L’art. 1, commi 431 – 434 della Legge 190/2014 (Legge di stabilità per il 2015), allo scopo di ridurre nelle aree urbane degradate i fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale, nonché di migliorare la qualità del decoro urbano e del tessuto sociale ed ambientale, ha previsto la possibilità per i comuni di elaborare progetti di riqualificazione da trasmettere alla Presidenza del Consiglio entro il 30 novembre p.v. (vedi
Piano per le periferie e rifiuti: convertito il Decreto Legge “Enti locali”), che una volta selezionati ed approvati andranno a costituire il cd. «Piano per le periferie».
I Comuni interessati dovranno predisporre ed inviare i progetti secondo le modalità e le procedure stabilite da un apposito bando, da approvarsi con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (su proposta del Ministro delle infrastrutture, di concerto con i Ministri dell’economia e dei beni culturali) che doveva essere emanato entro il 31 marzo scorso.
Lo schema di bando è stato finalmente predisposto e dovrebbe essere varato nei prossimi giorni, una volta acquisito il parere favorevole delle Regioni e dei Comuni.
Nel bando sono indicati, tra l’altro:
– le caratteristiche dei promotori e cioè i comuni che abbiano nel loro territorio la presenza di aree urbane degradate e delle “aree urbane degradate” (art. 2);
– le tipologie e le caratteristiche degli interventi di riqualificazione che si intendono realizzare (art. 3);
– le modalità di presentazione delle domande (art. 4);
– la documentazione che i comuni devono allegare alle domande, compresa una dichiarazione circa l’esistenza di eventuali finanziamenti pubblici e/o privati con l’indicazione della somma finanziata (art. 4);
– le caratteristiche dei progetti (da elaborarsi almeno a livello di progetto definitivo secondo quanto previsto dall’art. 93 del D.lgs. 163/2006 e accompagnati dalla dichiarazione di immediata cantierabilità) (art. 4);
– i criteri che l’apposito Comitato di valutazione, istituito presso la Presidenza del Consiglio, seguirà per la selezione dei progetti (la riduzione di fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale, il miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale ed ambientale, la tempestiva esecutività degli interventi, la capacità di coinvolgimento di soggetti e finanziamenti pubblici e privati e di attivazione di un effetto moltiplicatore del finanziamento pubblico nei confronti degli investimenti privati) e l’attribuzione dei relativi punteggi (art. 6).
Gli interventi ritenuti ammissibili sono inseriti nella graduatoria per la formazione del Piano (art. 7) e sono individuati con uno o più decreti del Presidente del Consiglio al fine della successiva stipula di convenzioni o accordi di programma con i comuni promotori. Gli accordi di programma o le convenzioni definiscono altresì (art. 8):
· i soggetti partecipanti alla realizzazione dei progetti;
· le risorse finanziarie necessarie, pubbliche o private, comprese quelle a valere sul Fondo per l’attuazione del Piano per le periferie (e cioè, in base all’art. 1, comma 434 della Legge 190/2014, 50 milioni/€ per il 2015 e 75 milioni/€ per ciascuno degli anni 2016 e 2017);
· le modalità di coinvolgimento di soggetti e finanziamenti privati che devono comunque essere scelti attraverso procedure di evidenza pubblica;
· i tempi di attuazione degli interventi;
· le modalità di monitoraggio degli interventi;
· le modalità di verifica delle condizioni ai fini dell’eventuale revoca dei finanziamenti in caso di inerzia.
Gli interventi inseriti nel Piano sono finanziati, in ordine di graduatoria, fino al limite di capienza del Fondo per ciascun esercizio finanziario 2015, 2016 e 2017 per le risorse finanziarie indicate nel cronoprogramma per ciascun anno, al netto delle risorse provenienti da enti pubblici o privati (art. 9).
In allegato lo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri e di bando