Il Consiglio dei Ministri, riunitosi il 26 giugno 2015, ha approvato cinque schemi di decreti legislativi attuativi della legge 11 marzo 2014, n. 23 (cd. “Delega fiscale”), rinviando, però, l’esame della riforma del catasto in autunno.
Come noto, tali schemi sono già stati trasmessi all’esame delle Commissioni competenti di Camera e Senato, che dovranno esprimere i relativi pareri al Governo entro 27 luglio 2015. Una volta resi tali pareri, gli schemi torneranno al Governo per l’approvazione definitiva.
Di seguito, una breve sintesi dei principali contenuti dei suddetti schemi di decreti.
- Riforma del sistema sanzionatorio penale e amministrativo (ATTO n. 183)
Lo schema di Decreto attuativo della delega fiscale sulla riforma del diritto penale tributario (D.Lgs. 74/2000) prevede rilevanti novità in relazione al complessivo sistema sanzionatorio penale e amministrativo, volto a dare attuazione ai principi di effettività, proporzionalità e certezza della pena di fronte a condotte illecite, rilevanti tanto in sede amministrativa che penale.
In particolare, da una prima lettura dello schema di decreto legislativo, le novità riguardano i seguenti ambiti:
· Omesso versamento dell’IVA: vieneconfermata la rilevanza penale, ma con una soglia di punibilità più alta.
A tal riguardo, in base al nuovo art. 10-ter del D. Lgs. 74/2000, sarà punito sempre con la reclusione da sei mesi a due anni chiunque non versi l’IVA dovuta in base alla dichiarazione annuale (entro il termine di versamento dell’acconto relativo al periodo d’imposta successivo), per un ammontare superiore a 250.000 euro per periodo d’imposta, anziché 50.000 euro;
· Dichiarazione infedele,ai fini della configurabilità del reato viene:
– innalzata la soglia di punibilità da 50.000 euro a 150.000 euro di imposta evasa, nonché quella legata all’ammontare degli elementi attivi sottratti all’imponibile, anche mediante l’indicazione di elementi passivi fittizi, che aumenta a 3 milioni di euro (anziché 2 milioni);
– introdotto il principio secondo cui non si deve tener conto: della non corretta classificazione in bilancio di elementi attivi e passivi; della violazione dei criteri di non inerenza e della non deducibilità di elementi passivi; del mancato rispetto dei criteri di determinazione dell’esercizio di competenza;
– stabilito che non danno luogo a fatti punibili a titolo di dichiarazione infedele le valutazioni che, singolarmente considerate, differiscono in misura inferiore al 10% da quelle corrette;
· Omessa dichiarazione:
– viene aumentata la reclusione, da 1 anno e 6 mesi a 4 anni (anziché da 1 anno a 3 anni), nelle ipotesi di mancata presentazione delle dichiarazioni (IVA e dei redditi), quando l’imposta evasa è superiore a 50.000 euro (anziché 30.000 euro);
– viene introdotta, altresì, l’omessa dichiarazione come fattispecie delittuosa anche per il sostituto d’imposta, prevedendo la reclusione da 1 a 3 anni, quando l’ammontare delle ritenute non versate è superiore a 50.000 euro.
· Frode fiscale. A tal riguardo, viene stabilito che
– si verifica quando il contribuente mette in atto operazioni simulate per ostacolare l’attività di accertamento o si avvale di documenti falsi, fatture false o altri mezzi fraudolenti;
– per la punibilità del reato l’ammontare dei ricavi non dichiarati deve essere superiore a 1,5 milioni di euro (anziché 1 milione);
– il reato si configura anche quando l’ammontare complessivo dei crediti e delle ritenute fittizie che vengono portate in diminuzione dell’imposta è superiore al 5% dell’imposta complessiva, o comunque a 30.000 euro.
Per tutte le suddette ipotesi la pena rimane quella attualmente prevista della reclusione fino a 6 anni;
- Semplificazione e razionalizzazione delle norme in materia di riscossione (ATTO n. 185)
Al fine di favorire l’adempimento da parte dei contribuenti agli obblighi fiscali viene profondamente riformato l’ambito della riscossione tributaria.
