Il Consiglio dei Ministri, nella seduta del 17 luglio u.s., n. 74, ha fornito l’aggiornamento sullo stato di attuazione del Programma, comunicando che sono stati attuati 9 ulteriori provvedimenti e che lo stock Monti – Letta si è ridotto a 279.
Il Consiglio è stato informato sul recepimento e sullo stato di attuazione delle direttive comunitarie con scadenza al 31 dicembre 2015, a norma dell’art. 39 della legge n. 234 del 2012.
Nel documento sono indicate complessivamente 32 direttive di cui:
· 1 è contenuta nella legge di delegazione europea 2013;
· 9 sono contenute nella legge di delegazione europea 2013 – 2° semestre;
· 11 sono contenute nella legge di delegazione europea 2014;
· 11 verranno recepite con decreti ministeriali.
Il Consiglio ha svolto il secondo esame preliminare di tre schemi di decreti legislativi attuativi della legge di riforma fiscale (legge 11 marzo 2014 n. 23) che delega il governo ad introdurre disposizioni per un sistema fiscale più equo, trasparente e orientato alla crescita. I provvedimenti hanno recepito gran parte delle indicazioni contenute nei pareri delle Commissioni parlamentari ed ora tornano alle Camere per l’acquisizione dei pareri definitivi.
Si tratta, in particolare, dei seguenti:
Decreto legislativo sull’internazionalizzazione delle imprese
Accogliendo una indicazione del Parlamento, il Consiglio dei Ministri ha introdotto una norma volta ad incentivare fiscalmente il rientro in Italia di lavoratori con qualifiche elevate.
Il decreto legislativo, nel suo complesso, intende rafforzare il ruolo che il fisco deve svolgere a sostegno dell’internazionalizzazione delle imprese: ridurre i vincoli alle operazioni transfrontaliere e creare un quadro normativo quanto più certo e trasparente per gli investitori.
Il provvedimento che risulta dal secondo esame preliminare conferma le norme sul rafforzamento dei ruling internazionali, ossia accordi preventivi con il fisco per le imprese che detengono attività internazionali.
Decreto legislativo di trasmissione telematica delle operazioni IVA e di controllo delle cessioni di beni effettuate attraverso distributori elettronici (fatturazione elettronica)
Le principali novità introdotte, a seguito dell’accoglimento delle osservazioni parlamentari, riguardano un maggior coinvolgimento delle associazioni di categoria nell’ambito di forum nazionali sulla fatturazione elettronica, nei processi per la definizione delle regole tecniche, delle modalità e dei termini per la trasmissione telematica delle fatture. Un’altra novità riguarda i gestori di distributori automatici per i quali la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei corrispettivi è obbligatoria. Si prevede che nella stesura del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate sulla definizione dei tracciati informativi, degli standard di sicurezza e delle tecniche di hardware saranno adottate soluzioni che consentiranno di non incidere sull’attuale funzionamento degli apparecchi distributori e di garantire, nel rispetto dei normali tempi di obsolescenza e rinnovo degli apparecchi automatici, la sicurezza e l’inalterabilità dei dati dei corrispettivi.
Confermate le altre misure del decreto legislativo che si rivolge a tutti i soggetti passivi Iva e introduce incentivi, in termini di riduzione degli adempimenti amministrativi e contabili, a vantaggio delle imprese che la utilizzano la fatturazione elettronica.
Decreto legislativo riguardante disposizioni sulla certezza del diritto nei rapporti tra fisco e contribuente
Il decreto legislativo ha la finalità di rafforzare la certezza del diritto nei rapporti tra fisco e contribuente in materia di abuso del diritto ed elusione fiscale, raddoppio dei termini per l’accertamento e tax compliance.
Nel secondo esame preliminare il Consiglio dei Ministri ha introdotto alcune novità per tenere conto delle osservazioni contenute nei pareri parlamentari. In particolare, per quanto riguarda i termini di accertamento, il dlg contiene una disposizione a tutela dei contribuenti secondo cui il loro raddoppio, in presenza di un reato penale, è possibile a condizione che la denuncia all’autorità giudiziaria da parte dell’Amministrazione finanziaria sia inviata entro i termini ordinari dell’accertamento. Il raddoppio non opera se la denuncia sia presentata o trasmessa oltre la scadenza ordinaria dei termini.
Accogliendo una condizione contenuta nei pareri parlamentari è stata inserita una disposizione che salva gli effetti degli avvisi di accertamento e dei provvedimenti che irrogano sanzioni amministrative tributarie notificati alla data di entrata in vigore del decreto legislativo. Sono fatti salvi anche gli effetti degli inviti a comparire e dei processi verbali di contestazione a condizione che i relativi atti con la pretesa impositiva o sanzionatoria siano notificati entro il 31 dicembre 2015.
Un’altra novità introdotta con il secondo esame preliminare del decreto riguarda una specifica disposizione sulla cosiddetta ‘Voluntary Disclosure’.
Il Consiglio dei Ministri, altresì, ha deliberato lo stato di emergenza per fare fronte ai danni causati dalla tromba d’aria che il giorno 8 luglio 2015 ha colpito il territorio dei Comuni di Dolo, Pianiga e Mira in provincia di Venezia, e di Cortina d’Ampezzo in provincia di Belluno.
In tale contesto, il governo intende presentare un emendamento al decreto legge Enti locali col quale consentire ai Comuni colpiti un allentamento del Patto di stabilità.
Il Consiglio, infine, ha esaminato alcune leggi regionali, nell’ambito delle quali ha deliberato l’impugnativa, delle seguenti:
Legge Regione Abruzzo n. 10 del 21/05/2015, “Norme per l’alienazione e la valorizzazione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica”, in quanto alcune disposizioni riguardanti il reimpiego dei proventi derivanti dall’alienazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica invadono la potestà legislativa esclusiva statale in materia di “livelli essenziali delle prestazioni”, violando gli articoli 47 e 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione, nonché i principi fondamentali in materia di “coordinamento della finanza pubblica” e di “governo del territorio” contenuti nella legislazione statale, in violazione dell’art. 117, terzo comma, della Costituzione;
Legge Regione Abruzzo n. 13 del 08/06/2015, “Modifiche ed integrazioni alla L.R. 10 marzo 2008, n. 2 (Provvedimenti urgenti a tutela del territorio regionale)”, in quanto alcune disposizioni in materia di realizzazione di gasdotti contrastano con la disciplina di principio dettata dallo Stato in materia di “produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia”, in violazione dell’articolo 117, terzo comma, della Costituzione;
e ha deliberato la non impugnativa, tra l’altro delle seguenti:
Legge Regione Abruzzo n. 11 del 28/05/2015 “Integrazione alla L.R. 21 luglio 1999, n. 44 (Norme per il riordino degli Enti di edilizia residenziale pubblica) e modifiche alle LL.RR. 20 ottobre 1996, n. 96 (Norme per l’assegnazione e la gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica e per la determinazione dei relativi canoni di locazione), 21 maggio 2015, n. 10 (Norme per l’alienazione e la valorizzazione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica) e 10 gennaio 2012, n. 1 (Legge Finanziaria Regionale 2012)”;
Legge Regione Friuli Venezia Giulia n. 14 del 05/06/2015 “Disposizioni di attuazione del Programma Operativo Regionale Obiettivo “Investimenti in favore della crescita e dell’occupazione” 2014-2020 cofinanziato dal Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale”.