Si è svolta il 7 luglio scorso l’audizione informale dell’ANCE presso la Commissione Lavoro della Camera dei Deputati, nell’ambito dell’esame degli Schemi di D.Lgs attuativi della L.183/2014 (Jobs act).
La delegazione associativa, guidata dal Vicepresidente per le relazioni industriali ed affari sociali, Geom. Gabriele Buia, si è soffermata, in particolare, sugli Schemi di decreto legislativo recanti “disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro” (Atto 179) e “disposizioni di razionalizzazione e semplificazione degli adempimenti a carico di cittadini e imprese e altre disposizioni in materia di rapporto di lavoro e pari opportunità” (Atto 176), evidenziando sia osservazioni e proposte relative alle norme contenute negli Schemi sia ulteriori proposte di semplificazione.
Nello specifico, sull’Atto 179, ha rilevato che pur condividendo l’intento del Legislatore di razionalizzare la normativa in materia di integrazione salariale e delineare un sistema che semplifichi le procedure amministrative e riduca gli oneri non salariali del lavoro, ritiene indispensabile tenere conto delle reali esigenze di tutti gli attori del mercato del lavoro ed, in particolare, del settore delle costruzioni che, più di altri, necessita di specifici interventi legislativi che tengano conto delle peculiarità proprie del settore stesso.
Al riguardo appare necessario prevedere una maggiore riduzione degli oneri contributivi ordinari, anche in considerazione di una mancata previsione di criteri premiali in favore delle imprese che non utilizzino gli ammortizzatori sociali.
Infatti, la riduzione dell’aliquota prevista per gli operai delle imprese dell’industria edile, dall’attuale 5,20% al 4,70%, che corrisponde ad una diminuzione di circa il 10% ( valore applicato a tutti i settori produttivi), sembra determinata senza tener conto che l’edilizia rispetto agli altri comparti produttivi ha un costo del lavoro più alto di circa 10 punti percentuali generato, per lo più, dal contributo Cigo per gli operai.
Tale contributo, in particolare, ha comportato un avanzo patrimoniale della gestione edilizia della Cig presso l’Inps che, secondo gli ultimi dati in possesso dell’Ance, presenta un saldo attivo nell’ultimo decennio pari a quasi 4.000 milioni di euro, con punte di avanzo di esercizio annuale superiori ai 500 milioni di euro. Occorrerebbe, quindi, prevedere una riduzione più consona per il settore portando l’aliquota al 4%.
Meritevole di un maggiore approfondimento inoltre è la previsione che abolisce le Commissioni provinciali dell’Inps che, ad avviso dell’Ance, svolgono un ruolo indispensabile in edilizia in quanto organi periferici che garantiscono uno snellimento delle attività istruttorie ed un limitato numero di ricorsi al Comitato centrale.
Sull’Atto 176, in merito alle norme relative alla razionalizzazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro, ha evidenziato, in premessa, che nel testo sono introdotti alcuni elementi di razionalizzazione e parziale semplificazione in materia di sicurezza sul lavoro ma sarebbe auspicabile cogliere l’occasione per una efficace azione di rivisitazione del D.Lgs. n. 81/2008, con particolare riferimento al Titolo IV sui cantieri temporanei o mobili. In tale ambito Ance ha comunque molto apprezzato il ripristino della formulazione del campo di applicazione del suddetto Titolo, che oggi esclude, tra gli altri, piccoli lavori con durata presunta non superiore ai dieci uomini giorno.
Ha, quindi, espresso puntuali osservazioni sulle norme del testo. In particolare, sulla riduzione dei membri della Commissione consultiva permanente ha rilevato che si determinerebbe una minore rappresentatività delle parti sociali (organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative a livello nazionale) il cui numero di esperti passerebbe da 10 a 6. Tale minore rappresentatività si tradurrebbe in marginalità soprattutto in ambito di votazione. Sull’apparato sanzionatorio, ha espresso la non condivisione dell’appesantimento delle sanzioni legato alla violazione di una medesima disposizione che coinvolga più lavoratori, in quanto le diverse basi dimensionali delle aziende presenti sul territorio non consentono di stabilire un parametro oggettivo e di equità sanzionatoria. Ha, altresì, evidenziato la criticità relativa alla sostituzione dell’art. 302-bis del D.Lgs 81/2008, riguardante il potere di disposizione. Nella nuova formulazione viene previsto che gli organi di vigilanza impartiscano disposizioni esecutive ai fini dell’applicazione delle norme tecniche e delle buone prassi, laddove il D. Lgs. n. 81/08 non contenga disposizioni tecniche specifiche. Viene, pertanto, eliminato il riferimento alla volontarietà dell’adozione di norme tecniche e buone prassi da parte del datore di lavoro rendendo di fatto queste ultime cogenti e si introducono sanzioni a carico del datore di lavoro per il mancato rispetto delle disposizioni impartite dall’organo di vigilanza per un adempimento sino ad oggi a carattere volontario.