In particolare, viene prevista:
– la possibilità di aumentare le rate dovute in caso di definizione concordata dell’accertamento. Il pagamento, infatti, potrà essere effettuato in quattro anni (anziché tre), con un minimo di 8 rate e un massimo di 16;
– l’introduzione del principio di “lieve inadempimento”, secondo il quale non è prevista la decadenza della rateizzazione nel caso di ritardo del versamento fino a 5 giorni, o di un minor versamento fino al 3% del dovuto con un limite massimo di 10.000 euro;
– una semplificazione relativamente alle modalità per ottenere la maxi-rateizzazione dall’Agente della Riscossione. Quest’ultimo, infatti, potrà concedere una dilazione del pagamento fino a 72 rate a fronte di una semplice richiesta del contribuente che dichiari la sua situazione di difficoltà economica, senza dover esibire i relativi documenti che attestino tale crisi. Tuttavia, tale documentazione dovrà essere esibita laddove il debito tributario sia superiore a 50.000 euro;
– la riduzione dell’aggio per i concessionari, che passa dall’8% al 6% e dovrà essere commisurato agli effettivi costi del servizio. Inoltre, l’aggio si chiamerà “oneri di riscossione” che andranno a confluire nelle casse dello Stato e non più di Equitalia.
- Revisione della disciplina degli interpelli e del contenzioso tributario (ATTO n. 184)
Lo schema di decreto legislativo recante “Revisione della disciplina degli interpelli e del contenzioso tributario” assolve la duplice funzione di attuare da un lato una revisione del processo tributario che tenga conto delle enormi dimensioni dell’attuale contenzioso pendente dinanzi alle Commissioni tributarie (favorendo forme di mediazione e accordi stragiudiziali), dall’altro l’adozione di misure volte a rafforzare la cooperazione tra PA e contribuenti, mediante una riforma dell’istituto dell’interpello.
A tal riguardo, con riferimento alla parte relativa alla revisione e al potenziamento dell’istituto dell’interpello, il decreto prevede:
– un incremento delle tipologie a disposizione del contribuente: ordinario, qualificatorio (per chiedere la corretta qualificazione di alcune fattispecie), probatorio (per chiedere l’accesso a determinati regimi fiscali), anti-abuso (per sapere se le operazioni che si intende realizzare costituiscano o meno abuso del diritto), disapplicativo (per non applicare limiti a deduzioni, crediti, ecc.);
– una riduzione dei tempi di risposta per gli interpelli ordinari e qualificatori che passano da 120 giorni a 90 giorni (mentre per le altre tipologie di domande la risposta deve essere fornita entro 120 giorni);
– l’applicabilità del principio del “silenzio-assenso”, per cui qualora una risposta dell’Amministrazione finanziaria non pervenga entro il termine previsto diventa ed applicabile la soluzione prospettata dal contribuente;
– la risposta all’interpello, scritta e motivata, vincola ogni organo dell’Amministrazione con esclusivo riferimento alla questione oggetto dell’istanza e limitatamente al contribuente istante.
Infine, per completezza, si ricorda che nel corso del medesimo Consiglio dei Ministri sono stati approvati altri due schemi di decreti legislativi, aventi ad oggetto:
- “Stima e monitoraggio dell’evasione fiscale e monitoraggio e riordino delle disposizioni in materia di erosione fiscale” (ATTO n. 182), che prevede un costante controllo sulla revisione delle cosiddette “spese fiscali”, sulla rilevazione e l’evoluzione dell’evasione fiscale e contributiva e dei risultati conseguiti nell’azione di contrasto.
In particolare, con riferimento al riordino delle “Spese fiscali” viene introdotta un’operazione annuale di riordino da inserire all’interno della Nota di aggiornamento al Def che precede la presentazione della legge di Stabilità.
Le maggiori entrate derivanti dalle eliminazione o modifica delle tax expenditure confluiscono nel Fondo per la riduzione della pressione fiscale.
In merito alle novità in materia di “Evasione fiscale”, viene previsto che il Governo deve presentare annualmente un Rapporto in Parlamento (insieme alla Nota di aggiornamento al Def), che recepisca le valutazioni effettuate dall’Istat sull’economia sommersa e contenga una stima dell’evasione fiscale e contributiva.
Nello stesso Rapporto il Governo deve indicare i risultati conseguiti in termini di contrasto all’evasione e le nuove iniziative programmate;
- “Riordino delle agenzie fiscali” (ATTO n. 181), mediante il riassetto dei servizi di assistenza, consulenza e controllo per facilitare gli adempimenti tributari, contribuire ad accrescere la competitività delle imprese italiane e favorire l’attrattività degli investimenti in Italia.
In particolare, la riorganizzazione delle Agenzie deve garantire un approccio collaborativo tra amministrazione fiscale, imprese e cittadini. La loro attività deve essere ispirata al principio del “controllo amministrativo unico” evitando, così, duplicazioni e sovrapposizioni e riducendo il disagio per l’attività dell’impresa.