CAMERA DEI DEPUTATI
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PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI
APPROVATI DEFINITIVAMENTE
– DDL su “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti” cd. “Buona scuola” (DDL 2994-B/C ed abb.).
L’Aula ha licenziato, in terza lettura, il disegno di legge in oggetto nel testo approvato dalla Commissione Cultura.
Il provvedimento “collegato” alla manovra economica 2015, nel disciplinare l’autonomia delle istituzioni scolastiche detta una serie di disposizioni in materia, tra l’altro, di offerta formativa, alternanza scuola-lavoro, personale docente ed edilizia scolastica. A tale ultimo riguardo sono previste, tra l’altro, norme che disciplinano l’utilizzo dei finanziamenti e le procedure per interventi di messa in sicurezza e valorizzazione di edifici scolastici nonché per la realizzazione di scuole innovative. Previsto, inoltre: il rafforzamento delle funzioni dell’Osservatorio per l’edilizia scolastica; l’accelerazione di alcune procedure e la riduzione delle sanzioni per gli enti locali che non hanno rispettato gli obiettivi del patto di stabilità 2014 e hanno sostenuto, in tale anno, spese per l’edilizia scolastica; lo stanziamento di risorse per il finanziamento di indagini diagnostiche dei solai e dei controsoffitti degli edifici scolastici.
Viene, inoltre, prorogata, dal 1° settembre 2015 al 1° novembre 2015, l’entrata in vigore delle procedure di centralizzazione per l’acquisizione di lavori, servizi e forniture, per tutti i Comuni non capoluogo di provincia, di cui all’art. 23-ter del DL 90/2014, convertito dalla L 114/2014.
Sull’alternanza scuola-lavoro vengono previste specifiche indicazioni per le imprese che ricorrono a tale istituto.
PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI
APPROVATI DALLE COMMISSIONI DI MERITO
– DDL su “Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche” (DDL 3098/C).
La Commissione Affari Costituzionali ha approvato, in seconda lettura, in sede referente, il disegno di legge in oggetto con modifiche al testo licenziato dal Senato.
Tra queste, in particolare, si segnalano le seguenti:
Art. 1
Nell’ambito della delega per modificare il Codice dell’amministrazione digitale (D.Lgs 82/2005) viene integrato il criterio direttivo concernente la garanzia della disponibilità di connettività a banda larga e ultralarga e l’accesso alla rete internet presso gli uffici pubblici. In particolare, viene prevista l’attribuzione di carattere prioritario, nei bandi per accedere ai finanziamenti pubblici per la realizzazione della strategia italiana per la banda ultralarga, all’infrastrutturazione con reti a banda ultralarga nei settori scolastico, sanitario e turistico, agevolando in quest’ultimo settore la realizzazione di un’unica rete WiFi ad accesso libero, con autenticazione tramite Sistema Pubblico d’Identità Digitale, presente in tutti i luoghi di particolare interesse turistico, e prevedendo la possibilità di estendere il servizio anche ai non residenti in Italia.
Emendamento 1.88 a firma di parlamentari
Art. 2
Nell’ambito della delega per il riordino della disciplina in materia di conferenza di servizi viene integrato il criterio direttivo concernente la definizione di meccanismi e termini per la valutazione tecnica e per la necessaria composizione degli interessi pubblici – nei casi di partecipazione al procedimento delle amministrazioni preposte alla tutela dell’ambiente, del paesaggio, del patrimonio storico-artistico, della salute o della pubblica incolumità – in modo da pervenire in ogni caso alla conclusione del procedimento entro i termini previsti. In particolare, viene prevista la possibilità per le amministrazioni citate di attivare procedure di riesame.
Emendamento 2.1001 del Relatore e subemend. 0.2.1001.3 a firma di parlamentari
Art. 3
Viene estesa la nuova disciplina del silenzio assenso tra amministrazioni statali nell’acquisizione di assensi, concerti o nulla osta (art. 17 bis della L. 241/1990) anche ai rapporti tra amministrazioni pubbliche e gestori di beni o servizi pubblici.
