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Sono tornati all’esame delle Commissioni Finanze, gli Schemi di DLgs attuativi della L. 23/2014,su: revisione del sistema sanzionatorio; interpello e contenzioso tributario; agenzie fiscali; evasione fiscale; riscossione; rinviati alle Camere, come previsto dalla legge delega, per il secondo parere al Governo.

Archivio, Governo e Parlamento

Delega fiscale: secondo esame del Parlamento sugli Schemi attuativi

16 Settembre 2015
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Sono tornati all’attenzione delle Commissioni Finanze della Camera dei Deputati e del Senato per il secondo parere al Governo, come previsto dall’art. 1, c.7, della L. 23/2014 (c.d. “Delega fiscale”), gli Schemi di decreto legislativo recanti:
– “Misure per la revisione della disciplina dell’organizzazione delle Agenzie fiscali” (Atto n. 181 bis – Relatori On. Maurizio Bernardo del Gruppo AP e Sen. Maria Cecilia Guerra del Gruppo PD) – assegnato alle Commissioni Finanze della Camera dei Deputati e del Senato;
 – “Norme in materia di stima e monitoraggio dell’evasione fiscale e in materia di monitoraggio e riordino delle disposizioni in materia di erosione fiscale” (Atto n. 182 bis– Relatori On. Marco Di Maio del Gruppo PD e Sen. Mauro Maria Marino del Gruppo PD) – assegnato alle Commissioni Finanze della Camera dei Deputati e del Senato;
 – “Revisione del sistema sanzionatorio” (Atto n. 183 bis – Relatori On. Donatella Ferranti e On. Michele Pelillo del Gruppo PD e Sen. Giuseppe Luigi Cucca e Sen. Claudio Moscardelli del Gruppo PD) – assegnato alle Commissioni riunite Giustizia e Finanze della Camera dei Deputati e del Senato;
 – “Misure per la revisione delle disciplina degli interpelli e del contenzioso tributario” (Atto n. 184 bis – Relatori On. Alfredo Bazoli e On. Francesco Bonifazi del Gruppo PD e Sen. Karl Zeller del Gruppo Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE) – assegnato alle Commissioni riunite Giustizia e Finanze della Camera dei Deputati nonché alla Commissione Finanze del Senato;
 – “Misure per la semplificazione e razionalizzazione delle norme in materia di riscossione” (Atto n. 185 bis – Relatori On. Paolo Petrini del Gruppo PD e Sen. Lucrezia Ricchiuti Gruppo PD) – assegnato alle Commissioni Finanze della Camera dei Deputati e del Senato.
I testi, dopo essere stati riesaminati dal Consiglio dei Ministri e riformulati con l’accoglimento di parte dei rilievi espressi dalle Commissioni parlamentari nel corso del primo esame (si veda, al riguardo, la notizia del 6 agosto 2015), sono stati inviati nuovamente in Parlamento con evidenziate, in apposite note preliminari agli Schemi, le condizioni ed osservazioni parlamentari accolte o non accolte dal Governo.
Tra le novità introdotte accogliendo le indicazioni contenute nei pareri parlamentari, si evidenziano, in particolare, le seguenti (come anche segnalate nel comunicato Consiglio dei Ministri del 4 settembre u.s):
 
Agenzie fiscali –Atto 181 bis
Il D.Lgs prevede la revisione dell’organizzazione delle agenzie fiscali, a 15 anni dalle loro istituzione, in funzione del potenziamento dell’efficienza dell’azione amministrativa e della razionalizzazione della spesa. È previsto il riassetto dei servizi di assistenza, consulenza e controllo per facilitare gli adempimenti tributari.
Nel testo rinviato alle Camere, al fine di collegare le modalità con cui deve essere effettuato il monitoraggio e le valutazioni richieste al Dipartimento delle Finanze, con quelle previste dal  decreto attuativo in materia di stima e monitoraggio dell’evasione fiscale e in materia di monitoraggio e riordino delle disposizioni in materia di erosione fiscale (182 bis, vedi sotto), viene previsto che si faccia ricorso, relativamente ai dati pertinenti, al rapporto sui risultati conseguiti in materia di misure di contrasto dell’evasione fiscale e contributiva che il Governo deve redigere annualmente e presentare in Parlamento.  
E’ stata, altresì, stralciata,  la norma sui concorsi per il dirigenti in quanto la stessa è confluita nel dl enti locali, già approvato dal Parlamento e in vigore dal 15 agosto 2015.
 
