SENATO DELLA REPUBBLICA
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PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI
APPROVATI DALLE COMMISSIONI DI MERITO
– DDL su “Disposizioni concernenti la partecipazione dell’Italia alle missioni internazionali” (DDL 1917/S).
Le Commissioni riunite Affari esteri e Difesa hanno approvato, in seconda lettura, in sede referente, il provvedimento in oggetto, con alcune modifiche al testo licenziato dalla Camera dei Deputati.
Per l’iter parlamentare precedente si vedano le Sintesi nn. 19/2015 e 20/2015
Il provvedimento, in particolare, prevede che gli stati maggiori di Forza armata, al fine di soddisfare esigenze urgenti connesse con l’operatività dei contingenti impiegati nelle missioni all’estero ed accertata l’impossibilità di provvedere attraverso contratti accentrati già eseguibili, possono disporre l’attivazione delle procedure d’urgenza previste dalla vigente normativa per l’acquisizione di beni e servizi. Il Ministero della Difesa viene, altresì, autorizzato, nei casi di necessità ed urgenza, a ricorrere ad acquisti e lavori da eseguire in economia, anche in deroga alle disposizioni vigenti in materia di contabilità generale dello Stato, entro il limite complessivo di 50 milioni di euro annui, a valere sulle risorse finanziarie del Fondo per il finanziamento delle missioni internazionali. Tali acquisti dovranno essere diretti a soddisfare esigenze connesse alle missioni internazionali, con particolare riferimento, tra l’altro, alla revisione generale dei mezzi da combattimento e da trasporto e all’esecuzione di opere infrastrutturali aggiuntive e integrative. Viene, inoltre, stabilito che, nei casi di necessità ed urgenza, al fine di sopperire ad esigenze di prima necessità della popolazione locale, compreso il ripristino dei servizi essenziali, i comandanti dei contingenti militari che partecipano alle missioni internazionali possono essere autorizzati a disporre interventi, acquisti o lavori da eseguire in economia, anche in deroga alle disposizioni di contabilità generale dello Stato, entro il limite annuo complessivo stabilito con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri.
Il disegno di legge entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
Il provvedimento passa ora all’esame dell’Aula.
– Decreto legge n. 78 del 19 giugno 2015 recante disposizioni urgenti in materia di enti territoriali (DDL 1977/S).
La Commissione Bilancio ha approvato, in prima lettura, in sede referente, il provvedimento in oggetto con modifiche al testo del Governo.
Tra queste, in particolare, si evidenziano le seguenti:
Articolo 1 del disegno di legge di conversione
Vengono abrogati gli articoli 1 e 2 del decreto legge 92/2014 (v. dopo emendamento 1.1000), in corso di conversione alla Camera dei Deputati e disposta la validità degli atti e dei provvedimenti adottati sulla sua base.
X1 coordinamento
Art. 1
Aggiuntive
Viene previsto, per l’anno 2015, che le Regioni impegnino le spese per investimenti, la cui copertura sia costituita da debiti autorizzati e non contratti imputandoli all’esercizio 2015. Viene, altresì, previsto che, in sede di riaccertamento ordinario, nell’ambito delle verifica dell’esigibilità degli impegni 2015, si provveda alla reimputazione degli impegni agli esercizi in cui sono esigibili, alla costituzione del Fondo Pluriennale Vincolato in spesa dell’esercizio 2015 e alla costituzione del Fondo Pluriennale Vincolato di entrata del 2016.
Emendamento 1.0.4 a firma di Parlamentari
Viene previsto, per l’anno 2015, per le sole Regioni che nell’anno 2014 abbiano registrato indicatori annuali di tempestività dei pagamenti – calcolati e pubblicati secondo le modalità stabilite dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 settembre 2014 – che non rilevino, nel calcolo del saldo in termini di competenza, di cui al comma 463 dell’articolo 1 della legge 190/2014(legge di stabilità per il 2015), gli impegni in conto capitale per gli investimenti diretti e per contributi in conto.
Emendamento 1.0.12 a firma di Parlamentari
Art. 7
Viene integrata la norma del testo che consente agli enti locali, per l’anno 2015, di utilizzare senza vincoli di destinazione, le risorse recuperate dalle operazioni di rinegoziazione dei mutui. Tale possibilità viene estesa anche per le risorse derivanti dal riacquisto dei titoli obbligazionari emessi.