Passando ad illustrare proposte di semplificazione integrative del testo, in merito alla notifica preliminare, ha, inoltre, sottolineato la necessità di consentire, nella fase preliminare delle opere, una mappatura di tutti i lavori edili sul territorio, tramite un progetto informatico che preveda l’invio telematico della notifica preliminare anche alle Casse Edili e l’obbligo sanzionato del suo aggiornamento. Occorre, altresì, implementare la categoria degli Enti destinatari delle informazioni contenute nella notifica stessa, inserendo, oltre alle ASL e alle DPL, anche le Casse Edili.
Ha, inoltre, sottolineato l’opportunità di limitare la portata, e l’interpretazione che erroneamente ne consegue, dell’art. 97 del D.Lgs 81/08 relativamente al ruolo dell’impresa affidataria, da intendersi di supervisione delle condizioni generali di sicurezza del cantiere, e non, come ad oggi comunemente avviene, di puntuale controllo e vigilanza sulle singole attività lavorative svolte dalle imprese esecutrici. Al contempo è opportuno limitare il coinvolgimento dell’impresa affidataria sulla verifica dei singoli POS (Piani operativi di sicurezza) delle imprese esecutrici, agevolando il rapporto diretto tra queste ultime ed il Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione.
Sul piano operativo di sicurezza ha, altresì, evidenziato che al fine di velocizzare e semplificare gli adempimenti ricadenti sul datore di lavoro dell’impresa esecutrice, si dovrebbe escludere che lo stesso piano sia soggetto all’obbligo di data certa o di controfirma da parte dei diversi soggetti aziendali.
Ha, quindi, proposto misure volte a razionalizzare la gestione del cantiere sotto il profilo della salute e sicurezza sul lavoro in materia di attrezzature di lavoro e valutazione del rischio rumore.
In relazione alle norme in materia di rapporto di lavoro ha rilevato criticamente come nell’ambito del provvedimento non sia stata inserita alcuna disposizione inerente la disciplina della trasferta nel settore edile di cui all’art.51, comma 5, del D.P.R. 917/1986. Al riguardo, occorre introdurre una norma d’interpretazione autentica (quindi con efficacia retroattiva), che precisi l’applicabilità dell’art.51, comma 5, del D.P.R. 917/1986 per le attività lavorative effettuate al di fuori del territorio comunale ove è ubicata la sede di lavoro, o di assunzione, a condizione che, nel contratto individuale di lavoro, non sia espressamente stabilito che l’espletamento delle stesse debba avvenire in luoghi sempre variabili e diversi. In via subordinata e solo per il futuro, potrebbe essere introdotta una disposizione che stabilisca dei limiti temporali che definiscano il passaggio dalla trasferta occasionale alla trasferta abituale.
Sempre in un’ottica di semplificazione delle norme interessate da rilevanti contrasti interpretativi, giurisprudenziali o amministrativi, ha ribadito l’importanza, nell’ambito della revisione della disciplina normativa in materia di licenziamenti per giustificato motivo oggettivo, definire in maniera inequivocabile l’istituto specifico per l’edilizia del licenziamento per fine cantiere e per completamento delle diverse fasi lavorative.
Tali tipologie di licenziamento rappresentano uno strumento attraverso il quale poter declinare le effettive e specifiche esigenze di un settore lavorativo caratterizzato da peculiarità non sottovalutabili.
E’ necessario, pertanto, introdurre una norma d’interpretazione autentica delle disposizioni di cui all’art. 24, co. 4 della L. n. 223/91, art. 2, co. 34, let. B, della L. n. 92/2012, art. 7, co. 4 della L. n. 76/2013 che disciplini le suddette tipologie di licenziamento in cui rientrano anche quelle ipotesi di interruzione del rapporto di lavoro a seguito della conclusione della specifica attività funzionale al graduale esaurimento delle singole fasi lavorative, pure non necessariamente legate da una continuità temporale.
Ulteriore proposta riguarda l’inserimento di una specifica previsione sul part-time in edilizia, al fine di contrastare, in riferimento alla categoria degli operai, il ricorso improprio al contratto a tempo parziale con l’individuazione di specifici limiti quantitativi relativi alle assunzioni.
Ciò risulta fondamentale anche in virtù della necessità di arginare il fenomeno del lavoro sommerso e ai fini dell’attestazione della regolarità contributiva delle imprese.
Le proposte e osservazioni illustrate in audizione e racchiuse in apposi documenti sono state trasmesse anche alla Commissione Lavoro del Senato nell’ambito del ciclo auditivo ivi deliberato.
In allegato i documenti con il dettaglio delle proposte e valutazioni ANCE consegnati agli atti delle Commissioni.
21241-Documento ANCE (Atto 179).pdfApri
21241-Documento ANCE (Atto 176).pdfApri