L’Aula della Camera dei Deputati ha votato la questione di fiducia sul disegno di legge di conversione del DL 83/2015 recante “Misure urgenti in materia fallimentare, civile e processuale civile e di organizzazione e funzionamento dell’amministrazione giudiziaria” (DDL 3201/C – Relatore l’On. David Ermini del Gruppo parlamentare PD) nel testo approvato, in prima lettura, in sede referente, con modifiche dalla Commissione Giustizia.
Tra queste si segnalano, in particolare, le seguenti:
-con riferimento alle modifiche alla disciplina del concordato preventivo di cui all’art. 163 del R.D. 267/1942 (Legge fallimentare), viene precisato che, nel caso di concordato con continuità aziendale, la proposta alternativa dei creditori non può essere ammessa se la proposta del debitore soddisfa almeno il 30% dei crediti chirografari;
-viene allungato da 6 a 9 mesi il termine previsto dall’art. 181 del R.D. 267/1942 (Legge fallimentare) per l’omologazione del concordato preventivo decorrente dalla data di presentazione della domanda di ammissione alla procedura;
– vengono introdotte modifiche agli articoli 160, 161, 163, 165, 172 e 178 del R.D. 267/1942 (Legge fallimentare) sempre in tema di concordato preventivo concernenti i requisiti della proposta, gli obblighi del commissario giudiziale e le modalità di adesione alla proposta. In particolare, viene previsto che:
– la proposta di concordato deve soddisfare almeno il 20% dei crediti chirografari. Al riguardo, viene precisato che tale disposizione non si applica al concordato con continuità aziendale;
– la proposta di concordato deve indicare l’utilità specificatamente individuata ed economicamente valutabile che il proponente si obbliga ad assicurare a ciascun creditore;
– all’apertura della procedura di concordato preventivo il tribunale ordina al ricorrente di consegnare entro 7 giorni al commissario giudiziale copia digitale delle scritture contabili;
– il commissario giudiziale deve comunicare al Pubblico Ministero tutti i fatti rilevanti a fini di indagine penale e dei quali venga a conoscenza nello svolgimento delle sue funzioni;
– nella relazione particolareggiata sulle cause del dissesto, il Commissario deve illustrare le utilità che, in caso di fallimento, possono essere apportate alle azioni risarcitorie o revocatorie che potrebbero essere promosse nei confronti di terzi;
– la disposizione che prevede, a fronte del silenzio dei creditori sulla proposta di concordato, che essi siano da ritenere consenzienti ai fini del computo della maggioranza dei crediti è soppressa. Al riguardo, viene previsto che i creditori che non hanno esercitato il voto possono far pervenire lo stesso per telegramma o per lettera o per telefax o per posta elettronica nei venti giorni successivi alla chiusura del verbale;
– nell’ambito delle modifiche alla disciplina del curatore fallimentare di cui all’art. 28 del R.D. 267/1942 (Legge fallimentare) viene rivista la norma del testo che estende dai 2 ai 5 anni anteriori alla dichiarazione di fallimento il periodo in cui vige l’incompatibilità alla nomina di chi ha concorso al dissesto dell’impresa, escludendo che possa svolgere l’incarico di curatore colui che ha, in qualsiasi tempo, concorso a cagionare il dissesto, eliminando ogni riferimento temporale.
Viene, altresì, soppressa la disposizione del testo che prevedeva che il curatore fallimentare dovesse essere in possesso di una struttura organizzativa e di risorse che permettano il rispetto dei tempi previsti dal programma di liquidazione.
Con riferimento alla modalità di nomina del curatore, previste dal testo, e volte a demandare alla sentenza dichiarativa di fallimento la motivazione sulla sussistenza dei requisiti della nomina a curatore, viene disposto che il curatore debba essere nominato tenendo conto delle risultanze dei rapporti riepilogativi già presentati;
– nell’ambito delle modifiche all’art. 169-bis del R.D. 267/1942 (Legge fallimentare), sugli effetti dei contratti in corso di esecuzione in cui è parte il debitore che ha chiesto il concordato preventivo, viene precisato che alla data di presentazione del ricorso lo scioglimento riguarda i contratti “ancora ineseguiti o non compiutamente eseguiti”;
– vengono introdotti, in via sperimentale, incentivi fiscali alle parti che si sono avvalse nel 2015 delle procedure di negoziazione assistita e di arbitrato delineate dal capo II del DL 132/2014 convertito dalla L. 162/2014. In particolare, in caso di successo del ricorso a tali modalità alternative di risoluzione delle controversie, la parte ha diritto per il 2016 a una detrazione d’imposta commisurata al compenso versato all’avvocato o all’arbitro, fino a 250 euro (con un limite di spesa di 5 milioni di euro). Vengono definite le modalità per usufruire della detrazione;
–viene modificato l’art. 8 della L. 3/2012, sulla composizione delle crisi da sovraindebitamento, prevedendo la possibilità anche per i Consorzi Fidi, autorizzati dalla Banca d’Italia ai sensi dell’art. 107 del Dlgs 385/1993, e gli intermediari finanziari, assoggettati al controllo della Banca d’Italia, di prestare le garanzie richieste in sede di presentazione della proposta di accordo o di piano del consumatore. Le associazioni antiracket e antiusura, purché iscritte nell’albo tenuto dal Ministero dell’Interno, possono destinare contributi per agevolare il recupero dal sovraindebitamento, il cui rimborso potrà essere regolato nella proposta di accordo o di piano;
– viene inserito nel testo del provvedimento il contenuto dell’art. 3 del DL 92/2015 (all’attenzione della Camera dei Deputati dove è destinato a decadere), recante misure per garantire l’esercizio dell’attività di impresa degli stabilimenti di interesse strategico nazionale oggetti di sequestro giudiziario (ILVA).
Conseguentemente, all’articolo 1 del disegno di legge di conversione in oggetto, vengono fatti salvi gli effetti prodotti e i rapporti giuridici sorti sulla sua base del suddetto art. 3 del DL 92/2015.
Il provvedimento che scade il 26 agosto 2015, dopo la votazione finale dell’Aula (in corso in queste ore), passerà alla seconda e probabile definitiva lettura del Senato.
Testo del provvedimento sul quale è stata approvata la fiducia dalla Camera dei Deputati (DDL 3201/C- A/R).
Per i contenuti del decreto legge come emanato dal Governo si veda precedente del 6 luglio 2015.