Viene, altresì, attribuito alle Regioni che, ai sensi dell’articolo 1, comma 95, della legge 56/2014, non abbiano provveduto nel termine ivi indicato ovvero non provvedano entro il 31 ottobre 2015 a dare attuazione all’accordo sancito tra Stato e Regioni in sede di Conferenza unificata l’11 settembre 2014, l’obbligo di versare, entro il 30 novembre per l’anno 2015 ed entro il 30 aprile per gli anni successivi, a ciascuna provincia e città metropolitana del rispettivo territorio, le somme corrispondenti alle spese sostenute dalle medesime per l’esercizio delle funzioni non fondamentali, come quantificate, su base annuale, con decreto ministeriale, da emanare entro la data del 31 ottobre 2015.
Il versamento da parte delle Regioni non è più dovuto dalla data di effettivo esercizio della funzione da parte dell’ente individuata dalla legge regionale.
Emendamento 7.1000 del Governo e subemendamenti 7.1000/1 7.1000/2 (testo 2) a firma di Parlamentari
Aggiuntive
Viene autorizzato il Comune di Milano ad utilizzare l’importo complessivo dei contributi ministeriali assegnati, comprese le economie di gara, per far fronte a particolari esigenze impreviste e variazioni venutesi a manifestare nell’ambito dell’esecuzione delle opere connesse ad Expo Milano 2015, inserite nell’Allegato 1 del DPCM 6 maggio 2013. Viene, altresì, previsto che le somme assegnate all’opera ”Collegamento SS 11 – SS 233” (Zara- Expo) dall’Allegato 1 del DPCM 6 maggio 2013 e quelle destinate al lotto 1B del medesimo intervento dal Dl 145/2013, convertito dalla legge 9/2014, e dal successivo decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 27 giugno 2014, sono integralmente e indistintamente assegnate alla predetta opera ”Collegamento SS 11 – SS 233.
Emendamento7.184 a firma di Parlamentari
Viene previsto, allo scopo di favorire la corretta gestione dei Centri di raccolta comunale per il conferimento dei rifiuti presso gli impianti di destinazione, nonché per l’idonea classificazione dei rifiuti, nelle more dell’adozione, da parte della Commissione europea, di specifici criteri per l’attribuzione ai rifiuti della caratteristica di pericolo HP 14 ”ecotossico” che tale caratteristica venga attribuita secondo le modalità dell’Accordo ADR per la classe 9 – M6 e M7.
Emendamento 7.121 identico a 7.122 a firma di Parlamentari
Viene previsto, nell’esercizio delle funzioni amministrative delegate ai sensi del Dlgs 280/2001, che le Province autonome di Trento e di Bolzano possono utilizzare, per portare a conoscenza degli intestatari catastali le nuove rendite catastali coinvolte in interventi di miglioramento della rappresentanza cartografica catastale o di revisione degli estimi catastali, la notifica mediante affissione all’albo pretorio di cui è data notizia nel Bollettino Ufficiale della Regione e attraverso altri strumenti adeguati di comunicazione, anche collettiva, compresi quelli telematici.
Emendamento 7.109 a firma di Parlamentari
Viene modificato il comma 122, dell’articolo 1, della legge 190/2014 laddove prevede che le risorse del Fondo di rotazione per l’attuazione delle politiche comunitarie di cui alla L. 183/1987, già destinate agli interventi del Piano di Azione Coesione che, dal sistema di monitoraggio del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, risultano non ancora impegnate alla data di entrata in vigore della legge (e non più del 30 settembre 2014), sono riprogrammate per essere utilizzate a copertura degli oneri degli sgravi contributivi finalizzati a nuove assunzioni a tempo indeterminato.
