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Modificate le norme di delega al Governo per il riordino della disciplina in materia, tra l’altro,di Conferenza di servizi, prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, Camere di Commercio e servizi pubblici locali.Riviste, altresì, le disposizioni sul silenzio assenso e sull’autotutela amministrativa.Il testo torna all’esame del Senato.

Archivio, Governo e Parlamento

DDL per la riorganizzazione della P.A.: via libera dalla Camera dei Deputati

20 Luglio 2015
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L’Aula della Camera dei Deputati ha licenziato, in seconda lettura, il disegno di legge del Governo recante “Riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche” (DDL 3098/C – Relatore l’On. Ernesto Carbone del Gruppo PD), con modifiche al testo approvato dal Senato.
 
Il provvedimento, “collegato” alla manovra economica 2015, contiene numerose disposizioni di delega al Governo nonché norme di diretta attuazione, volte a razionalizzare e semplificare l’organizzazione della Pubblica Amministrazione.
 
Tra le novità introdotte in corso d’esame si segnalano, in particolare, le seguenti:
 
– nell’ambito della delega per modificare il Codice dell’amministrazione digitale (D.Lgs 82/2005) viene integrato il criterio direttivo concernente la garanzia della disponibilità di connettività a banda larga e ultralarga e l’accesso alla rete internet presso gli uffici pubblici. In particolare, viene prevista l’attribuzione di carattere prioritario, nei bandi per accedere ai finanziamenti pubblici per la realizzazione della strategia italiana per la banda ultralarga, all’infrastrutturazione con reti a banda ultralarga nei settori scolastico, sanitario e turistico, agevolando in quest’ultimo settore la realizzazione di un’unica rete WiFi ad accesso libero, con autenticazione tramite Sistema Pubblico d’Identità Digitale, presente in tutti i luoghi di particolare interesse turistico, e prevedendo la possibilità di estendere il servizio anche ai non residenti in Italia; (art. 1)
 
– nell’ambito della delega per il riordino della disciplina in materia di conferenza di servizi viene integrato il criterio direttivo concernente la definizione di meccanismi e termini per la valutazione tecnica e per la necessaria composizione degli interessi pubblici – nei casi di partecipazione al procedimento delle amministrazioni preposte alla tutela dell’ambiente, del paesaggio, del patrimonio storico-artistico, della salute o della pubblica incolumità – in modo da pervenire in ogni caso alla conclusione del procedimento entro i termini previsti. In particolare, viene prevista la possibilità per le amministrazioni citate di attivare procedure di riesame;    (art. 2)
 
– viene estesa la nuova disciplina del silenzio assenso tra amministrazioni statali nell’acquisizione di assensi, concerti o nulla osta (art. 17 bis della L. 241/1990) anche ai rapporti tra amministrazioni pubbliche e gestori di beni o servizi pubblici;    (art. 3)
 
– viene prevista l’adozione, con regolamento da emanare entro centottanta giorni dall’entrata in vigore del provvedimento, di norme di semplificazione e accelerazione dei procedimenti amministrativi, sulla base di specifiche norme generali regolatrici della materia tra cui:
–          l’individuazione dei tipi di procedimento amministrativo, relativi a rilevanti insediamenti produttivi, opere di interesse generale o avvio di attività imprenditoriali, ai quali può essere applicata la riduzione – in misura non superiore al cinquanta per cento rispetto a quanto previsto dalla L. 241/1990 – dei relativi termini;
–          l’attribuzione, per i procedimenti di cui sopra, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, di poteri sostitutivi al Presidente del Consiglio dei Ministri o ad un suo delegato;    (art. 3bis)
 
– nell’ambito della delega per la precisa individuazione dei procedimenti oggetto di SCIA e di silenzio assenso nonché dei procedimenti per i quali sia necessaria l’autorizzazione espressa e di quelli per i quali sia sufficiente una comunicazione preventiva, viene inserita la previsione dell’obbligo di comunicare ai soggetti interessati, all’atto della presentazione di un’istanza, i termini entro i quali l’Amministrazione è tenuta a rispondere ovvero entro i quali il silenzio della Amministrazione competente equivale ad accoglimento della domanda;    (art. 4)
 
