L’Aula della Camera dei Deputati ha licenziato, definitivamente, in terza lettura, il disegno di legge di iniziativa governativa recante “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti” (DDL 2994-B/C – Relatore On. Maria Coscia del Gruppo parlamentare PD), nel testo trasmesso dal Senato.
Tra le disposizioni del provvedimento come approvato, si evidenziano, in particolare, le seguenti:
Alternanza scuola-lavoro e apprendistato
Al fine di incrementare le opportunità di lavoro degli studenti, viene previsto che i percorsi di alternanza scuola-lavoro, di cui al D.Lgs 77/2005 – che devono essere inseriti nel Piano triennale dell’offerta formativa – hanno una durata complessiva:
– di almeno 400 ore negli istituti tecnici e professionali (nel secondo biennio e nell’ultimo anno del percorso di studio);
– di almeno 200 ore nei licei (nel triennio).
Viene, inoltre, prevista l’emanazione di un apposito regolamento volto a definire i diritti e i doveri degli studenti impegnati nei percorsi di alternanza scuola-lavoro.
Viene, altresì, disposto che le scuole secondarie di secondo grado organizzano, nei limiti delle risorse disponibili, corsi di formazione in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, rivolti agli studenti inseriti nei percorsi di alternanza, e svolti secondo quanto disposto dal d.lgs. 81/2008.
Viene, altresì, disposta l’istituzione presso le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, a decorrere dall’anno scolastico 2015/2016, del registro nazionale per l’alternanza scuola lavoro. Tale registro è composto, tra l’altro, da un’area aperta e consultabile gratuitamente in cui sono visibili le imprese e gli enti pubblici e privati disponibili a svolgere i percorsi di alternanza in collaborazione con le istituzioni scolastiche e formative nonché da una sezione speciale del registro delle imprese di cui all’articolo 2188 del Codice Civile, a cui imprese per l’alternanza scuola-lavoro devono essere iscritte.
Sulla tematica, in corso d’esame è stata soppressa la disposizione con cui, a decorrere dall’anno scolastico successivo alla data di entrata in vigore del provvedimento, veniva prevista la possibilità per gli studenti, a partire dal secondo anno della scuola secondaria di secondo grado, di svolgere periodi di formazione in azienda attraverso la stipulazione di contratti di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale.
Agevolazioni fiscali per le scuole
Viene previsto un credito d’imposta, del 65% per 2015 e 2016 e del 50% per il 2017, nel limite dell’importo massimo di 100.000 euro per ciascun periodo d’imposta, per chi effettua erogazioni liberali in denaro, destinate agli investimenti in favore degli istituti del sistema nazionale di istruzione, per la realizzazione di nuove scuole, la manutenzione e il potenziamento di quelle esistenti e il sostegno a interventi per l’occupabilità degli studenti (c.d. “school bonus”). Il credito di imposta spetta alle persone fisiche, agli enti non commerciali ed ai soggetti titolari di reddito d’impresa e non è cumulabile con altre agevolazioni per le medesime spese. Il credito di imposta, inoltre, è ripartito in tre quote annuali di pari importo e per i titolari di reddito d’impresa il credito è utilizzabile in compensazione (art. 17 del D.lgs. 241/1997), e non rileva ai fini delle imposte sui redditi e dell’IRAP.
In corso d’esame è stata soppressa la disposizione che a modifica della disciplina dell’istituto del 5 per mille IRPEF, di cui al DL 40/2010, convertito dalla L. 73/2010, includeva le istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione tra i destinatari del beneficio, a decorrere dall’esercizio finanziario 2016.
Edilizia scolastica:
– Scuole innovative
Viene previsto che il Ministero dell’Istruzione, d’intesa con la Struttura di Missione per il coordinamento ed impulso nell’attuazione di interventi di riqualificazione di edilizia scolastica istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, con proprio decreto, provvede a ripartire le risorse appositamente destinate tra le Regioni e individua i criteri per l’acquisizione da parte delle stesse Regioni delle manifestazioni di interesse degli enti locali proprietari delle aree oggetto di intervento e interessati alla costruzione di una scuola innovativa. Le Regioni, entro i successivi sessanta giorni, provvedono a selezionare da uno a cinque interventi sul proprio territorio e a dare formale comunicazione della selezione al Ministero dell’Istruzione che, con proprio decreto, sentita la Conferenza Stato-regioni, indice specifico concorso con procedura aperta, anche mediante procedure on-line, avente ad oggetto proposte progettuali relative ai suddetti interventi individuati e comunque almeno uno per Regione. I progetti sono, poi, valutati da una Commissione di esperti che, per ogni area di intervento, comunica al Ministero dell’Istruzione il primo, il secondo e il terzo classificato ai fini del finanziamento. Gli enti locali proprietari delle aree oggetto di intervento possono affidare i successivi livelli di progettazione ai soggetti individuati a seguito del concorso di idee di cui all’art. 108, c. 6, del Dlgs 163/2006 (Codice Appalti);
– Sicurezza e valorizzazione degli edifici scolastici
Vengono attribuiti all’Osservatorio per l’edilizia scolastica, cui partecipa anche la Struttura di missione per l’edilizia scolastica, compiti di indirizzo e di programmazione degli interventi in materia di edilizia scolastica.