Emendamento 7.2000 del Governo
Viene demandata, in previsione dell’adozione della disciplina relativa alle concessioni demaniali marittime, alle Regioni una ricognizione delle rispettive fasce costiere, finalizzata anche alla proposta di revisione organica delle zone di demanio marittimo ricadenti nei propri territori. Tale adempimento deve compiersi entro il termine di 120 giorni dalla data di conversione in legge del provvedimento e la proposta è inviata al Ministero dell’Ambiente e all’Agenzia del demanio, che nei 120 giorni successivi al ricevimento della proposta, attivano, per gli aspetti di rispettiva competenza, i procedimenti previsti dagli articoli 32 (Delimitazione di zone del demanio marittimo) e 35 (Esclusione di zone dal demanio marittimo) del codice della navigazione 3, anche convocando apposite Conferenze di servizi.
Emendamento 7.132 (testo 2) a firma di Parlamentari
Art. 8
Viene modificata la norma del testo sul rifinanziamento per l’anno in corso delle misure relative alla compensazione del mancato gettito dell’IMU e della TASI. In particolare, viene prevista la suddivisione, per l’anno 2015, del complessivo contributo di 530 milioni di euro ivi previsto: l’importo di 472,5 milioni è distribuito in proporzione alle somme attribuite ai sensi del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, del 6 novembre 2014 di cui all’articolo 1, comma 731, della legge 147/201. La restante quota di 57,5 milioni di euro è invece ripartita tenendo conto della verifica del gettito IMU sui terreni agricoli per l’anno 2014 di cui all’articolo 1 del Dl 4/2015.
Emendamento 8.2000 del Governo
Aggiuntive
Viene consentito per il 2015 il pagamento, entro il termine del 30 ottobre dello stesso anno, della prima rata dell’imposta municipale propria sui terreni agricoli di cui al comma 5, dell’articolo 13, del Dl 201/2011, senza applicazione di sanzioni ed interessi.
Emendamento 8.29 a firma di Parlamentari
Viene, in particolare, previsto, per sopperire alle specifiche e straordinarie esigenze finanziarie della città metropolitane di Milano e delle province, un contributo per l’anno 2015 pari a 80 milioni di euro, di cui 50 milioni destinato alla città metropolitana di Milano, a valere sulle risorse di cui ai commi 1 e 2 dell’articolo 8 del provvedimento, non richieste dalle Regioni e dalle Province autonome alla data del 30 giugno 2015. Le predette somme non sono considerate tra le entrate finali di cui all’articolo 31, comma 3, della legge 183/2011, rilevanti ai fini del patto di stabilità interno.
Emendamento 8.3000 del Governo e subemendamento 8.3000/26 delle Relatrici
Viene attribuito alla Regione Siciliana un contributo di 200 milioni di euro, mediante utilizzo delle risorse di cui ai commi 1 e 2 dell’articolo 8 del provvedimento non richieste dalle Regioni e dalle Province autonome alla data del 30 giugno 2015. Viene, altresì, prevista apposita copertura.
Emendamento 8.4000 del Governo
Art. 9
Aggiuntive
Vengono previste misure idonee a concorrere alla riduzione della spesa per beni e servizi e dei dispositivi medici sostenuta dagli enti del SSN. In particolare, viene disposto che i corrispettivi o i corrispondenti volumi d’acquisto di beni e servizi, indicati in un’apposita tabella A, siano rideterminati in misura tale da comportare una riduzione su base annua del 5 per cento del valore complessivo dei contratti, senza che ciò comporti la modifica della durata del contratto in essere. Tale disposizione si applica anche ai contratti per acquisti dei beni e servizi di cui all’apposita tabella 1, previsti dalle concessioni di lavori pubblici, dalla finanza di progetto, dalla locazione finanziaria di opere pubbliche e dal contratto di disponibilità, di cui, rispettivamente, agli articoli 142 e seguenti, 153, 160-bis e 160-ter del Dlgs 163/2006. In deroga all’articolo 143, comma 8, del Dlgs 163/2006, la rinegoziazione delle condizioni contrattuali non comporta la revisione del piano economico-finanziario dell’opera, fatta salva la possibilità per il concessionario di recedere dal contratto.
Viene, altresì, autorizzato, per l’anno 2016, un contributo di 33.512.338 euro a favore della Regione Lazio, finalizzato all’attuazione del programma straordinario per il Giubileo 2015-2016, in considerazione, in particolare, delle esigenze sanitarie connesse alla grande affluenza di persone che si verificherà in occasione di tale evento. La norma prevede che il predetto contributo sia finanziato a valere sulle risorse di cui all’articolo 20 della legge n. 67 del 1988.