Emendamento 3.21 (nuova formulazione) a firma di parlamentari
Articolo aggiuntivo
Viene prevista l’adozione, con regolamento da emanare entro centottanta giorni dall’entrata in vigore del provvedimento, di norme di semplificazione e accelerazione dei procedimenti amministrativi, sulla base di specifiche norme generali regolatrici della materia tra cui: -l’individuazione dei tipi di procedimento amministrativo, relativi a rilevanti insediamenti produttivi, opere di interesse generale o avvio di attività imprenditoriali, ai quali può essere applicata la riduzione – in misura non superiore al cinquanta per cento rispetto a quanto previsto dalla L. 241/1990 – dei relativi termini; – la previsione, per ciascun procedimento, di poteri sostitutivi, da attribuire di regola al Presidente del Consiglio e da esercitare previa deliberazione del Consiglio dei ministri, con possibilità di delega al prefetto.
Emendamento 3.0100 del Relatore
Art. 4
Nell’ambito della delega per la precisa individuazione dei procedimenti oggetto di SCIA e di silenzio assenso nonché dei procedimenti per i quali sia necessaria l’autorizzazione espressa e di quelli per i quali sia sufficiente una comunicazione preventiva, viene inserita la previsione dell’obbligo di comunicare ai soggetti interessati, all’atto della presentazione di un’istanza, i termini entro i quali l’Amministrazione è tenuta a rispondere ovvero entro i quali il silenzio della Amministrazione competente equivale ad accoglimento della domanda.
Emendamento 4.10 a firma di parlamentari
Art. 5
Nell’ambito della disciplina dell’autotutela amministrativa, viene introdotta una modifica all’art. 21-quater della L. 241/1990 sulla efficacia del provvedimento amministrativo prevedendo che la sospensione del provvedimento amministrativo disposta per gravi ragioni dallo stesso organo che lo ha emanato ovvero da altro organo previsto dalla legge non può comunque essere disposta o perdurare oltre i termini per l’esercizio del potere di annullamento d’ufficio di cui all’art. 21-nonies della suddetta L. 241/1990.
Emendamento 5.31 (nuova formulazione) a firma di parlamentari
Art. 6
Nell’ambito della delega per la revisione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza di cui al Dlgs 33/2013 vengono fissati ulteriori criteri direttivi tra cui i seguenti:
– previsione di misure organizzative, anche ai fini della valutazione dei risultati, per la pubblicazione sul sito istituzionale dell’ente di appartenenza delle informazioni specificatamente indicate tra cui: le fasi dei procedimenti di aggiudicazione ed esecuzione degli appalti pubblici, il tempo medio di pagamento relativo agli acquisti di beni, servizi e forniture, l’ammontare complessivo dei debiti e il numero delle imprese creditrici, aggiornati regolarmente, le determinazioni dell’organismo di valutazione;
– precisazione dei contenuti e del procedimento di adozione del Piano nazionale anticorruzione, dei piani per la prevenzione della corruzione e della relazione annuale del responsabile della prevenzione della corruzione, anche attraverso la modifica della relativa disciplina legislativa, anche ai fini della maggiore efficacia dei controlli in fase di attuazione, della differenziazione per settori e dimensioni, del coordinamento con gli strumenti di misurazione e valutazione delle performance, nonché dell’individuazione dei principali rischi e dei relativi rimedi;
– semplificazione delle procedure di iscrizione negli elenchi dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa, di cui all’art.1, c. 52, della L. 190/2012, con modifiche della relativa disciplina, mediante l’unificazione o l’interconnessione delle banche dati delle Amministrazioni centrali e periferiche competenti, e previsione di un sistema di monitoraggio semestrale, finalizzato all’aggiornamento degli elenchi costituiti presso le Prefetture; previsione di sanzioni a carico delle amministrazioni che non ottemperano alle disposizioni normative in materia di accesso, di procedure di ricorso all’ANAC in materia di accesso civico e in materia di accesso ai sensi del suddetto criterio, nonché della tutela giurisdizionale ai sensi dell’art. 116 del Dlgs 104/2010.
Testo risultante dal coordinamento del testo in Commissione.
Emendamenti nn. 6.69 (nuova formulazione) a firma di parlamentari, 6.71 (nuova formulazione) del Relatore, 6.70 (nuova formulazione) a firma di parlamentari.
Art. 7
Nell’ambito della delega per la riorganizzazione dell’amministrazione dello Stato, con riguardo agli enti pubblici non economici nazionali e soggetti privati che svolgono attività omogenee, viene prevista, quale ulteriore criterio di delega, la riorganizzazione, razionalizzazione e semplificazione della disciplina concernente le autorità portuali di cui alla L. 84/1994 con particolare riferimento al numero, all’individuazione di Autorità di sistema nonché alla governance e alla semplificazione e unificazione delle procedure doganali e amministrative in materia di porti.
