Sono tornati all’attenzione delle Commissioni Finanze della Camera dei Deputati e del Senato per il secondo parere al Governo, come previsto dall’art. 1, c.7, della L. 23/2014 (c.d. “Delega fiscale”), gli Schemi di decreto legislativo recanti:
– “Misure per la crescita e l’internazionalizzazione delle imprese” (Atto 161-bis – Relatori On. Giovanni Sanga e Sen. Maria Cecilia Guerra del Gruppo PD),
-“in materia di trasmissione telematica delle operazioni IVA e di controllo delle cessioni di beni effettuate attraverso distributori automatici” (Atto 162-bis – Relatori On. Paolo Petrini del Gruppo parlamentare PD e Sen. Federica Chiavaroli del Gruppo AP (NCD-UDC) );
– “Disposizioni sulla certezza del diritto nei rapporti tra fisco e contribuente” (Atto 163-bis – Relatori On. Michele Pelillo e Sen. Gianluca Susta del Gruppo parlamentare PD).
I testi, dopo essere stati riesaminati dal Consiglio dei Ministri e riformulati con l’accoglimento di parte dei rilievi espressi dalle Commissioni parlamentari nel corso del primo esame, sono stati inviati nuovamente in Parlamento con evidenziate, in apposite note preliminari agli Schemi, le condizioni ed osservazioni parlamentari non accolte dal Governo, con relativa motivazione.
Tra queste, in particolare, si segnalano le seguenti:
Internazionalizzazione delle imprese – Atto 161
– l’osservazione posta nel parere della Camera di ridurre il termine di 120 giorni entro cui l’Agenzia delle Entrate, ai sensi dell’art. 2 del testo, deve rendere la risposta all’interpello. Al riguardo viene evidenziato che tale termine risulta coerente con quello previsto per le forme più complesse di interpello previste dallo Schema di decreto legislativo recante misure per la revisione della disciplina dell’interpello e del contenzioso tributario (Atto n. 184), attualmente all’esame delle Commissioni parlamentari;
– l’osservazione posta nel parere della Camera, con riferimento alle modifiche introdotte dall’art. 8 dello schema in materia di controlled foreign companies (CFC), di tener conto delle recenti tendenze evolutive delle discipline di CFC riscontrabili a livello internazionale. Al riguardo viene evidenziato che “la discussione in sede OCSE in materia è tutt’ora in corso e solo a conclusione di tale processo e dell’emanazione da parte dell’OCSE delle relative raccomandazioni sarà possibile valutare in modo inequivoco l’eventuale impatto sulla disciplina nazionale”.
Tra le modifiche proposte dalle Commissioni parlamentari e recepite nel nuovo testo si segnala la previsione, con riguardo al nuovo interpello introdotto per le imprese che intendano effettuare investimenti in Italia rilevanti e con significative e durature ricadute sull’occupazione, che tale secondo criterio vada valutato in relazione all’attività in cui avviene l’investimento.
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Fatturazione elettronica tra privati – Atto 162
– l’osservazione posta in entrambi i pareri di Camera e Senato sull’opportunità – in una prospettiva di medio periodo – di introdurre l’obbligo di trasmissione in forma telematica all’Agenzia delle entrate dei dati delle fatture, in coincidenza con i termini della liquidazione periodica IVA, in luogo degli attuali adempimenti, valutando anche la possibilità di eliminare le disposizioni in materia di reverse charge e di split payment introdotte dalla legge di stabilità 2015. A tale ultimo riguardo viene evidenziato che “l’introduzione nell’ordinamento di tali istituti risponde ad esigenze di contrasto all’evasione fiscale, mentre le misure recate dallo Schema di decreto legislativo in esame, basandosi sulla libera scelta dei contribuenti, forniscono solamente informazioni di tipo parcellizzato e non completo e, conseguentemente, non si configurano come una fonte informativa alternativa capace di garantire un efficace contrasto all’evasione fiscale in materia di IVA”;
– l’osservazione posta in entrambi i pareri di Camera e Senato di introdurre detrazioni fiscali, anche nella forma di crediti d’imposta, per le spese sostenute dai contribuenti in relazione alla memorizzazione e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri. Al riguardo viene rilevato che “il mancato accoglimento di tale osservazione è dovuto alla mancanza di adeguata copertura dei relativi oneri”.
Tra le modifiche proposte dalle Commissioni parlamentari e recepite nel nuovo testo si segnala la previsione che l’emanazione del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della pubblica amministrazione e la semplificazione, volto a individuare specifiche categorie di soggetti passivi dell’imposta sul valore aggiunto, ai quali vengono messi a disposizione gratuitamente i servizi di generazione, trasmissione e conservazione delle fatture elettroniche, avvenga previa consultazione delle associazioni di categoria”.
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Certezza del diritto nei rapporti tra fisco e contribuente – Atto 163
– l’osservazione posta in entrambi i pareri di Camera e Senato, con riferimento al comma 13 dell’articolo 10-bis della legge n. 212 del 2000, laddove si prevede che le operazioni abusive non danno luogo a fatti punibili ai sensi delle leggi penali tributarie, ferma restando l’applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie, sull’opportunità, nell’ambito dello schema di decreto legislativo stesso ovvero nell’emanando decreto legislativo sulle sanzioni amministrative, di graduare le sanzioni amministrative rispettando la differenza tra evasione ed elusione, ed eventualmente dettando una specifica norma generale sulle sanzioni amministrative applicabili nel caso di elusione. Al riguardo viene rilevato che tale aspetto attenga alla materia affrontato dall’emanando decreto legislativo in tema di revisione del sistema sanzionatorio tributario (Atto n. 183), attualmente all’esame delle Commissioni parlamentari;
– l’osservazione posta in entrambi i pareri di Camera e Senato, con riferimento al comma 3 dell’art.6 del testo che prevede, nel quadro del nuovo regime dell’adempimento collaborativo, la riduzione alla metà delle sanzioni amministrative applicabili per la fattispecie relativa ai rischi fiscali comunicati in modo tempestivo ed esauriente all’Agenzia delle entrate qualora l’Agenzia medesima non condivida la posizione del contribuente, di regolare la rilevanza penale di tale fattispecie. Al riguardo viene rilevato che “l’inserimento di una apposita previsione sarà valutata nel corso della procedura che porterà alla approvazione del decreto legislativo in materia di revisione del sistema sanzionatorio”.
Tra le modifiche proposte dalle Commissioni parlamentari e recepite nel nuovo testo si segnalano:
– la previsione che l’istanza di interpello preventivo in materia di abuso del diritto sia presentata prima che siano scaduti i termini per la presentazione della dichiarazione o per l’assolvimento di altri obblighi tributari connessi alla fattispecie per la quale si presenta l’istanza;
– la previsione che le denunce dell’Amministrazione finanziaria utili per far scattare il raddoppio dei termini di accertamento per le imposte sui redditi e in materia di IVA comprendano anche le denunce presentate dalla Guardia di finanza.
Gli Schemi dopo l’espressione del secondo parere delle Commissioni parlamentari, da rendersi entro il prossimo 2 agosto, torneranno al Consiglio dei Ministri per la definitiva approvazione.