Vengono, inoltre, dettate apposite disposizione per consentire una corretta gestione di cassa e favorire la tempestività dei pagamenti, nelle more dell’espressione dell’Intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sulla ripartizione delle disponibilità finanziarie complessive destinate al finanziamento del SSN.
Emendamento 9.0.1000 del Governo
Art. 11
Vengono modificate le norme del testo sugli interventi di ricostruzione dei territori dell’Abruzzo colpiti dal sisma del 6 aprile 2009, con particolare riferimento: ai contenuti dei contratti tra privati stipulati ai sensi dell’art. 67-quater comma 8 del Dl 83/2012 convertito dalla L 134/2012; al termine per l’inizio dei lavori di riparazione o ricostruzione degli edifici ai fini dell’applicazione delle penali; alla richiesta di eseguire i lavori su immobili privati danneggiati dal sisma, in regime di anticipazione finanziaria da parte dei proprietari o aventi titolo; sull’equiparazione delle chiese e degli edifici dedicati alle attività di religione o di culto ai beni culturali pubblici, ai soli fini delle opere di ricostruzione o riparazione finanziate con risorse pubbliche.
Emendamenti 11.3 (testo 2) e 11.8 (testo 3) a firma di Parlamentari
Aggiuntive
Viene modificato il comma 5, dell’articolo 33, del Dl 133/2014, sulla nomina del Commissario straordinario del Governo per la bonifica ambientale del comprensorio Bagnoli-Coroglio, prevedendo che lo stesso sia scelto tra persone, anche estranee alla pubblica amministrazione, di comprovata esperienza gestionale e amministrativa, e nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Presidente della Regione interessata. Viene, altresì previsto a modifica del predetto art. 33 che il Soggetto Attuatore venga individuato nell’Agenzia Nazionale per l’Attrazione degli Investimenti S.p.a., quale società in house dello Stato.
Viene, inoltre, previsto al fine di definire gli indirizzi strategici per l’elaborazione del programma di risanamento ambientale e rigenerazione urbana del comprensorio, l’istituzione, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri di un’apposita Cabina di Regia, di cui viene definita la composizione.
Viene, infine, previsto che il Soggetto Attuatore e la predetta società partecipino alle procedure di definizione del programma di rigenerazione urbana e di bonifica ambientale, al fine di garantirne la sostenibilità economica-finanziaria e che il Soggetto Attuatore acquisisca in fase consultiva le proposte del comune di Napoli, con le modalità e nei termini stabiliti dal Commissario straordinario.
Emendamento 11.2000 del Governo e subemendamento 11.2000/10 delle Relatrici
Viene disposta, in relazione all’art. 29 del Dl 90/2014 che prevede l’obbligo per le pubbliche amministrazioni di acquisire la documentazione antimafia, relativa alle imprese operanti nei settori ad alto rischio di infiltrazione mafiosa, consultando gli elenchi, istituiti presso ciascuna prefettura, delle imprese operanti nei settori per le quali è escluso il tentativo di infiltrazione mafiosa, la proroga – fino all’attivazione della Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia (prevista dal D.Lgs 159/2011 – Codice antimafia) – del comma 2 della citata disposizione. La stessa prevede una disciplina transitoria in base alla quale, entro 12 mesi dall’entrata in vigore del decreto-legge 90 (termine scaduto), le stazioni appaltanti possono – nei settori a rischio – procedere all’affidamento di contratti o all’autorizzazione di subcontratti semplicemente previo accertamento della presentazione della richiesta di iscrizione alla white list.
Emendamento 11.0.1000 del Governo
Vengono trasfusi nel testo gli artt. 1 e 2 del Dl 92/2015 volti a modificare l’art. 183 del Dlgs 152/2006, relativamente alle definizioni di “produttore di rifiuti”, “raccolta” e “deposito temporaneo” riportate, rispettivamente, nelle lettere f), o) e bb) e l’art. 29 del Dlgs 46/2014 relativamente alla disciplina transitoria riguardante i procedimenti per il rilascio o l’adeguamento dell’autorizzazione integrata ambientale (AIA), al fine di consentire la prosecuzione dell’esercizio delle installazioni, nelle more della chiusura dei procedimenti autorizzativi da parte delle competenti autorità regionali.
