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Nuovi chiarimenti dell'AdE in materia di EXPO 2015. Il Commento dell'Ance

Archivio, Fiscalità e incentivi

EXPO 2015 – Non imponibilità IVA per i Commissari e partecipanti “istituzionali”

16 Luglio 2015
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Le locazioni di appartamenti a favore dei Partecipanti ufficiali, da destinare al personale per la durata dell’Expo, non sono imponibili ad IVA.
Allo stesso modo, i Commissari Generali possono usufruire del regime di favore di non imponibilità ad IVA per la realizzazione del Padiglione espositivo, compresa la parte della struttura adibita alle attività commerciali (ad esempio l’area ristorante o negozi).
Questi alcuni dei chiarimenti contenuti della C.M. 25/E del 7 luglio 2015 dell’Agenzia delle Entrate, che raccoglie le risposte ai quesiti proposti dai contribuenti (mediante l’apposito “Desk”[1] ed istanze di interpello), in merito alla corretta applicazione dell’IVA ed altre questioni fiscali dei soggetti che partecipano ad Expo 2015.
In particolare, la Circolare chiarisce la portata applicativa delle misure fiscali, contenute nell’accordo tra il Governo italiano e il BIE (che disciplina le modalità di svolgimento e di partecipazione ad Expo)[2], relativamente al regime di non imponibilità IVA per gli acquisti di beni e sevizi concernenti le attività legate all’evento da parte di soggetti istituzionali[3].
A tal riguardo, l’Agenzia delle Entrate, tra i molti chiarimenti, si sofferma anche sull’applicabilità del regime IVA di favore alle operazioni poste in essere dai Commissari e dagli altri soggetti istituzionali, relativamente alla:
o   locazione di immobili destinati a consentire la partecipazione ad Expo dello Stato estero
In merito, viene precisato che laddove gli appartamenti vengano locati dai Partecipanti ufficiali per ospitare il proprio personale durante il periodo di svolgimento dell’Expo, tale operazione non è imponibile ad IVA (ovviamente nel caso in cui il locatore sia un soggetto passivo del tributo).   
Pertanto, l’impresa dovrà fatturare i corrispettivi della locazione in regime di non imponibilità IVA, ai sensi dell’art. 10, co. 5, del citato Accordo[4].
Lo stesso regime di non imponibilità si applica anche per i servizi di somministrazione di gas, elettricità ed altre utenze, a condizione che i relativi contratti siano intestati ai soggetti istituzionali;
o   realizzazione del Padiglione espositivo, compresa la parte commerciale
In merito, viene precisato che il regime IVA di non imponibilità, previsto a favore dei Commissariati Generali di Sezione per la realizzazione dei padiglioni espositivi, si applicaancheagli acquisti di beni e servizi relativi alla costruzione dell’intero padiglione, inclusa la parte adibita alle attività commerciali (ad esempio: ristornati, bar, negozi).
L’Agenzia chiarisce che “il padiglione deve considerarsi riferibile nella sua interezza all’attività istituzionale” dello Stato Estero, anche per la parte destinata all’esercizio di attività commerciali.
Diversamente, sono escluse dal regime di non imponibilità IVA le operazioni connesse al rifornimento e arredo degli spazi commerciali, nonché le importazioni di articoli ed oggetti da vendere all’interno dei padiglioni.

[1] Presso il sito dell’Agenzia delle Entrate, è stato appositamente creato un servizio on-line dedicato all’evento (Expo2015@agenziaentrate.it) al quale i soggetti interessati possono rivolgersi per avere risposte a quesiti di natura fiscale.
[2] Accordo stipulato a Roma l’11 luglio 2012 e ratificato con la legge 14 gennaio 2013, n. 3, tra il Governo Italiano e il Bereau International des Expositions. In particolare, come chiarito dalla C.M. 26/E del 7 agosto 2014, per le attività istituzionali espositive, viene previsto un regime di favore sia ai fini delle imposte dirette (esenzione IRES, IRPEF, IRAP e relative addizionali), che di quelle indirette (non imponibilità ai fini IVA ed esenzione dalle imposte di bollo, registro ed ipocatali).
[3] Ai sensi dell’art. 10, co. 5, dell’Accordo, il quale stabilisce che “per quanto attiene all’imposta sul valore aggiunto, gli acquisti di beni e servizi, nonché le importazioni di beni di importo rilevante concernenti le loro attività ufficiali da parte dei Commissariati Generali di Sezione non sono imponibili…omissis”.
Pertanto, i soggetti Partecipanti Ufficiali, che vogliono usufruire di tale regime di favore, possono chiedere ai propri fornitori l’immediata applicazione della non imponibilità IVA, rilasciando loro la dichiarazione scritta (mediante apposito modello), nella quale sia specificata la finalità dell’acquisto ed il riferimento della norma che dispone l’agevolazione (ad esempio, art. 10, co. 5, dell’Accordo).
[4] Viene, altresì, chiarito che per la restituzione dell’IVA finora erroneamente fatturata dal fornitore italiano, quest’ultimo dovrebbe emettere una nota di variazione in diminuzione, ai sensi dell’art. 26, co. 2-3, del D.P.R. 633/1972, entro il termine di un anno dall’effettuazione dell’operazione.

21380-CM 25-E del 7 luglio 2015_ALL1.pdfApri
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