L’Aula della Camera dei Deputati ha licenziato definitivamente, in seconda lettura, il disegno di legge di conversione del DL 78/2015 recante “Disposizioni urgenti in materia di enti territoriali” (DDL 3262/C – Relatori On. Antonio Misiani del Gruppo parlamentare PD), con la votazione di fiducia sul testo approvato dalla Commissione Bilancio, identico a quello trasmesso dal Senato.
E’ stata, in particolare, confermata la disposizione, richiesta ed auspicata dall’ANCE (si veda al riguardo la notizia di “Interventi” del 16 luglio u.s.), ed introdotta nel corso dell’esame in prima lettura, “in materia di economia legale” (art. 11-bis). Al riguardo, viene disposta, in relazione all’art. 29 del Dl 90/2014 che prevede l’obbligo per le pubbliche amministrazioni di acquisire la documentazione antimafia, relativa alle imprese operanti nei settori ad alto rischio di infiltrazione mafiosa, consultando gli elenchi, istituiti presso ciascuna prefettura, delle imprese operanti nei settori per le quali è escluso il tentativo di infiltrazione mafiosa, la proroga – fino all’attivazione della Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia (prevista dal Dlgs 159/2011 – Codice antimafia) – del comma 2 della citata disposizione. La stessa prevede una disciplina transitoria in base alla quale, entro 12 mesi dall’entrata in vigore del decreto-legge 90 (termine scaduto), le stazioni appaltanti possono – nei settori a rischio – procedere all’affidamento di contratti o all’autorizzazione di subcontratti previo accertamento della presentazione della richiesta di iscrizione alla white list.
Confermate, altresì, le disposizioni che riproducono gli artt. 1 e 2 del Dl 92/2015 in corso di esame alla Camera, volte a modificare l’art. 183 del Dlgs 152/2006, relativamente alle definizioni di “produttore di rifiuti”, “raccolta” e “deposito temporaneo” di cui alle lettere f), o) e bb) e l’art. 29 del Dlgs 46/2014 sulla disciplina transitoria dei procedimenti per il rilascio o l’adeguamento dell’autorizzazione integrata ambientale (AIA), al fine di consentire la prosecuzione dell’esercizio delle installazioni, nelle more della chiusura dei procedimenti autorizzativi da parte delle competenti autorità regionali. Viene, altresì, integrato l’articolo 1 del disegno di legge di conversione, disponendo l’abrogazione degli articoli 1 e 2 del suddetto DL 92/2015 e disposta la validità degli atti e dei provvedimenti adottati sulla sua base.
Riguardo la definizione di “produttore di rifiuti”, di cui al predetto art. 183, comma 1, del Dlgs 152/2006, è stato accolto come raccomandazione l’ordine del giorno 9/3262/164 (a firma dell’On. Piso dell’Area Popolare (NCD-UDC), volto a recepire la proposta ANCE (si veda al riguardo la notizia di “Interventi” del 16 luglio u.s.), in merito all’interpretazione della norma del provvedimento (art. 11 comma 6). Questo al fine di chiarire che l’imputazione di responsabilità vada in primis riferita al produttore materiale dei rifiuti e, solo nel caso in cui l’Autorità procedente lo ritenga opportuno, al soggetto al quale sia giuridicamente imputabile l’attività.
Le ulteriori disposizioni riguardano, in particolare:
-misure per la revisione del patto di stabilità interno e il pagamento dei debiti commerciali per il 2015;
-modalità di utilizzo, per gli enti locali, delle risorse derivanti da operazioni di rinegoziazione dei mutui;
-istituzione di zone franche urbane nei territori dell’Emilia colpiti dall’alluvione del 17 gennaio 2014 e nei comuni colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012;
-proroga del termine di scadenza dello stato di emergenza derivante dagli eventi sismici che si sono verificati nel maggio 2012 nei territori di Lombardia Veneto ed Emilia Romagna;
-misure per la ricostruzione in Abruzzo colpito dal sisma del 6 aprile 2009;
-programma di bonifica ambientale del comprensorio Bagnoli-Coroglio.
In allegato l’ordine del giorno 9/3262/164
21641-Ordine del giorno 9-3262-164.pdfApri