L’Aula della Camera dei Deputati ha licenziato definitivamente il disegno di legge recante “Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l’attuazione di altri atti dell’Unione europea- legge di delegazione europea 2014” (DDL 3123/C, Relatore l’On. Paolo Tancredi del Gruppo parlamentare AP (NCD-UdC) ), nel testo trasmesso dal Senato.
Il provvedimento, presentato dal Governo in base alla legge 234/2012 sulla partecipazione dell’Italia alla formazione e all’attuazione della normativa e delle politiche dell’Unione europea (che ha sostituito la legge comunitaria con i due disegni di legge di delegazione europea e legge europea), contiene disposizioni di delega al Governo per il recepimento delle direttive e degli altri atti dell’Unione europea.
Nel testo viene prevista, in particolare, l’adozione di appositi decreti legislativi di attuazione delle direttive elencate negli allegati A e B al provvedimento stesso. Nello specifico, gli schemi di D.lgs attuativi delle direttive di cui all’allegato B vengono sempre trasmessi preventivamente al parere del Parlamento, mentre quelli relativi alle direttive dell’allegato A sono inviati alle Camere solo in caso siano previste sanzioni penali.
Tra le direttive da recepire indicate nell’allegato B, come integrato in corso d’esame, vengono previste, tra l’altro:
– 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva 2011/92/UE concernente la valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati (termine di recepimento 16 maggio 2017);
Per il recepimento di tale direttiva nel testo vengono previsti specifici criteri direttivi, modificati in corso d’esame. in particolare è stato inserito un apposito criterio sulla destinazione dei proventi derivanti dalle sanzioni amministrative per finalità connesse al potenziamento delle attività di vigilanza, prevenzione e monitoraggio ambientale, verifica del rispetto delle condizioni previste nel procedimento di valutazione ambientale, nonché alla protezione sanitaria della popolazione in caso di calamità naturali o incidenti;
– 2014/55/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativa alla fatturazione elettronica negli appalti pubblici (termine di recepimento 27 novembre 2018);
– 2014/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, recante misure volte a ridurre i costi dell’installazione di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità (termine di recepimento 1º gennaio 2016);
– 2013/35/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sulle disposizioni minime di sicurezza e di salute relative all’esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (campi elettromagnetici) (ventesima direttiva particolare ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE) e che abroga la direttiva 2004/40/CE (termine di recepimento 1º luglio 2016).
Riguardo al recepimento di tale direttiva in corso d’esame è stato stabilito che il Governo è tenuto a seguire oltre ai criteri direttivi generali indicati dal provvedimento per tutte le direttive, il seguente criterio specifico: “introduzione, ove necessario e in linea con i presupposti della direttiva 2013/35/UE, di misure di protezione dei lavoratori per i livelli d’azione (LA) e per i valori limiti di esposizione (VLE) più rigorose rispetto alle norme minime previste dalla direttiva medesima”;
– 2014/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, concernente l’armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla compatibilità elettromagnetica (rifusione) (termine di recepimento 19 aprile 2016);
– 2014/49/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativa ai sistemi di garanzia dei depositi (rifusione) (termine di recepimento 3 luglio 2015).
Anche per il recepimento di tale direttiva nel testo vengono previsti specifici criteri direttivi, modificati in corso d’esame. Nello specifico, è stato previsto in particolare:
– che i depositi su un conto di cui due o più persone siano titolari come membri di una società di persone o di altra associazione o gruppo di natura analoga senza personalità giuridica vengano cumulati e trattati come se fossero effettuati da un unico depositante ai fini del calcolo del limite previsto dei 100 mila euro;
– che le posizioni debitorie del depositante nei confronti dell’ente creditizio siano prese in considerazione nel calcolo dell’importo rimborsabile, se esigibili alla data in cui il deposito viene dichiarato “indisponibile”, nella misura in cui la compensazione è possibile a norma delle disposizioni di legge o contrattuali che disciplinano il contratto tra l’ente creditizio e il depositante;
– la limitazione del periodo entro il quale i depositanti, i cui depositi non sono stati rimborsati o riconosciuti dai Sistemi di Garanzia dei depositi, possono reclamare il rimborso dei loro depositi;
– 2014/68/UE concernente l’armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di attrezzature a pressione (rifusione) (termine di recepimento 28 febbraio 2015);
– 2014/104/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 novembre 2014, relativa a determinate norme che regolano le azioni per il risarcimento del danno ai sensi del diritto nazionale per violazioni delle disposizioni del diritto della concorrenza degli Stati membri e dell’Unione europea (termine di recepimento 27 dicembre 2016);
Per il recepimento di tale direttiva nel testo vengono previsti specifici criteri direttivi;
– 2014/17/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 4 febbraio 2014 in merito ai contratti di credito ai consumatori relativi a beni immobili residenziali e recante modifica delle direttive 2008/48/CE e 2013/36/UE e del regolamento (UE) n. 1093/2010.
Contestualmente all’approvazione della legge di delegazione in Aula della Camera è stata votata un’apposita Risoluzione (n. 6-00151, a firma dei gruppi della maggioranza) sulle Relazioni consuntive sulla partecipazione dell’Italia all’Unione europea per l’anno 2013 (Doc. LXXXVII, n. 2) e per l’anno 2014 (Doc. LXXXVII, n. 3), discusse congiuntamente al disegno di legge.
Nell’Atto di indirizzo viene impegnato il Governo, in particolare, a dare un puntuale e sistematico adempimento agli obblighi di informazione, consultazione e collaborazione nei confronti delle Camere previsti della L.234/2012, nonché a riferire regolarmente ai competenti organi parlamentari sul seguito dato agli atti di indirizzo approvati dalle Camere in merito alla formazione delle politiche e della normativa dell’Unione europea.