L’Aula del Senato ha licenziato, in terza lettura, in prima deliberazione, il disegno di legge costituzionale recante “Disposizioni per il superamento del bicameralismo paritario, la riduzione del numero dei parlamentari, il contenimento dei costi di funzionamento delle istituzioni, la soppressione del CNEL e la revisione del Titolo V della parte II della Costituzione “ (DDL 1429-B/S, Presidente Relatrice la Sen. Anna Finocchiaro del Gruppo parlamentare PD), con modifiche rispetto al testo trasmesso dalla Camera dei Deputati.
Tra i contenuti del testo approvato si evidenziano, tra l’altro:
FUNZIONI DELLE CAMERE
Il Parlamento si compone della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica.
La Camera dei Deputati è titolare del rapporto di fiducia con il Governo ed esercita la funzione di indirizzo politico, la funzione legislativa e quella di controllo dell’operato del Governo. Il Senato della Repubblica rappresenta le istituzioni territoriali, concorre alla funzione legislativa nei casi e secondo le modalità stabiliti dalla Costituzione (vedi dopo) ed esercita la funzione di raccordo tra lo Stato, e gli altri enti costitutivi della Repubblica e tra questi e l’Unione europea. Partecipa alle decisioni dirette alla formazione e all’attuazione degli atti normativi dell’Unione europea, concorre alla valutazione delle politiche pubbliche e dell’attività delle pubbliche amministrazioni, nonché alla verifica dell’attuazione delle leggi dello Stato.
COMPOSIZIONE ED ELETTIVITÀ DEL SENATO
Il Senato è composto da novantacinque senatori rappresentativi delle istituzioni territoriali e da cinque senatori che possono essere nominati dal Presidente della Repubblica. Resta confermata l’elettività indiretta dei senatori. I Consigli regionali e i Consigli delle Province autonome di Trento e di Bolzano eleggono, con metodo proporzionale, i senatori fra i propri componenti e, nella misura di uno per ciascuno, fra i sindaci dei comuni dei rispettivi territori. Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a due; ciascuna delle Province autonome di Trento e di Bolzano ne ha due. La ripartizione dei seggi tra le Regioni si effettua in proporzione alla loro popolazione.
La durata del mandato dei senatori coincide con quella degli organi delle istituzioni territoriali dai quali sono stati eletti, in conformità alle scelte espresse dagli elettori per i candidati consiglieri in occasione del rinnovo in occasione del rinnovo dei medesimi organi.
Vengono, altresì, previste apposite norme operative per le modalità elettive e di ripartizione dei seggi, in sede di prima applicazione. In particolare, per l’elezione del Senato della Repubblica, nei Consigli regionali e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, ogni consigliere può votare per una sola lista di candidati, formata da Consiglieri e da sindaci dei rispettivi territori. Al fine dell’assegnazione dei seggi a ciascuna lista di candidati si divide il numero dei voti espressi per il numero dei seggi attribuiti e si ottiene il quoziente elettorale. Si divide poi per tale quoziente il numero dei voti espressi in favore di ciascuna lista di candidati. I seggi sono assegnati a ciascuna lista di candidati in numero pari ai quozienti interi ottenuti.
Viene, altresì, previsto un termine dei 6 mesi entro cui approvare la legge (prevista dall’art. 57 sesto comma della Costituzione) che regola le modalità di attribuzione dei seggi e di elezione dei membri del Senato della Repubblica tra i consiglieri e i sindaci, decorrente dalla data di entrata in vigore del provvedimento di riforma costituzionale.
PROCEDIMENTO LEGISLATIVO
La funzione legislativa è affidata alla Camera dei Deputati, salvo determinati casi in cui la stessa è esercitata collettivamente, tra cui: le leggi di revisione della Costituzione e le altre leggi costituzionali, leggi di attuazione delle disposizioni costituzionali in materia di referendum popolare e le altre forme di consultazione previste dall’art.71, le leggi che determinano l’ordinamento, la legislazione elettorale, gli organi di governo, le funzioni fondamentali dei Comuni e delle Città metropolitane e le disposizioni di principio sulle forme associative dei Comuni; la legge che stabilisce le norme generali, le forme e i termini della partecipazione dell’Italia alla formazione e all’attuazione della normativa e delle politiche dell’Unione europea; quella che determina i casi di ineleggibilità e di incompatibilità con l’ufficio di senatore; le leggi che autorizzano la ratifica dei trattati relativi alla appartenenza dell’Italia all’UE; l’ordinamento di Roma Capitale; le leggi di cui all’art.116, 3° comma Cost., che attribuiscono particolari forme di autonomia alle Regioni nelle materie relative, tra l’altro, a politiche attive del lavoro e istruzione e formazione professionale, tutela e valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici, ambiente e ecosistema, ordinamento sportivo, disposizioni generali e comuni sulle attività culturali e sul turismo e governo del territorio; le leggi che stabiliscono norme di procedura per l’attuazione e l’esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell’Unione europea da parte delle regioni, nonché quelle che disciplinano forme e casi della conclusione di accordi tra regione e stati o intese con enti territoriali di altri stati in materie di competenza regionale; le leggi sul patrimonio proprio di Comuni, Città metropolitane e Regioni e sul potere sostitutivo dello Stato nei confronti di organi di tali enti.
