In relazione all’esame, in prima lettura, in sede referente, presso la Commissione Bilancio del Senato, del disegno di legge di conversione del decreto legge 78/2015 recante “Disposizioni urgenti in materia di enti territoriali” (DDL 1977/S), l’ANCE ha evidenziato, nelle competenti sedi parlamentari, le seguenti proposte.
Cessione dei crediti P.A. relativi a lavori pubblici
L’Associazione ha rilevato la necessità di prevedere la facoltà della P.A. di derogare alla disciplina di cui all’art. 117, comma 5 del D.Lgs 163/2006, al fine di favorire la cessione dei crediti pro soluto relativi a lavori pubblici.
Tale norma con cui viene stabilito che l’amministrazione cui è stata notificata la cessione può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto relativo a lavori, servizi, forniture, progettazione, con questo stipulato, di fatto, impedisce alle imprese realizzatrici di opere pubbliche la cessione dei crediti nella formula del pro soluto. Allo stesso modo, anche operazioni di cartolarizzazione di questi crediti non sono realizzabili, perché i rischi in capo al cessionario sono elevati.
La previsione di una deroga permetterebbe, pertanto, alle imprese realizzatrici di opere pubbliche di poter scontare i propri crediti presso il sistema bancario come, peraltro, già avviene per le aziende titolari di contratti di fornitura per la PA.
D’altronde l’amministrazione già dispone di adeguate garanzie fideiussorie per fare fronte al rischi di mancato od inesatto adempimento dell’opera. L’art. 113 del D.Lgs 163/2006 obbliga, infatti, l’esecutore del contratto a costituire apposita garanzia fideiussoria che cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione (art. 141), proprio al fine di tutelare la stazione appaltante da difetti costruttivi che impediscono il corretto funzionamento dell’opera.
White list
L’Associazione ha evidenziato l’opportunità di una norma ponte volta a consentire l’applicazione delle disposizioni di cui all’art. 29 del Dl 90/2014, fino all’attivazione della Banca dati nazionale unica antimafia che secondo l’art. 99, comma 2-bis, del Codice antimafia sarà attiva soltanto a partire dal prossimo mese di gennaio 2016.
L’articolo 29, infatti, nel prevedere che le pubbliche amministrazioni acquisiscano la documentazione antimafia – relativa alle imprese operanti nei settori a più alto rischio di infiltrazione mafiosa, di cui all’articolo 1, comma 53 della legge n. 190/2012 – consultando obbligatoriamente gli elenchi, istituiti presso ciascuna Prefettura, delle imprese operanti nei settori suddetti per le quali sia escluso il tentativo di infiltrazione mafiosa, ha introdotto un periodo transitorio in base al quale le amministrazioni appaltanti possono procedere all’affidamento dei contratti e all’autorizzazione dei subcontratti previo accertamento dell’avvenuta presentazione della domanda di iscrizione nell’elenco prefettizio.
Considerato che il predetto periodo transitorio è scaduto si pone la necessità di una norma ponte tra queste due fasi temporali per venire incontro alle esigenze sia delle imprese interessate ai lavori, sia delle stesse prefetture ancora impegnate nella fase di popolamento della Banca Dati.
Rifiuti
In relazione all’emendamento formalizzato dal Governo che riproduce il testo degli articoli 1, in materia di rifiuti e 2, in materia di Autorizzazione Integrata Ambientale, del DL 92/2015 su “Misure urgenti in materia di rifiuti e di autorizzazione integrata ambientale, nonché per l’esercizio dell’attività d’impresa di stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale” (DDL 3210/C, all’esame della Camera dei Deputati in prima lettura), l’Associazione ha evidenziato due proposte in materia di rifiuti.
La prima è diretta a chiarire che, nel caso di esternalizzazione di alcune fasi del ciclo produttivo tramite appalto o subappalto, il produttore iniziale di rifiuti, ai sensi dell’art. 183 del Codice dell’ambiente, può essere identificato nel soggetto che effettivamente produce i rifiuti.
In particolare, sulla parte dell’emendamento in cui si dispone “e il soggetto al quale sia giuridicamente riferibile detta produzione” occorre invece sostituire la congiunzione “e” con la disgiuntiva “o” per scongiurare il rischio di interpretare la nuova disciplina come idonea a duplicare gli obblighi del produttore iniziale di rifiuti nel rapporto di appalto.
Con l’altra proposta viene precisato che il deposito temporaneo di rifiuti, anche preliminare alla raccolta, va riferito al luogo di esecuzione del contratto di appalto da cui deriva la produzione di rifiuti e non necessita, come tale, di alcuna autorizzazione, in quanto è comunque effettuato dal produttore iniziale dei rifiuti.
Le proposte ANCE sono state sostanzialmente condivise e saranno oggetto di valutazione nel corso dell’iter formativo del provvedimento.