E’ all’esame, in prima lettura, in sede referente, della Commissione Bilancio del Senato, il disegno di legge di conversione del DL 78/2015 recante “Disposizioni urgenti in materia di enti territoriali” (DDL 1977/S – Relatori Sen. Federica Chiavaroli del Gruppo AP (NCD-UDC) e Sen. Magda Angela Zanoni del Gruppo PD).
Tra le principali misure previste si segnalano le seguenti:
-Revisione degli obiettivi del Patto di stabilità interno di Comuni, province e città metropolitane (Art. 1, commi da 1 a 5)
In attuazione di quanto previsto nell’intesa sancita nella Conferenza Stato-città ed autonomie locali del 19 febbraio scorso, gli obiettivi del Patto di stabilità interno di Comuni, Province e Città metropolitane per gli anni 2015-2018 vengono rideterminati secondo quanto indicato in un’apposita tabella 1 allegata al provvedimento.
Vengono, inoltre, attribuiti ai Comuni, in ciascuno degli anni 2015-2018, spazi finanziari per circa 100 milioni di euro con riferimento a specifiche tipologie di spese relative in particolare, ad eventi calamitosi, interventi di messa in sicurezza degli edifici scolastici nonché del territorio.
Viene, altresì, previsto che i Comuni comunichino, entro il termine perentorio di 10 giorni successivi alla data di entrata in vigore del decreto con riferimento al 2015, ed entro il termine perentorio del 10 maggio con riferimento agli anni successivi e fino al 2018, al Ministero dell’Economia e delle finanze gli spazi finanziari di cui necessitano per sostenere le predette spese.
-Riduzione delle sanzioni per mancato rispetto dei vincoli del Patto di stabilità interno (Art. 1, comma 7)
Per i Comuni che non hanno rispettato nell’anno 2014 i vincoli del patto di stabilità interno, viene rideterminata in diminuzione la sanzione consistente nella riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio o del fondo perequativo in misura pari alla differenza tra il risultato registrato e l’obiettivo programmatico predeterminato. In particolare, nel 2015 la sanzione si applica in misura pari al 20 per cento dello “sforamento” (ossia della differenza tra saldo obiettivo del 2014 e il saldo finanziario conseguito nello stesso anno).
-Esclusione delle spese di cofinanziamento dai vincoli del Patto di stabilità interno (Art. 1, comma 8)
Viene prevista l’individuazione con apposito DPCM, da adottarsi previa intesa con la Conferenza unificata degli importi da escludere dal calcolo del Patto di Stabilità interno, così definiti:
– le spese relative al cofinanziamento nazionale dei fondi strutturali dell’unione europea sostenuti dalle Regioni;
– le spese per la realizzazione delle infrastrutture strategiche sostenute dai Comuni sedi delle città metropolitane;
– le spese per opere ed interventi cofinanziati dai Fondi strutturali europei sostenute dai Comuni sedi delle Città metropolitane.
-Riparto del contributo alla finanza pubblica a carico di province e città metropolitane (Art. 1, comma 10)
Viene indicato in una apposita tabella all’allegata al provvedimento l’ammontare della riduzione della spesa corrente che ciascuna Provincia e Città metropolitana deve conseguire per l’anno 2015 e del corrispondente versamento, ai sensi dell’art. 1, c. 418, della L. 190/2014 (Legge di Stabilità 2015).
-Anticipazione di risorse ai Comuni (Art. 3, commi 1 e 2)
Viene prevista, a decorrere dall’anno 2016, la corresponsione, entro il 31 marzo di ciascun anno, da parte del Ministero dell’interno e in favore dei comuni appartenenti alle Regioni a statuto ordinario e alla Regione Siciliana e alla Regione Sardegna, di un anticipo di risorse pari all’otto per cento delle risorse di riferimento per ciascun Comune da contabilizzare nei bilanci comunali a titolo di riscossione di imposta municipale propria. Tale anticipazione di risorse verrà restituita dai Comuni a valere sulle somme IMU incassate dall’Agenzia delle entrate tramite il sistema del versamento unitario.
