CAMERA DEI DEPUTATI
_______________________
PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI
APPROVATI DA UN RAMO DEL PARLAMENTO
– Decreto legge n. 83 del 27 giugno 2015, recante misure urgenti in materia fallimentare, civile e processuale civile e di organizzazione e funzionamento dell’amministrazione giudiziaria” (DDL 3201/C)
L’Aula ha licenziato, in prima lettura, il provvedimento in oggetto, con la votazione di fiducia sul testo approvato con numerose modifiche dalla Commissione Giustizia.
Per l’iter parlamentare precedente si veda la Sintesi n. 29/2015
Il provvedimento prevede, in particolare, misure in materia, tra l’altro, di procedure concorsuali, procedure esecutive, fiscale e processo telematico.
Il decreto legge che scade il 26 agosto p.v. passa ora alla lettura del Senato.
PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI
APPROVATI DALLE COMMISSIONI DI MERITO
– DDL su “Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale per il rafforzamento delle garanzie difensive e la durata ragionevole dei processi e per un maggiore contrasto del fenomeno corruttivo, oltre che all’ordinamento penitenziario per l’effettività rieducativa della pena” (DDL 2798/C)
La Commissione Giustizia ha approvato, in sede referente, in prima lettura, il provvedimento in oggetto con modifiche al testo del Governo.
Tra queste, in particolare, si segnalano le seguenti:
Art. 3 e art. 4
Vengono soppressi gli articoli del testo relativi all’aumento della pena per il delitto di corruzione e alle ipotesi particolari di confisca. Analoghe norme sono contenute, infatti, nella L. 27 maggio 2015, n.69, recante “Disposizioni in materia di delitti contro la pubblica amministrazione, di associazioni di tipo mafioso e di falso in bilancio“.
Emendamenti 3.2 (nuova formulazione) e 4.2 (nuova formulazione), a firma di parlamentari
Art.5
Viene soppresso l’articolo relativo alle modifiche alla disciplina della prescrizione. Analoghe norme sono contenute nel disegno di legge 1844/S (Modifiche al codice penale in materia di prescrizione del reato), approvato dalla Camera ed attualmente all’esame del Senato.
Emendamento 5.2 (nuova formulazione) a firma di parlamentari
Art.22
Viene eliminata la norma relativa alla soppressione dell’art.129, comma tre-ter, quinto e sesto periodo, del D.Lgs 271/1989 (norme di attuazione e coordinamento e transitorie del Codice di procedura penale). Le norme ivi previste dispongono che i procedimenti di competenza delle amministrazioni (ambiente, salute, politiche agricole, regione), che abbiano ad oggetto, in tutto o in parte, fatti in relazione ai quali procede l’autorità giudiziaria, possono essere avviati o proseguiti anche in pendenza del procedimento penale. Per le infrazioni di maggiore gravità, sanzionate con la revoca di autorizzazioni o con la chiusura di impianti, l’ufficio competente, nei casi di particolare complessità dell’accertamento dei fatti addebitati, può sospendere il procedimento amministrativo fino al termine di quello penale, salva la possibilità di adottare strumenti cautelari.
Emendamento 22.600 del Relatore
Il testo contiene norme di riforma del codice penale e del codice di procedura penale, sia immediatamente precettive che di delega, in materia, tra l’altro, di estinzione del reato per condotte riparatorie; riforma del casellario giudiziale, riti speciali, udienza preliminare; impugnazioni; riforma del processo penale e dell’ ordinamento penitenziario.
Il provvedimento passa ora all’esame dell’Aula.