Viene previsto che la programmazione nazionale, predisposta in attuazione dell’art. 10 del D.L. 104/2013, convertito dalla L. 128/2013, rappresenta il piano del fabbisogno nazionale in materia di edilizia scolastica per il triennio 2015- 2017 ed è “utile” per l’assegnazione di finanziamenti statali comunque destinati alla messa in sicurezza di edifici scolastici, nonché per tutte le risorse destinate nel triennio all’edilizia scolastica, comprese quelle relative all’otto per mille e al Fondo per interventi straordinari della Presidenza del Consiglio.
Viene previsto attraverso un’apposita procedura di monitoraggio che le eventuali economie e residui, derivanti dai finanziamenti destinati all’edilizia scolastica, siano accertati e ridestinati ad ulteriori interventi di messa in sicurezza degli edifici scolastici, individuati nell’ambito della programmazione nazionale ovvero necessari a seguito delle indagini diagnostiche di cui ai commi 177 a 179 dell’art. 1 del provvedimento o sulla base dei dati risultanti dall’Anagrafe dell’edilizia scolastica. Tale procedura di monitoraggio non si applica alle risorse relative ad interventi in corso di realizzazione o le cui procedure di appalto sono aperte come previsto dal DPR 207/2010 (Regolamento di attuazione del Codice Appalti).
Viene limitata l’efficacia delle misure sanzionatorie da applicare agli enti locali nel 2015 in caso di mancato rispetto degli obiettivi finanziari del patto di stabilità 2014, per quegli enti che abbiano sostenuto, in tale anno, spese per l’edilizia scolastica.
Al fine di consentire la prosecuzione ed il completamento degli interventi del Piano straordinario di messa in sicurezza degli edifici, di cui alla L 289/2012, viene consentito agli enti locali beneficiari di utilizzare le economie derivanti dai ribassi d’asta per la realizzazione di altri interventi finalizzati alla sicurezza delle scuole, anche sugli stessi edifici e nel rispetto del limite complessivo del finanziamento già autorizzato. Al fine, inoltre, di garantire la sollecita attuazione dei programmi di intervento finanziati ai sensi dell’art. 33, co. 3, della L. 183/2011 e ai sensi dell’art. 18, comm1, lett. b) del Dl 185/2008, convertito dalla L 2/2009, viene stabilito che il parere richiesto ai provveditorati per le opere pubbliche sui progetti definitivi si intende positivamente reso entro 30 giorni dalla richiesta, ovvero 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge per quelli presentati precedentemente. Previsto, altresì, che gli enti beneficiari trasmettano al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti le aggiudicazioni provvisorie dei lavori entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della legge, pena la revoca dei finanziamenti. Le risorse revocate sono destinate dal CIPE alle medesime finalità in favore di interventi ricompresi nella programmazione nazionale 2015-2017, secondo le modalità definite dal medesimo Comitato.
Viene, altresì, differito al 31 dicembre 2018 il termine per l’utilizzo delle risorse del Fondo rotativo per la progettualità degli interventi di edilizia scolastica, di cui all’art. 1, comma 54, della L 549/1995 e disposto che lo stesso possa essere alimentato anche attraverso l’apporto di risorse finanziarie provenienti da soggetti esterni.
Viene previsto che per la realizzazione degli interventi qualificati di “estrema urgenza” dall’art. 9, co. 1, del D.L. 133/2014, convertito dalla L. 164/2014, le amministrazioni competenti sono tenute a rendere i prescritti pareri, visti e nulla osta entro 45 giorni dalla richiesta, anche tramite conferenza dei servizi. Decorso inutilmente tale termine, gli stessi si intendono acquisiti con esito positivo.
Viene, altresì, previsto che le risorse della quota a gestione statale relativa all’edilizia scolastica dell’otto per mille di cui all’art. 48 della L. 222/1985 sono destinate agli interventi che si rendono necessari a seguito di eventi eccezionali ed imprevedibili individuati annualmente con decreto del Ministro dell’Istruzione anche sulla base dei dati contenuti nell’anagrafe dell’edilizia scolastica.
Viene rimodulato in 40 milioni per l’anno 2015 e 50 milioni annui a decorrere dall’anno 2016, l’importo dei contributi pluriennali previsti dall’art. 10 del DL 104/2013 convertito dalla L. 128/2013 per interventi di edilizia scolastica, universitaria e Alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM).
-Centrali di committenza
Viene prorogata, dal 1° settembre 2015 al 1° novembre 2015, l’entrata in vigore delle procedure di centralizzazione per l’acquisizione di lavori, servizi e forniture, per tutti i Comuni non capoluogo di provincia, di cui all’art. 23-ter del DL 90/2014, convertito dalla L 114/2014.
– Indagini diagnostiche sugli edifici scolastici
Al fine di prevenire crolli, viene autorizzata la spesa di 40 milioni di euro per il 2015 per il finanziamento di indagini diagnostiche dei solai e dei controsoffitti degli edifici scolastici, anche attraverso quote di cofinanziamento da parte degli enti locali proprietari degli edifici. Viene demandato ad un decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’università e della ricerca – da adottarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento – per la definizione delle modalità e dei termini per l’erogazione dei finanziamenti agli enti locali.
Viene disposta l’immediata entrata in vigore della legge, ovvero il giorno successivo a quello della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.