Il DL 92/2015, assegnato alle Commissioni Ambiente e Attività produttive della Camera dei Deputati, (DDL 3210/C – Relatori l’On. Enrico Borghi e l’On. Lorenzo Basso, entrambi del Gruppo parlamentare PD) è decaduto lo scorso 2 settembre senza essere convertito in legge nel termine costituzionale di sessanta giorni.
Le Commissioni, presso le quali erano stati formalizzati gli emendamenti poco prima della pausa estiva dei lavori parlamentari, non hanno più proseguito i lavori essendo i contenuti del provvedimento già confluiti in altri due decreti legge. Nello specifico, gli articoli 1 e 2, relativi, rispettivamente, alla modifica della disciplina in materia di gestione dei rifiuti di cui all’art. 183 del D.Lgs 152/2006, relativamente alle definizioni di “produttore di rifiuti”, “raccolta” e “deposito temporaneo” e alla modifica dell’articolo 29 del Dlgs 46/2014 sulla disciplina transitoria riguardante i procedimenti per il rilascio o l’adeguamento dell’autorizzazione integrata ambientale (AIA), al fine di consentire la prosecuzione dell’esercizio delle installazioni, nelle more della chiusura dei procedimenti autorizzativi da parte delle competenti autorità regionali, sono stati trasfusi nel DL 78/2015 sugli enti territoriali (L.125/2015).
L’articolo 3 del testo, volto a consentire la prosecuzione dell’esercizio dell’attività di impresa in stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale sottoposti a provvedimento giudiziale di sequestro di beni, come già previsto dall’art.1, comma 4, del DL 207/2012, convertito dalla L.231/2012, quando lo stesso si riferisca ad ipotesi di reato inerenti la sicurezza dei lavoratori (ILVA), è stato, invece, inserito nel DL 83/2015 inmateria fallimentare (L.132/2015).
Nella legge di conversione dei suddetti decreti legge è prevista, altresì, la salvaguardia degli effetti prodotti dal decreto legge decaduto.