-Rinegoziazione dei mutui per Comuni e Province (Art. 7, commi 1, 2 e 5)
Viene prevista la possibilità per gli enti di realizzare operazioni di rinegoziazione dei mutui di cui all’art. 1, commi 430 e 537 della L. 190/2014 (Legge di Stabilità 2015), anche in pendenza dell’esercizio provvisorio. Per l’anno 2015 le risorse recuperate dalle suddette operazioni di rinegoziazione possono essere utilizzate dagli enti locali senza vincoli di destinazione.
Viene, inoltre, prevista la possibilità per i Comuni di destinare la quota del 10 per cento delle risorse nette derivanti dall’alienazione di immobili all’estinzione anticipata dei mutui e, per la restante quota, alla copertura di spese di investimento ovvero, in assenza di queste o per la parte eccedente, alla riduzione del debito, secondo quanto stabilito dall’art. 1, comma 443, della L. 228/2012.
-Incremento delle risorse per il “Pagamento debiti commerciali” (Art. 8, commi 1-7)
Al fine di garantire il rispetto dei tempi di pagamento delle Regioni e delle province autonome per le tipologie di debito specificatamente indicate, viene incrementato, per il 2015, di due miliardi di euro il Fondo per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili e contributi in favore degli enti territoriali – «Sezione per assicurare la liquidità alle regioni e alle province autonome per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili diversi da quelli finanziari e sanitari», di cui al DL 35/2013 convertito dalla L. 64/2013 (Disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti scaduti della pubblica amministrazione, per il riequilibrio finanziario degli enti territoriali, nonché in materia di versamento di tributi degli enti locali).
Le suddette somme – stabilite con decreto del Ministero dell’Economia e delle finanze, da adottare entro il 15 luglio 2015 – sono concesse a ciascuna Regione e provincia autonoma proporzionalmente alle richieste trasmesse al Ministero dell’Economia e delle Finanze, a pena di nullità, entro il 30 giugno 2015. La Conferenza Stato-Regioni può individuare, entro il 10 luglio 2015, modalità di riparto diverse.
Sempre al fine di garantire il rispetto dei tempi di pagamento, viene previsto l’utilizzo di 850 milioni di euro per la concessione di anticipazioni di liquidità al fine di far fronte ai pagamenti da parte degli enti locali delle tipologie di debito specificatamente indicate. A tal fine sono utilizzati 650 milioni delle somme disponibili e non più dovute sul conto di tesoreria provenienti dalla “Sezione per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti locali” del Fondo per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili e 200 milioni delle somme iscritte in conto residui della “Sezione per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti locali” del medesimo Fondo.
Tali somme sono concesse secondo criteri tempi e modalità da individuare con decreto del Ministero dell’economia, entro il 30 giugno 2015.
-Risorse per la compensazione IMU e TASI (Art. 8, comma 10)
Viene previsto il rifinanziamento per l’anno in corso delle misure relative alla compensazione del mancato gettito dell’IMU e della TASI. In particolare, per l’anno 2015, è attribuito ai comuni un contributo di 530 milioni di euro. Entro il 10 luglio, con decreto del Ministero dell’Interno, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, viene stabilita, secondo una metodologia adottata dalla Conferenza Stato – Città e autonomie locali, la quota del suddetto contributo spettante a ciascun ente tenendo conto dei gettiti standard effettivi dell’IMU e della TASI nel 2014.
-Patto verticale incentivato (Art. 9, comma 2)
Viene disposto, recependo l’intesa sancita in Conferenza Stato-Regioni nella seduta del 26 febbraio 2015, che le risorse di cui all’art. 1, comma 484 della L. 190/2014 (Legge di Stabilità 2015) attribuite alle Regioni a statuto ordinario, quale contributo ai fini dell’applicazione del c.d. patto verticale incentivato, sono utilizzate in riduzione del contributo chiesto alle Regioni ai fini del risanamento della finanza pubblica stabilito dall’art. 46, c.6, del DL 66 del 2014, convertito dalla L. 89/2014, a condizione che le Regioni abbiano ceduto effettivamente spazi finanziari validi ai fini del patto di stabilità interno ai comuni, alle città metropolitane e alle province ricadenti nel proprio territorio e provvedano alla riduzione del debito.
