interpretazione sistematica delle disposizioni relative alla informazione interdittiva antimafia, non sussistendo, in tali casi, elementi oggettivi per parametrare e differenziare la gravità dei fatti che hanno dato luogo al provvedimento prefettizio, l’unica misura efficace deve ritenersi quella della straordinaria e temporanea gestione dell’impresa di cui all’art. 32, comma 1, lett. b) del citato d.l..
21154-Com.Pres.n.27.2015.pdfApri