E’ all’esame, in prima lettura, in sede referente, della Commissione Giustizia della Camera dei Deputati, il disegno di legge di conversione del DL 83/2015 recante “Misure urgenti in materia fallimentare, civile e processuale civile e di organizzazione e funzionamento dell’amministrazione giudiziaria” (DDL 3201/C – Relatore l’On. David Ermini del Gruppo PD).
Tra le principali misure previste si segnalano, in particolare, le seguenti:
in materia di procedure concorsuali (Titolo I):
-Accesso al credito nel corso di una crisi aziendale.
Viene modificato l’art. 182-quinquies del R.D. 267/1942 (Legge fallimentare) in tema di finanziamento e di continuità aziendale nel concordato preventivo e negli accordi di ristrutturazione dei debiti prevedendo, tra l’altro, che il Tribunale può autorizzare, in via d’urgenza, il debitore che ha presentato la domanda prenotativa di concordato a contrarre finanziamenti prededucibili necessari alla prosecuzione dell’attività imprenditoriale sino alla presentazione della proposta di concordato.
-Apertura alla concorrenza nel concordato preventivo
Viene introdotto l’art. 163-bis nel R.D. 267/1942 (Legge fallimentare) prevedendo, in particolare, l’apertura di una procedura competitiva rispetto all’offerta avanzata da un soggetto già individuato, in ordine al trasferimento verso corrispettivo in denaro dell’azienda o di uno o più rami d’azienda o di specifici beni, al fine di consentire ai creditori di conseguire il massimo soddisfacimento. A tal fine, vengono dettate specifiche norme procedurali.
Vengono, altresì, modificati gli art. 163 (Ammissione alla procedura), 172 (Operazioni e relazioni del Commissario), 175 (Discussione della proposta di concordato), 177 (Maggioranza per l’approvazione del concordato) e 185 (Esecuzione del concordato) del R.D. 267/1942. Le modifiche sono, principalmente, volte a consentire ai creditori di sottoporre proposte di concordato alternative a quella presentata dall’imprenditore all’assemblea dei creditori laddove la proposta del debitore non preveda la soddisfazione di almeno il 40% dei crediti chirografari e ad attribuire ai creditori, titolari di una percentuale di almeno il 10% dei crediti complessivi, la facoltà di proporre dei piani alternativi al piano di concordato del debitore.
Viene, inoltre, modificato l’art. 161 del predetto R.D. per meglio chiarire che la proposta di concordato deve indicare l’utilità specificatamente individuata ed economicamente valutabile procurata in favore di ciascun creditore.
-Curatore fallimentare
Vengono introdotte modifiche alla disciplina del curatore fallimentare di cui all’art. 28 del R.D. 267/1942 (Legge fallimentare) prevedendo, tra l’altro, ulteriori cause di incompatibilità per la nomina, l’obbligo di dotazione di un’adeguata struttura organizzativa e delle risorse necessarie a svolgere la funzione e l’istituzione di un registro nazionale dei curatori e dei commissari giudiziali e dei liquidatori.
Viene, inoltre, prevista come giusta causa di revoca del curatore il mancato rispetto dei termini previsti dal programma di liquidazione di cui all’art. 104-ter del R.D. 267/1942 (Legge fallimentare) modificato dal provvedimento.
– Contratti pendenti
Viene modificata la disciplina di cui all’art. 169bis del R.D. 267/1942 (Legge fallimentare) degli effetti dei contratti in corso di esecuzione in cui è parte il debitore che ha chiesto il concordato preventivo.
Viene, altresì, stabilito con una norma aggiuntiva che in caso di scioglimento del contratto di locazione finanziaria il concedente ha diritto alla restituzione del bene e deve versare al debitore l’eventuale differenza tra la maggior somma ricavata dalla vendita (o da altra collocazione del bene stesso) avvenute a valori di mercato rispetto al credito residuo in linea capitale; la somma versata al debitore, derivante dalla citata differenza, è acquisita alla procedura di concordato.
-Ristrutturazione dei debiti
Viene previsto che l’accordo di ristrutturazione dei debiti di cui all’art. 182bis del R.D. 267/1942 (Legge fallimentare) può essere concluso con il 75% dei creditori finanziari (banche ed intermediari finanziari), se questi vantino un credito pari almeno alla metà dell’indebitamento complessivo, fermo l’integrale pagamento dei creditori non finanziari.
in materia di procedure esecutive (Titolo II):
-Esecuzione forzata
Viene introdotta nel Codice Civile una forma semplificata di tutela esecutiva del creditore pregiudicato da atti dispositivi del debitore, compiuti a titolo non oneroso. Al riguardo è data la possibilità al creditore, titolare di un credito sorto prima dell’atto pregiudizievole, munito di titolo esecutivo (atto di pignoramento) di procedere, se ricorrono le condizioni prescritte, ad esecuzione forzata sul bene anche in assenza di una sentenza definitiva di revocatoria che abbia dichiarato l’inefficacia di tale atto.
Vengono, inoltre, apportate modifiche alla disciplina dell’esecuzione forzata contenuta nel Codice di procedura civile.
in materia fiscale (Titolo III):
-Deducibilità delle perdite.
Viene modificato il regime di deducibilità ai fini Ires e Irap delle svalutazioni e delle perdite su crediti degli enti creditizi e finanziari e delle imprese di assicurazione ai fini delle imposte dirette (IRES e IRAP), in particolare viene introdotto, in luogo della deducibilità annuale in misura di un quinto per ciascun anno, la deducibilità integrale di tali componenti negativi di reddito nell’esercizio in cui sono rilevati in bilancio. La nuova disciplina si applica dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2015.
in materia di efficienza della giustizia e processo telematico (Titolo IV)
Vengono dettate disposizioni di completamento del c.d. processo civile telematico, prevedendo, a modifica del DL 179/2012 convertito dalla L. 221/2012 (Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese), tra l’altro, che nei giudizi civili di ogni natura e grado gli atti introduttivi possano essere depositati telematicamente nonché nuovi stanziamenti per gli interventi di completamento del processo civile telematico.
Viene, poi, dettata una disciplina transitoria delle disposizioni contenute nel decreto distinguendo tra quelle applicabili anche ai procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore del provvedimento e quelle applicabili successivamente alla suddetta data.
Il decreto legge scade il 26 agosto 2015.