– nell’ambito della disciplina dell’autotutela amministrativa, viene introdotta una modifica all’art. 21-quater della L. 241/1990 sulla efficacia del provvedimento amministrativo prevedendo che la sospensione del provvedimento amministrativo disposta per gravi ragioni dallo stesso organo che lo ha emanato ovvero da altro organo previsto dalla legge non può comunque essere disposta o perdurare oltre i termini per l’esercizio del potere di annullamento d’ufficio di cui all’art. 21-nonies della suddetta L. 241/1990.
Viene, inoltre, precisato che il termine ultimo di diciotto mesi dall’adozione del provvedimento amministrativo – introdotto dal testo – per l’annullamento d’ufficio del provvedimento ai sensi del sopracitato art. 21-nonies riguarda anche i provvedimenti formatisi a seguito di silenzio-assenso;   (art. 5)
 
– nell’ambito della delega per la revisione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza di cui al Dlgs 33/2013 vengono fissati ulteriori criteri direttivi tra cui i seguenti:
–          previsione di misure organizzative, anche ai fini della valutazione dei risultati, per la pubblicazione sul sito istituzionale dell’ente di appartenenza delle informazioni specificatamente indicate tra cui: le fasi dei procedimenti di aggiudicazione ed esecuzione degli appalti pubblici, il tempo medio di pagamento relativo agli acquisti di beni, servizi e forniture, l’ammontare complessivo dei debiti e il numero delle imprese creditrici, aggiornati periodicamente, le determinazioni dell’organismo di valutazione;
–          precisazione dei contenuti e del procedimento di adozione del Piano nazionale anticorruzione, dei piani per la prevenzione della corruzione e della relazione annuale del responsabile della prevenzione della corruzione, anche attraverso la modifica della relativa disciplina legislativa, anche ai fini della maggiore efficacia dei controlli in fase di attuazione, della differenziazione per settori e dimensioni, del coordinamento con gli strumenti di misurazione e valutazione delle performance, nonché dell’individuazione dei principali rischi e dei relativi rimedi;
–          semplificazione delle procedure di iscrizione negli elenchi dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa, di cui all’art.1, c. 52, della L. 190/2012, con modifiche della relativa disciplina, mediante l’unificazione o l’interconnessione delle banche dati delle Amministrazioni centrali e periferiche competenti, e previsione di un sistema di monitoraggio semestrale, finalizzato all’aggiornamento degli elenchi costituiti presso le Prefetture; previsione di sanzioni a carico delle amministrazioni che non ottemperano alle disposizioni normative in materia di accesso, di procedure di ricorso all’ANAC in materia di accesso civico e in materia di accesso ai sensi del suddetto criterio, nonché della tutela giurisdizionale ai sensi dell’art. 116 del Dlgs 104/2010.    (art. 6)
 
– nell’ambito della delega per la riorganizzazione dell’amministrazione dello Stato, viene integrato il criterio di delega sulla razionalizzazione con eventuale soppressione degli uffici ministeriali le cui funzioni si sovrappongono a quelle proprie delle autorità indipendenti. In particolare, viene prevista l’introduzione di criteri omogenei di finanziamento delle medesime autorità indipendenti, tali da evitare maggiori oneri per la finanza pubblica, mediante la partecipazione, ove non attualmente prevista, delle imprese operanti nei settori e servizi di riferimento, o comunque regolate o vigilate.
Con riguardo agli enti pubblici non economici nazionali e soggetti privati che svolgono attività omogenee, viene prevista, quale ulteriore criterio di delega, la riorganizzazione, razionalizzazione e semplificazione della disciplina concernente le autorità portuali di cui alla L. 84/1994 con particolare riferimento al numero, all’individuazione di Autorità di sistema nonché alla governance e alla semplificazione e unificazione delle procedure doganali e amministrative in materia di porti.
Viene, inoltre, demandata ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottarsi entro sei mesi dall’entrata in vigore del primo dei decreti legislativi delegati per la riorganizzazione dell’amministrazione dello Stato, la definizione dei criteri per la ricognizione dettagliata ed esaustiva di tutte le funzioni e le competenze attribuite alle amministrazioni pubbliche, statali e locali, inclusi gli uffici e organismi oggetto di riordino, al fine di semplificare l’esercizio delle funzioni pubbliche, secondo criteri di trasparenza, efficienza, non duplicazione ed economicità, e di coordinare e rendere efficiente il rapporto tra amministrazione dello Stato ed enti locali; (art. 7)
 