Emendamento 11.1000 del Governo
Art. 12
Viene sostituita la norma del testo sulle zone franche urbane.In particolare, viene confermata la previsione per la quale – nell’intero territorio colpito dall’alluvione del 17 gennaio 2014, e nei comuni colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012, purché aventi “zone rosse” nei centri storici – sia istituita una zona franca ai sensi della legge 296/2006, con l’aggiunta, in particolare, nella perimetrazione espressa dei centri storici o dei centri abitati dei comuni di Carpi, Cento, Mirabello e Reggiolo.
Vengono, inoltre, ampliate le caratteristiche necessarie per poter beneficiare delle agevolazioni proprie del regime ZFU.
Emendamento 12.1 a firma di Parlamentari
Art. 13
Con riferimento alle norme del testo sulle opere di ricostruzione in relazione agli eventi sismici che si sono verificati nel maggio 2012 nei territori di Lombardia ed Emilia Romagna, viene prorogato al 31 dicembre 2016 il termine di scadenza dello stato di emergenza derivante dagli eventi sismici, attualmente fissato al 31 dicembre 2015 dall’articolo 1, comma 3, del Dl 74/2012 e successivamente prorogato, da ultimo, dall’articolo 7, comma 9-ter, del Dl 133/2014.
Emendamento 13.1 (testo 2) a firma di Parlamentari
Aggiuntive
Vengono introdotte disposizioni per favorire la ricostruzione e la ripresa economica e produttiva nei territori della Regione Sardegna colpiti dagli eventi meteorologici dal novembre 2013.
Emendamento 13.0.1 testo 2 a firma di Parlamentari
Viene prorogato, dal 31 agosto 2015 al 31 dicembre 2015, il termine di cantierabilità delle opere previste dall’art. 3, comma 2, lett. b) e c) del Dl 133/2014, convertito dalla L 164/2014, cui sono destinati i finanziamenti autorizzati dall’art. 3 del medesimo decreto.
Emendamento 13.0.9 testo 2 a firma di Parlamentari
Art. 15
Viene incrementato, da 70 a 90 milioni di euro, la quota di partecipazione agli oneri di funzionamento dei servizi per l’impiego per gli anni 2015 e 2016 che può essere prevista dalle parti a carico del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nell’ambito delle convenzioni che sono stipulate dal Ministero con ciascuna regione, per regolare i rapporti e gli obblighi in relazione alla gestione dei servizi per l’impiego e delle politiche attive del lavoro nel territorio.
Emendamento 15.1000 del Governo
Art. 16
Aggiuntive
Viene previsto, al fine di assicurare la tutela e la valorizzazione del sito archeologico di Pompei e delle aree limitrofe, attraverso le modalità operative adottate nell’attuazione del grande Progetto Pompei approvato dalla Commissione Europea con la Decisione n. C(2012) 2154 del 29 marzo 2012, che lo svolgimento delle funzioni del Direttore generale di progetto, di cui all’articolo 1 del Dl91/2013 siano assicurate fino al 31 gennaio 2019, nel limite massimo di spesa pari a 100.000 euro lordi per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019, a valere sulle risorse disponibili sul bilancio della Soprintendenza speciale per Pompei, Ercolano e Stabia. Dal 1° gennaio 2016, allo scopo altresì di consentire il rientro nella gestione ordinaria del sito, il Direttore generale di progetto e le competenze ad esso attribuite ai sensi dell’articolo 1 del decreto-legge n. 91 del 2013 confluiscono nella Soprintendenza speciale per Pompei, Ercolano e Stabia, che assume la denominazione “Soprintendenza Pompei'”.
Emendamento 16.1000 del Governo
Il decreto legge prevede, in particolare, disposizioni finanziarie per gli enti territoriali, misure per la revisione del patto di stabilità interno e il pagamento dei debiti commerciali per il 2015, l’istituzione di zone franche urbane nel territorio colpito dall’alluvione del 17 gennaio 2014 e nei comuni colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012 alcune misure per la ricostruzione in Abruzzo.
Il decreto legge che scade il 18 agosto passa ora all’esame dell’Aula.