Evasione fiscale – Atto 182 bis
Il D.Lgs prevede il monitoraggio e la revisione delle cosiddette “spese fiscali” e la rilevazione dell’evasione fiscale e contributiva e dei risultati conseguiti nell’azione di contrasto, con l’inserimento delle relative attività in modo sistematico nelle procedure di bilancio.
Nel testo rinviato alle Camere è stato precisato che le spese fiscali (tax expenditure) per le quali siano trascorsi cinque anni dalla entrata in vigore, sono oggetto di specifiche proposte di eliminazione, riduzione, modifica o conferma. Riguardo al monitoraggio dell’evasione fiscale, viene disposto che il relativo Rapporto annuale del Governo al Parlamento venga presentato come documento autonomo rispetto alla Nota di aggiornamento al Documento di economia e finanza.
 
Sistema sanzionatorio – Atto 183 bis
Il D.Lgs modifica il sistema sanzionatorio penale e amministrativo secondo il principio della proporzionalità rispetto alla gravità dei comportamenti, distinguendo i comportamenti che, seppure illeciti, sono comunque privi di elementi fraudolenti e rendendo più severe le sanzioni penali in caso di comportamenti fraudolenti.
Nel testo rinviato alle Camere viene precisato che il nuovo regime penale si applica subito dall’entrata in vigore del provvedimento, mentre il nuovo regime delle sanzioni amministrative si applica dal primo gennaio 2017 e viene prevista, per l’omessa dichiarazione, l’introduzione della norma che aumenta la pena per il sostituto di imposta, elevata da un minimo di un anno ad un massimo di 3 anni, a un minimo di un anno e messo ad un massimo di 4 anni.
 
Interpelli e contenzioso tributario -184 bis
Il D.Lgs  riforma l’istituto dell’interpello, nell’ambito delle misure volte al rafforzamento della cooperazione tra amministrazione e contribuenti. Nel testo come modificato vengono individuate quattro categorie di interpello: ordinario, probatorio, anti abuso, disapplicativo. Viene prevista una riduzione dei tempi di risposta per gli appelli ordinari (da 120 giorni a 90 giorni) e un riconoscimento della certezza dei tempi di risposta (fissati in 120 giorni) per tutte le altre tipologie. Viene, inoltre, introdotta la regola del silenzio-assenso, per cui qualora una risposta non pervenga entro il termine previsto diventa valida la soluzione prospettata dal contribuente. La risposta all’interpello, scritta e motivata, vincola l’amministrazione finanziaria con esclusivo riferimento alla questione trattata e limitatamente al richiedente.
Riguardo al contenzioso tributario, viene prevista l’immediata esecutività delle sentenze aventi ad oggetto l’impugnazione di un atto impositivo, oppure un’azione di restituzione di tributi in favore del contribuente, nonché di quelle emesse su ricorso della parte avverso gli atti relativi alle operazioni catastali.
 Viene, inoltre, potenziato lo strumento della mediazione che attualmente riguarda solo gli atti posti in essere dall’Agenzia delle Entrate con valore non superiore ai 20.000 euro. Il reclamo finalizzato alla mediazione si applica a tutte le controversie, indipendentemente dall’ente impositore, comprese quindi quelle degli enti locali. Il reclamo viene esteso anche alle controversie catastali (classamento, rendite, ecc.) che a causa del valore indeterminato ne sarebbero state escluse. Dal punto di vista soggettivo il reclamo è esteso a Equitalia e ai concessionari della riscossione. Viene, altresì, disposto che lo strumento della conciliazione si applica anche al giudizio di appello (non solo alle cause di primo grado). La tutela cautelare viene estesa a tutte le fasi del processo tributario.
 
Riscossione -185 bis
Il D.Lgs è volto ad istituire un sistema di riscossione che favorisca l’adempimento spontaneo da parte dei contribuenti, anche attraverso forme di rateizzazione più ampie e vantaggiose. Nel testo bis, vengono previsti, tra l’altro:
– l’eliminazione della norma che prevedeva, in caso di rateizzazione delle somme iscritte a ruolo, il pagamento ‘’degli interessi sugli interessi’’(anatocismo) e gli interessi sulle sanzioni;
– l’elevazione da 5 a 7 giorni del ritardo di versamento che rientra nel ‘lieve inadempimento’ e non porta quindi alla decadenza dal beneficio della rateizzazione.
 -l’inserimento di una norma transitoria che garantisce il vecchio regime per i ruoli consegnati fino al 31 dicembre 2015. Viene poi previsto che nel passaggio tra il vecchio e il nuovo regime sia garantito ad Equitalia il pareggio di bilancio con la differenza a carico degli ordinari stanziamenti del bilancio dell’Agenzia delle Entrate (fino ad un massimo di 40 milioni nel 2016, fino a 45 milioni nel  2017, fino a 40 milioni nel 2018).
 
Gli Schemi dopo l’espressione del secondo parere delle Commissioni parlamentari, da rendersi entro il prossimo 19 settembre, torneranno al Consiglio dei Ministri per la definitiva approvazione.
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