– nell’ambito della delega per il riordino delle Camere di Commercio, industria, artigianato e agricoltura viene riscritto il criterio di delega sulla ridefinizione delle circoscrizioni territoriali prevedendo la riduzione del numero dalle attuali 105 a non più di 60 mediante accorpamento di due o più camere di commercio e la possibilità di mantenere la singola camera di commercio non accorpata sulla base di una soglia dimensionale minima di 75.000 imprese;  
Viene, inoltre, inserita quale ulteriore criterio di delega la previsione di misure per assicurare alle Camere di commercio accorpate la neutralità fiscale delle operazioni derivanti dai processi di accorpamento e dalla cessione e dal conferimento di immobili e di partecipazioni, da realizzare attraverso l’eventuale esenzione da tutte le imposte indirette, con esclusione dell’I.V.A.;   (art. 8)
 
– nell’ambito della delega per il riordino della disciplina in materia di servizi pubblici locali di interesse economico generale vengono fissati ulteriori criteri direttivi tra cui i seguenti:
–          introduzione e potenziamento di forme di consultazione dei cittadini e di partecipazione diretta alla formulazione di direttive alle amministrazioni pubbliche e alle società di servizi sulle qualità e sui costi degli stessi;
–          promozione di strumenti per supportare gli enti proprietari nelle attività previste all’art. 14 del testo (partecipazioni societarie delle P.A.), per favorire investimenti nel settore dei servizi pubblici locali e per agevolare i processi di razionalizzazione, riduzione e miglioramento delle aziende che operano nel settore;   (art. 15)
 
– viene conferita al Governo la delega ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore del provvedimento, un decreto legislativo per il riordino e la ridefinizione della disciplina processuale delle diverse tipologie di contenzioso davanti alla Corte dei conti, compresi i giudizi pensionistici, i giudizi di conto ed i giudizi ad istanza di parte. La delega è esercitata sulla base dei principi e criteri direttivi specificatamente indicati, cui si aggiungono, ove compatibili, quelli dettati per la legge annuale di semplificazione dall’art. 20, c. 3, della L. 59/1997 (cd. Legge Bassanini); (art. 15 bis)
 
– viene precisato che la delega al Governo – prevista dal testo – ad adottare uno o più decreti legislativi finalizzati ad abrogare o modificare disposizioni legislative che prevedono provvedimenti non legislativi di attuazione opera per quelle entrate in vigore dopo il 31 dicembre 2011 e fino alla data di entrata in vigore del provvedimento;   (art. 16)
 
Nel corso dell’esame in Aula sono stati accolti come raccomandazione numerosi ordini del giorno tra cui:
– n. 21 (primo firmatario l’On. Gianna Malisani del Gruppo parlamentare PD) che impegna il Governo “a monitorare e riferire annualmente alle Commissioni competenti gli effetti applicativi delle disposizioni del silenzio-assenso introdotte all’articolo 3, comma 3, e ad avviare interventi di propria competenza affinché tutte le Regioni adottino, rapidamente, i Piani Paesaggistici Territoriali”;
– n. 38 (primo firmatario l’On. Filiberto Zaratti del Gruppo Sel) che impegna il Governo a:
–          “introdurre, attraverso successive disposizioni normative, procedure in grado di assicurare una piena ed effettiva partecipazione dei cittadini alle decisioni in materia di ambiente e territorio, in particolar modo per quanto concerne la realizzazione di opere pubbliche infrastrutturali aventi particolare incidenza ed impatto;
–          superare la attuale concezione che identifica la partecipazione del pubblico con mere forme di consultazione, impedendo un efficace confronto e l’emersione di tutte le criticità inerenti i progetti, che consentirebbe di individuare le soluzioni maggiormente sostenibili, eque ed efficienti, compresa la cosiddetta « opzione zero », ossia la possibilità di non realizzare progetti che risultino inutili o dannosi per i cittadini, la qualità della loro vita, la salute, l’ambiente e il territorio;
–          a favorire, per quanto di sua competenza, l’esame delle proposte di legge in materia”.
 
Il provvedimento torna, ora, all’esame del Senato.
 
Si vedano precedenti del 3 settembre 2014 e 5 maggio 2015.
 
Si allegano gli ordini del giorno accolti

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