E’ stato assegnato alle Commissioni Industria del Senato e Attività Produttive della Camera dei Deputati – per l’espressione del parere al Governo da rendersi entro il 18 ottobre p.v. – lo Schema di decreto legislativo recante “Disposizioni integrative al decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, di attuazione della direttiva 2012/27/UE sull’efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE” (Atto 201 – Relatori rispettivamente Sen. Salvatore Tomaselli del gruppo parlamentare PD e l’On.le Gianluca Benamati gdel ruppo parlamentare PD) approvato nella seduta del Consiglio dei Ministri dell’11 giugno u.s.
Il provvedimento è volto sanare i rilievi evidenziati dalla Commissione Europea (e appositamente riportati nella Relazione AIR allegata al decreto), nella procedura di infrazione n. 2014/2284, per l’incompleto recepimento nell’ordinamento giuridico italiano della direttiva 2012/27/UE sull’efficienza energetica.
In particolare nel testo che reca disposizioni integrative al quadro di misure già esistenti per la promozione e il miglioramento dell’efficienza energetica concorrendo al conseguimento dell’obiettivo nazionale di risparmio energetico, sono previste, tra l’altro, le seguenti misure:
-viene integrato l’articolo 2 del Dlgs 102/2014, al fine di inserire tra le definizioni: le nozioni di “aggregatore” e di “audit energetico o diagnosi energetica”;
-viene modificato l’articolo 6 del Dlgs 102/2014 al fine di prevedere che il rispetto dei requisiti minimi di efficienza energetica per gli immobili da acquistare o da acquisire in locazione da parte delle pubbliche amministrazioni, ovvero da acquisire in locazione finanziaria sia verificato attraverso l’attestato di prestazione energetica di cui all’articolo 6 del Dlgs 192/2005;
-viene modificato l’articolo 7 del Dlgs 102/2014 al fine, in particolare, di prevedere che nel calcolo dell’obiettivo nazionale di risparmio energetico, da conseguire al 2020, si applicano le specifiche modalità previste dall’art. 7, comma 2, lett. a) e d) d ella direttiva 2012/27/UE;
-viene modificato l’art. 9 del Dlgs 102/2014, dedicato alle misure di semplificazione delle procedure amministrative in materia di efficienza energetica, per perfezionare l’attuazione dell’articolo 19 della predetta direttiva, prevedendo esplicitamente che lo Stato, le Regioni e gli Enti Locali favoriscano l’eliminazione di qualsiasi ostacolo, regolamentare e non, all’efficienza energetica. A tal fine gli enti si adoperano per la massima semplificazione delle procedure amministrative, adottano orientamenti e comunicazioni interpretative, promuovono la diffusione delle informazioni utili allo scopo;
-viene modificato l’art. 14 del Dlgs 102/2014 in materia di misurazione e fatturazione dei consumi energetici, con particolare riferimento alle informazioni che devono essere fornite ai clienti finali e alla ripartizione dei costi dei servizi di fatturazione. In tale ambito, viene previsto in particolare la gratuità delle operazioni di ripartizione dei costi relativi alle informazioni sulla fatturazione per il consumo individuale di riscaldamento e raffreddamento nei condomini e negli edifici polifunzionali.
Dopo l’espressione dei pareri parlamentari il provvedimento tornerà al Consiglio dei Ministri per la definitiva approvazione.