-Piano di riqualificazione delle aree urbane degradate (Art. 9, comma 7)
Viene differito, dal 30 giugno 2015 al 30 novembre 2015, il termine di cui all’art. 1 comma 431 della L 190/2014 entro il quale i Comuni, al fine della predisposizione del Piano nazionale per la riqualificazione sociale e culturale delle aree urbane degradate, inviano alla Presidenza del Consiglio dei ministri i progetti di riqualificazione.
-Determinazione dell’aliquota di compartecipazione all’IVA (Art. 9, comma 9)
Vengono introdotte modifiche al Dlgs 68/2011 (Disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario) concernenti, tra l’altro, la decorrenza iniziale del meccanismo di rideterminazione dell’addizionale regionale all’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) e i riferimenti temporali su cui si calcola l’aliquota di compartecipazione al gettito dell’imposta sul valore aggiunto (IVA) che spetta a ciascuna regione a statuto ordinario.
-Interventi per le aree terremotate e/o colpite da calamità naturali (art. 11, 12 e 13)
Vengono previste apposite disposizioni per garantire trasparenza e celerità delle procedure di ricostruzione dei territori dell’Abruzzo colpiti dal sisma del 6 aprile 2009, con particolare riferimento all’utilizzo e alla tracciabilità delle risorse finanziarie, alle modalità di esecuzione dei lavori, ai controlli e agli interventi per finanziare il sostegno dello sviluppo economico.
Viene prevista l’istituzione di una Zona Franca Urbana nell’Emilia Romagna, nei territori colpiti dall’alluvione del 17 gennaio 2014 e nei Comuni colpiti dal terremoto del 20 e 29 maggio 2012, che potrà beneficiare delle agevolazioni fiscali specificatamente indicate.
Vengono previste misure in favore delle aree terremotate della Lombardia e dell’Emilia Romagna, colpite dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, ed in particolare la possibilità per il Presidente della Regione Lombardia di destinare fino a 205 milioni di euro, con la modalità del contributo diretto, per determinate finalità appositamente indicate.
-Clausola di salvaguardia (Art. 14)
Viene differito dal 30 giugno al 30 settembre 2015 il termine – previsto dall’articolo 1, comma 632, della legge di stabilità per il 2015 (L. n. 190 del 2014) – per l’adozione del provvedimento del direttore dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli di aumento dell’aliquota dell’accisa sulla benzina, disposto in caso di mancata autorizzazione da parte della UE del meccanismo del reverse charge dell’Iva nel settore della grande distribuzione.
-Servizi per l’impiego (Art. 15)
Al fine di garantire livelli essenziali di prestazioni in materia di servizi e politiche attive del lavoro, viene previsto che il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, le regioni e le province autonome definiscano, con accordo in sede di Conferenza Unificata, un piano di rafforzamento dei “Servizi per l’impiego” mediante l’utilizzo coordinato di fondi nazionali e regionali, nonché dei programmi operativi (PON) cofinanziati dal Fondo Sociale Europeo e di quelli cofinanziati con fondi nazionali negli ambiti di intervento del Fondo Sociale Europeo, nel rispetto dei regolamenti dell’Unione europea in materia di fondi strutturali. Viene, altresì, previsto – allo scopo di garantire i medesimi livelli essenziali tramite meccanismi coordinati di gestione amministrativa – che il Ministero del lavoro stipuli con ogni regione e con le province autonome una convenzione finalizzata a regolare i rapporti e gli obblighi relativi alla gestione dei servizi per l’impiego e le politiche attive del lavoro in ciascuna regione o provincia autonoma.
Il decreto legge scade il 18 agosto 2015.