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Le Commissioni competenti hanno espresso al Governo pareri con osservazioni e condizioni sugli Schemi di Dlgs, attuativi della L. 23/2014 (Delega fiscale), su Agenzie fiscali, evasione fiscale e riscossione, sistema sanzionatorio e contenzioso tributario. Reso, inoltre, il secondo parere sullo Schema in tema di internazionalizzazione delle imprese.

Archivio, Governo e Parlamento

Delega fiscale: il parere del Parlamento sui decreti attuativi

6 Agosto 2015
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Le Commissioni parlamentari competenti hanno reso i pareri al Governo sui seguenti Schemi di decreto legislativo, attuativi della L. 23/2014 (c.d. “Delega fiscale”):
 
– “Misure per la revisione della disciplina dell’organizzazione delle Agenzie fiscali” (Atto n. 181) – assegnato alle Commissioni Finanze della Camera dei Deputati e del Senato che hanno reso, rispettivamente, un parere favorevole con una condizione e osservazioni e un parere favorevole con osservazioni (Relatori On. Marco Causi del Gruppo PD e Sen. Maria Cecilia Guerra del Gruppo PD).
Tra queste si segnala la seguente: “è opportuno collegare le modalità con cui deve essere effettuato il monitoraggio e le valutazioni richieste al Dipartimento delle Finanze dall’articolo 1 comma 7, per quanto riguarda il maggior gettito derivante dall’attività svolta dalle agenzie fiscali per favorire la tax compliance così come quello derivante dalle attività di controllo, con quelle previste dal decreto legislativo attualmente all’esame della Commissione recante norme in materia di stima e monitoraggio dell’evasione fiscale e in materia di monitoraggio e riordino delle disposizioni in materia di erosione fiscale;
 
– “Norme in materia di stima e monitoraggio dell’evasione fiscale e in materia di monitoraggio e riordino delle disposizioni in materia di erosione fiscale” (Atto n. 182) – assegnato alle Commissioni Finanze della Camera dei Deputati e del Senato che hanno reso un parere favorevole con osservazioni (Relatori On. Marco Di Maio del Gruppo PD e Sen. Mauro Maria Marino del Gruppo PD).
Tra le osservazioni poste dalla Camera si segnalano le seguenti:
–        “valuti il Governo l’opportunità di prevedere, al comma 2 del nuovo articolo 10-bis.1, che una percentuale fissa di maggiori entrate provenienti dal contrasto dell’evasione fiscale sia destinata, inderogabilmente, al Fondo per la riduzione della pressione fiscale, in quanto dare evidenza, nella legge di stabilità, alle misure di riduzione della pressione fiscale attuate grazie a questo principio, potrebbe fungere da stimolo per una maggiore «compliance» tributaria”;
–        con riferimento alle disposizioni del testo modificano i contenuti della legge di stabilità, inserendovi le disposizioni finalizzate all’eliminazione, riduzione o modifica delle spese fiscali, nonchè le norme volte a rafforzare il contrasto e la prevenzione dell’evasione fiscale e contributiva e quelle dirette a stimolare l’adempimento spontaneo degli obblighi fiscali e contributivi, “valuti il Governo se tali previsioni risultino congruenti con i principi e criteri di delega di cui alla legge n. 23 del 2014, i quali, pur facendo riferimento espresso alla predetta legge di contabilità, non prevedono espressamente di intervenire sulla disciplina del contenuto proprio della legge di stabilità;
 
– “Revisione del sistema sanzionatorio” (Atto n. 183) –– assegnato alle Commissioni riunite Giustizia e Finanze della Camera dei Deputati e del Senato che hanno reso pareri favorevoli con numerose condizioni e osservazioni (Relatori On. Donatella Ferranti e On. Michele Pelillo del Gruppo PD e Sen. Giuseppe Luigi Cucca e Claudio Moscardelli del Gruppo PD).
Tra le condizioni poste si segnalano le seguenti:
–        “con riferimento agli articoli 5 (omessa dichiarazione), 10-bis (omesso versamento di ritenute certificate) e 10-ter (omesso versamento di IVA), sia individuata una più idonea qualificazione delle condotte omissive di versamenti o di ritenute e delle pene, laddove qualificate da strategie fraudolente non riconducibili a reali situazioni di crisi aziendale”;
–        “con riferimento agli articoli 7 e 8 dello schema, i quali modificano gli articoli 10-bis e 10-ter del decreto legislativo n. 74 del 2000, rispettivamente innalzando la soglia di non punibilità da cinquantamila euro a centocinquantamila euro per il reato di omesso versamento di ritenute certificate e elevando la soglia di punibilità del reato di omesso versamento dell’IVA da 50 mila a 250 mila euro per ciascun periodo di imposta, si provveda a uniformare le soglie di punibilità ivi previste, che appaiono ingiustificatamente diverse, rapportando anche la soglia di punibilità relativa all’omesso versamento dell’IVA a 150.000 euro”;
 
