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Nel provvedimento che disciplina,tra l’altro,il potere di ordinanza in deroga e le misure di ripristino di opere e infrastrutture pubbliche danneggiate previsti tra i criteri di delega l’esclusione dall’azione di protezione civile degli interventi per eventi programmati o programmabili in tempo utile e semplificazioni amministrative nelle emergenze

Archivio, Governo e Parlamento

DDL delega di riordino della normativa di protezione civile: primo via libera dalla Camera

25 Settembre 2015
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L’Aula della Camera dei Deputati ha licenziato, in prima lettura, il disegno di legge recante “Delega al Governo per il riordino delle disposizioni legislative in materia di sistema nazionale e coordinamento della protezione civile” (DDL 2607/C – Relatrice l’On. Raffaella Mariani del Gruppo parlamentare PD), con alcune modifiche al testo di iniziativa parlamentare, alcune delle quali recepiscono quanto auspicato dall’ANCE (si veda, al riguardo, notizia di “Interventi” del 17 luglio 2015).
 
Tra le principali misure previste nel testo come modificato si segnalano le seguenti:
 
Viene delegato il Governo ad adottare, entro nove mesi dalla data di entrata in vigore del provvedimento, uno o più decreti legislativi di ricognizione, riordino, coordinamento, modifica e integrazione delle disposizioni legislative vigenti che disciplinano il Servizio nazionale della protezione civile e le relative funzioni.
Tra gli ambiti oggetto della delega, specificatamente indicati, si evidenziano i seguenti:
–      disciplina dello stato di emergenza e previsione del potere di ordinanza in deroga alle norme vigenti, nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento e della normativa europea;
–      previsione, anche sulla base di apposite norme speciali, di specifiche modalità di intervento del Servizio nazionale di protezione civile volte a garantire l’effettività delle relative misure e stabilirne l’efficacia limitata alla durata della situazione di emergenza stessa, prevedendo trasparenti procedure di verifica successiva, in relazione, tra l’altro, alle procedure di acquisizione di lavori, servizi e forniture e alla gestione dei rifiuti, delle macerie e delle terre e rocce da scavo prodotte in condizioni di emergenza;
–      disciplina delle procedure finanziarie e contabili che devono essere applicate da parte dei commissari delegati titolari di contabilità speciale e dei relativi obblighi di rendicontazione, delle procedure di controllo successivo e del subentro delle amministrazioni competenti in via ordinaria nei rapporti giuridici attivi e passivi sorti durante la gestione, nei procedimenti contenziosi e nelle attività pre-contenziose instaurati durante lo stato d’emergenza e in relazione ad esso, anche prevedendo riduzioni degli obiettivi del patto di stabilità interno per le amministrazioni interessate;
–      disciplina delle misure per rimuovere gli ostacoli alla ripresa delle normali condizioni di vita nelle aree colpite dagli eventi calamitosi consistenti in interventi strutturali e non strutturali di prevenzione e di ripristino dei territori, delle opere e delle infrastrutture pubbliche e di interesse pubblico danneggiate, comprese quelle strategiche, di riduzione del rischio residuo e delle altre misure per favorire il superamento dello stesso anche prevedendo eventuali forme di microcredito agevolato ed esclusione dell’applicabilità delle suddette misure agli edifici abusivi danneggiati o distrutti.
 
Viene, inoltre, previsto che i decreti legislativi delegati sono emanati nel rispetto dei principi e criteri direttivi specificatamente indicati tra cui:
–      identificazione delle tipologie dei rischi per i quali si esplica l’azione di protezione civile, fermo restando che non rientrano nell’azione di protezione civile gli interventi per eventi programmati o programmabili in tempo utile che possano determinare criticità organizzative (come richiesto dall’ANCE – vedi sopra);
–      raccordo delle attività di pianificazione in materia di protezione civile svolte ai diversi livelli con quelle di valutazione ambientale e di pianificazione territoriale nei diversi ambiti e di pianificazione strategica;
–      introduzione di appositi strumenti di semplificazione volti alla riduzione degli adempimenti amministrativi durante la fase di emergenza e di superamento dell’emergenza.
 
Viene, altresì, disposto che i suddetti decreti legislativi definiscono, inoltre, i criteri da seguire per l’adozione, entro due anni dalla data di entrata in vigore degli stessi, di eventuali modifiche e integrazioni dei provvedimenti di attuazione, con particolare riferimento alle direttive del Presidente del Consiglio dei Ministri.
 
Viene, altresì, definita la procedura per l’adozione dei suddetti decreti legislativi. Nello specifico, viene stabilito che gli stessi sono adottati su proposta del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro dell’Ambiente e con gli altri ministri interessati previa acquisizione dei pareri da parte del Consiglio di Stato e delle Commissioni parlamentari competenti che si pronunciano, rispettivamente, entro 30 e 45 giorni dalla trasmissione. Qualora uno o più decreti attuativi determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al proprio interno, i decreti legislativi dai quali derivano nuovi o maggiori oneri sono emanati solo successivamente o contestualmente all’entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti risorse finanziarie.
 
Nel corso dell’esame in Aula sono stati accolti come raccomandazione numerosi ordini del giorno tra cui:
– n.1 riformulato, primo firmatario On. Pellegrino (SEL) che impegna il Governo, tra l’altro, a “stanziare, compatibilmente con i vincoli di bilancio già dalla prossima legge di stabilità, congrue risorse a favore della protezione civile e del Fondo per le emergenze;
-“nell’ambito delle politiche infrastrutturali, a dare effettiva priorità e la necessaria accelerazione, in accordo con le Regioni, agli interventi e alle opere finalizzate alla difesa del suolo e al contrasto al dissesto idrogeologico”;
 
– n. 20, primo firmatario On. Braga (PD) che impegna il Governo “ad individuare, nell’ambito dei prossimi provvedimenti, e nei limiti dei vincoli di bilancio, le risorse necessarie per fare fronte ai danni occorsi al patrimonio privato ed alle attività economiche e produttive, in attuazione della lettera e) del comma 2 dell’articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e successive modificazioni, integrando annualmente la dotazione del Fondo per le emergenze nazionali, determinata ai sensi dell’articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, di un importo espressamente finalizzato allo scopo”.
 
Il disegno di legge passa ora alla lettura del Senato.
 
Si allegano gli ordini del giorno accolti.

22050-OdG accolto (n.20).pdfApri

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