L’Aula della Camera dei Deputati ha licenziato, in prima lettura, il disegno di legge di iniziativa governativa recante “Legge annuale per il mercato e la concorrenza” (DDL 3012/C Relatori, rispettivamente, l’On. Silvia Fregolent e l’On. Andrea Martella entrambi del Gruppo PD), con modifiche al testo iniziale, alcune delle quali recepiscono quanto auspicato dall’ANCE nel corso dell’audizione presso le Commissioni riunite Finanze e Attività produttive (si veda, al riguardo, notizia di “Interventi” del 16 giugno 2015).
Tra le principali novità introdotte in corso d’esame si segnalano, in particolare, le seguenti:
-Con riferimento alle norme del testo di modifica del Dlgs 252/2005 recante “Disciplina delle forme pensionistiche complementari”, è stata soppressa la possibilità dei fondi negoziali di raccogliere sottoscrizioni anche tra i lavoratori appartenenti a categorie professionali diverse da quella di riferimento nonché la piena facoltà di portabilità per i lavoratori dei propri contributi pensionistici, non più sottoposta ai limiti e alle modalità stabilite dai contratti o accordi collettivi, anche aziendali.
Viene, inoltre, ripristinato a 5 anni (rispetto ai 10 previsti dal testo) l’anticipo massimo dell’erogazione delle prestazioni pensionistiche rispetto ai requisiti per l’accesso alle prestazioni nel regime obbligatorio di appartenenza e i regolamenti delle forme pensionistiche complementari possono innalzare l’anticipo fino ad un massimo di dieci anni. In caso di anticipazione le prestazioni pensionistiche possono essere erogate, su richiesta dell’aderente e in forma di rendita temporanea, fino al requisito di accesso alle prestazioni nel regime obbligatorio.
Viene, altresì, disposto che, al fine di aumentare l’efficienza delle forme pensionistiche complementari collettive, il Ministro del Lavoro, di concerto con il Ministro dello Sviluppo economico ed il Ministro dell’Economia e delle finanze, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento, convoca un tavolo di consultazione cui partecipano le organizzazioni sindacali e le rappresentanze datoriali maggiormente rappresentative in ambito nazionale, la COVIP nonché esperti della materia previdenziale, finalizzato ad avviare un processo di riforma delle medesime forme pensionistiche secondo le linee guida specificatamente indicate.
(art.15)
Vengono previste misure per la razionalizzazione della rete di distribuzione dei carburanti concernenti, tra l’altro, le procedure di dismissione degli impianti che chiuderanno entro tre anni dalla data di entrata in vigore del provvedimento. In tali casi, sono previste procedure semplificate di dismissione, che consistono nello smantellamento delle attrezzature fuori terra, nella rimozione dei fondami e degli eventuali prodotti residui presenti nei serbatoi, nella messa in sicurezza delle strutture interrate e, se necessario a causa di una contaminazione, nell’esecuzione di indagini ambientali e nella bonifica del sito in caso di accertata contaminazione. La rimozione delle strutture interrate dovrà essere effettuata dai titolari degli impianti in caso di riutilizzo dell’area.
(art.22bis)
Vengono introdotte modifiche ai commi da 63 a 66 della L. 147/2013 (Legge di Stabilità 2014) sull’obbligo di deposito su conto corrente dedicato da parte dei notai dell’intero prezzo o corrispettivo, di contratti di trasferimento della proprietà o di trasferimento, costituzione od estinzione di altro diritto reale su immobili o aziende prevedendo, in particolare, che tale obbligo operi solo se in tal senso richiesto da una delle parti.
(art.27)
E’ stata soppressa la disposizione che prevedeva una disciplina speciale per le compravendite immobiliari relative a beni immobili destinati ad uso non abitativo di valore catastale inferiore a 100.000 euro (nonché per la donazione, la costituzione o la modificazione di diritti su tali beni). In particolare, l’autenticazione delle sottoscrizioni dei relativi atti poteva essere effettuata anche da parte di avvocati abilitati al patrocinio purché muniti di copertura assicurativa almeno pari al valore del bene dichiarato nell’atto.
Nell’ambito delle misure contenute nel testo sullo svolgimento di attività professionali in forma associata viene previsto che, con riferimento ai contratti stipulati a decorrere dalla data di entrata in vigore del provvedimento, le società di ingegneria sono tenute a stipulare una polizza di assicurazione per la copertura dei rischi derivanti dalla responsabilità civile conseguente allo svolgimento delle attività professionali dedotte in contratto e a garantire che tali attività siano svolte da professionisti, nominativamente indicati, iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali. L’Autorità Nazionale Anticorruzione provvede alla pubblicazione, sul proprio sito internet, dell’elenco delle suddette società.
(art.31)
Il disegno di legge passa ora alla lettura del Senato.
Per i contenuti del provvedimento come emanato dal Governo si veda precedente dell’11 maggio 2015.