– “Misure per la revisione delle disciplina degli interpelli e del contenzioso tributario” (Atto n. 184) – assegnato alle Commissioni riunite Giustizia e Finanze della Camera dei Deputati nonché alla Commissione Finanze del Senato che hanno reso un parere favorevole con condizioni e osservazioni (Relatori On. Alfredo Bazoli e On. Francesco Bonifazi del Gruppo PD e Sen. Karl Zeller del Gruppo Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE).
Tra le osservazioni si segnalano le seguenti:
–        “al fine di ottemperare meglio ai principi di delega, unificando il più possibile le procedure di interpello, valuti il Governo l’opportunità di accorpare in un’unica categoria di interpelli quelli previsti dall’articolo 1, comma 1, capoverso articolo 11, comma 1, lettere a) e b), le cui procedure, peraltro, sono del tutto allineate”;
–        “nel caso di omessa presentazione di un interpello obbligatorio, vista la maggiore gravità, valuti il Governo l’opportunità di prevedere il divieto assoluto di disapplicazione della norma, in maniera tale che, in presenza di una norma che a fini antielusivi limita deduzioni, detrazioni etc., il contribuente abbia la facoltà di interpellare l’Agenzia delle entrate e, in caso di disaccordo rispetto alla posizione dell’Agenzia, possa comunque disattendere la risposta e difendersi in sede contenziosa (interpello non vincolante), prevedendo, invece, qualora il contribuente non presentasse interpello obbligatorio, una effettiva sanzione adeguata all’omissione, ad esempio una adeguata sanzione pecuniaria”;
 
– “Misure per la semplificazione e razionalizzazione delle norme in materia di riscossione” (Atto n. 185) –assegnato alle Commissioni Finanze della Camera dei Deputati e del Senato che hanno reso un parere favorevole con osservazioni (Relatori On. Paolo Petrini del Gruppo PD e Sen. Lucrezia Ricchiuti Gruppo PD).
Tra le osservazioni poste dalla Camera si segnalano le seguenti:
–        “con riferimento all’articolo 1 dello schema di decreto legislativo, il quale novella in più parti la vigente disciplina dell’istituto della sospensione legale della riscossione, valuti il Governo l’opportunità di rivedere il termine entro il quale il debitore può presentare la domanda di sospensione della riscossione, a pena di decadenza, e di non precludere la successiva proposizione del ricorso, da parte del debitore stesso, alle competenti autorità giudiziarie”;
–        “valuti il Governo l’opportunità di sopprimere il comma 5 dell’articolo 13 dello schema di decreto, il quale ripristina la previsione secondo cui gli interessi di mora si producono anche con riferimento alle sanzioni pecuniarie tributarie e agli interessi, ora esclusi dalla normativa vigente”;
–        “valuti il Governo l’opportunità di prevedere la possibilità, per il contribuente, di chiedere la rateizzazione delle somme dovute a titolo di secondo acconto ai fini IRPEF e IRES, nonché di prevedere in tale ambito anche la possibilità di chiedere una rateizzazione parziale, al fine di potenziare gli strumenti di flessibilità in tale ambito”;
–        “valuti il Governo l’opportunità di introdurre la possibilità di effettuare il pagamento della cartella di pagamento anche attraverso il modello F24, al fine di semplificare l’adempimento per i contribuenti”;
Tra le osservazioni poste dal Senato si segnala la seguente,ulteriore rispetto a quelle evidenziate anche nel parere della Camera: “si propone che la possibilità di ripartizione del pagamento delle somme iscritte a ruolo, con esclusione dei diritti di notifica possa essere concessa dall’agente di riscossione fino ad un massimo di settantadue rate solo se il contribuente documenta la temporanea situazione di obiettiva difficoltà indipendentemente dal valore delle somme iscritte a ruolo”.
 
Tali Schemi torneranno in Consiglio dei Ministri per l’approvazione e laddove il Governo non dovesse conformarsi alle indicazioni del Parlamento, dovrà essere trasmesso nuovamente alle Camere per il secondo parere (come previsto dall’art.1 della Legge di delega 23/2014).
 
Per i contenuti degli Schemi di decreto legislativo si veda precedente del 9 luglio 2015.
 
In allegato i pareri delle Commissioni Finanze e Giustizia della Camera dei Deputati e del Senato.
 
*****
 
 
Le Commissioni Finanze della Camera dei Deputati e del Senato hanno reso, inoltre, al Governo il secondo parere sullo Schema di decreto legislativo recante “Misure per la crescita e l’internazionalizzazione delle imprese” (Atto 161-bis – Relatori On. Giovanni Sanga e Sen. Maria Cecilia Guerra del Gruppo PD).
Il testo, infatti, dopo essere stato riesaminato dal Consiglio dei Ministri e riformulato con l’accoglimento di parte dei rilievi espressi dalle Commissioni parlamentari nel corso del primo esame, è stato inviato nuovamente in Parlamento con evidenziate, in apposite note preliminari agli Schemi, le condizioni ed osservazioni parlamentari non accolte dal Governo, con relativa motivazione come previsto dalla L. 23/2014.
 
In particolare, il Senato ha espresso parere favorevole con osservazioni e la Camera dei Deputati ha espresso un parere favorevole con una condizione sulla disposizione del testo recante un regime fiscale per favorire il rientro in Italia di lavoratori ad alta qualificazione.
 
Lo Schema tornerà in Consiglio dei Ministri per la definitiva approvazione.
 
Si veda precedente del 29 luglio 2015.
 
In allegato i pareri delle Commissioni Finanze della Camera dei Deputati e del Senato.

21656-Pareri sull’atto 161 bis.pdfApri

21656-Pareri sull’atto 185.pdfApri

21656-Pareri sull’atto 184.pdfApri

21656-Pareri sull’atto 183.pdfApri

21656-Pareri sull’atto 182.pdfApri

21656-Pareri sull’atto 181.pdfApri
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