Emendamento 7.1001 del Relatore
Viene demandata ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottarsi entro 6 mesi dall’entrata in vigore del primo dei decreti legislativi delegati per la riorganizzazione dell’amministrazione dello Stato, la definizione dei criteri per la ricognizione dettagliata ed esaustiva di tutte le funzioni e le competenze attribuite alle amministrazioni pubbliche, statali e locali, inclusi gli uffici e organismi oggetto di riordino, al fine di semplificare l’esercizio delle funzioni pubbliche, secondo criteri di trasparenza, efficienza, non duplicazione ed economicità, e di coordinare e rendere efficiente il rapporto tra amministrazione dello Stato ed enti locali.
Emendamento 7.51 (nuova formulazione) a firma di parlamentari
Art. 8
Nell’ambito della delega per il riordino delle Camere di Commercio, industria, artigianato e agricoltura viene riscritto il criterio di delega sulla ridefinizione delle circoscrizioni territoriali prevedendo la riduzione del numero dalle attuali 105 a non più di 60 mediante accorpamento di due o più camere di commercio e la possibilità di mantenere la singola camera di commercio non accorpata sulla base di una soglia dimensionale minima di 75.000 imprese.
Emendamento 8.1000 del Relatore
Viene, inoltre, inserita quale ulteriore criterio di delega la previsione di misure per assicurare alle Camere di commercio accorpate la neutralità fiscale delle operazioni derivanti dai processi di accorpamento e dalla cessione e dal conferimento di immobili e di partecipazioni, da realizzare attraverso l’eventuale esenzione da tutte le imposte indirette, con esclusione dell’I.V.A.
Emendamenti 8.57 (nuova formulazione) e 8.88 (nuova formulazione) a firma di parlamentari
Art. 15
Nell’ambito della delega per il riordino della disciplina in materia di servizi pubblici locali di interesse economico generale vengono fissati ulteriori criteri direttivi tra cui i seguenti:
–introduzione e potenziamento di forme di consultazione dei cittadini e di partecipazione diretta alla formulazione di direttive alle amministrazioni pubbliche e alle società di servizi sulle qualità e sui costi degli stessi;
–promozione di strumenti per supportare gli enti proprietari nelle attività previste all’art. 14 del testo (partecipazioni societarie delle P.A.), per favorire investimenti nel settore dei servizi pubblici locali e per agevolare i processi di razionalizzazione, riduzione e miglioramento delle aziende che operano nel settore.
Emendamenti 15.23 (nuova formulazione) e 15.57 (nuova formulazione) a firma di parlamentari
Articolo aggiuntivo
Viene conferita al Governo la delega ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore del provvedimento, un decreto legislativo per il riordino e la ridefinizione della disciplina processuale delle diverse tipologie di contenzioso davanti alla Corte dei conti, compresi i giudizi pensionistici, i giudizi di conto ed i giudizi ad istanza di parte. La delega è esercitata sulla base dei principi e criteri direttivi specificatamente indicati, cui si aggiungono, ove compatibili, quelli dettati per la legge annuale di semplificazione dall’art. 20, c. 3, della L. 59/1997 (cd. Legge Bassanini).
Testo risultante dal coordinamento del testo in Commissione.
Emendamento 13.01 del Relatore
Art. 16
Viene precisato che la delega al Governo – prevista dal testo – ad adottare uno o più decreti legislativi finalizzati ad abrogare o modificare disposizioni legislative che prevedono provvedimenti non legislativi di attuazione opera per quelle entrate in vigore dopo il 31 dicembre 2011 e fino alla data di entrata in vigore del provvedimento.
Emendamento 16.1000 del Relatore
Il provvedimento, “collegato” alla manovra economica 2015, contiene numerose disposizioni di delega al Governo nonché norme di diretta attuazione, volte a razionalizzare e semplificare l’organizzazione della Pubblica Amministrazione.
Tra le norme di delega si evidenziano quelle in materia di: conferenza di servizi e segnalazione certificata di inizio attività di cui alla L. 241/1990 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza di cui al Dlgs 33/2013 (Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni). Tra le norme di diretta applicazione si segnalano, altresì, quelle in materia di silenzio-assenso e autotutela amministrativa di cui alla suddetta L. 241/1990.
Il disegno di legge passa ora all’esame dell’Aula.