Ogni disegno di legge approvato viene trasmesso al Senato che, entro dieci giorni, su richiesta di un terzo dei suoi componenti, può disporre di esaminarlo. Nei trenta giorni successivi il Senato può deliberare proposte di modificazione del testo, sulle quali la Camera dei Deputati, entro i successivi venti giorni, si pronuncia in via definitiva. Qualora il Senato non disponga di procedere all’esame o sia inutilmente decorso il termine per deliberare, ovvero quando la Camera dei deputati si sia pronunciata in via definitiva, la legge può essere promulgata.
Per i disegni di legge che danno attuazione all’articolo 117, quarto comma Cost., in cui si prevede che la legge dello Stato può intervenire in materie non espressamente riservate alla legislazione esclusiva quando lo richieda la tutela dell’unità giuridica o economica della Repubblica ovvero la tutela dell’interesse nazionale (clausola di supremazia statale), l’esame del Senato è disposto nel termine di dieci giorni dalla data di trasmissione. La Camera dei Deputati può non conformarsi alle modificazioni proposte dal Senato solo pronunciandosi nella votazione finale a maggioranza assoluta dei suoi componenti.
Per i disegni di legge di bilancio, approvati dalla Camera dei Deputati, il termine per deliberare proposte di modifica da parte del Senato delle Autonomie è, invece, di 15 giorni dalla data di trasmissione.
I regolamenti parlamentari stabiliscono procedimenti abbreviati per i disegni di legge dei quali è dichiarata l’urgenza, nonché i casi e le forme in cui l’esame e l’approvazione dei disegni di legge sono deferiti a Commissioni (sedi deliberante e/o legislativa). Il disegno di legge può essere comunque rimesso all’Aula in qualsiasi momento se il Governo, o un decimo dei componenti della Camera, o un quinto dei componenti della Commissione lo richiedano.
Il Governo può chiedere alla Camera dei deputati di deliberare, entro 5 giorni dalla richiesta, che un disegno di legge, indicato come essenziale per l’attuazione del programma di governo, sia iscritto con priorità all’ordine del giorno e sottoposto alla votazione finale entro settanta giorni dalla richiesta.Tale termine può essere differito di non oltre quindici giorni, in relazione ai tempi di esame da parte della Commissione nonché alla complessità del disegno di legge. Con riferimento a tali disegni di legge i termini per il parere del Senato sono ridotti della metà.
L’iter dei disegni di legge di conversione di decreti legge ha inizio sempre alla Camera. L’esame è disposto dal Senato entro trenta giorni dalla loro presentazione alla Camera dei Deputati. Le proposte di modifica possono essere deliberate entro dieci giorni dalla data di trasmissione del testo, che deve avvenire, da parte della Camera, non oltre quaranta giorni dalla presentazione.
RIPARTIZIONE COMPETENZA LEGISLATIVA TRA STATO E REGIONI
Viene soppressa la potestà legislativa concorrente Stato-Regioni (introdotta dalla L. Cost. 3/2001).
Rientrano, quindi, tra le materie di potestà legislativa esclusiva dello Stato, in particolare:
– tutela e promozione della concorrenza; sistema valutario; sistema tributario e contabile dello Stato; armonizzazione dei bilanci pubblici; coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario; perequazione delle risorse finanziarie;
– norme sul procedimento amministrativo;
– giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa;
– disposizioni generali e comuni sull’istruzione; ordinamento scolastico; istruzione universitaria e programmazione strategica della ricerca scientifica e tecnologica;
– previdenza sociale, ivi compresa la previdenza complementare e integrativa; tutela e sicurezza del lavoro; politiche attive del lavoro; disposizioni generali e comuni sull’istruzione e formazione professionale;
– ordinamento, legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali dei Comuni, comprese le loro forme associative, e delle Città metropolitane;
– coordinamento statistico e informatico, oltre che dei dati, dei processi e delle relative infrastrutture e piattaforme informatiche dell’amministrazione statale, regionale e locale;
– tutela e valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici; ambiente ed ecosistema, disposizioni generali e comuni sulle attività culturali e sul turismo sulle attività culturali e sul turismo;
– disposizioni generali e comuni sul governo del territorio, sistema nazionale e coordinamento della protezione civile;
– produzione, trasporto e distribuzione nazionali dell’energia;
– infrastrutture strategiche e grandi reti di trasporto e di navigazione d’interesse nazionale e relative norme di sicurezza; porti e aeroporti civili, di interesse nazionale e internazionale.
Spetta invece alle Regioni la potestà legislativa in materia, tra l’altro, di: pianificazione del territorio regionale e mobilità al suo interno, dotazione infrastrutturale; programmazione e organizzazione dei servizi sanitari e sociali; promozione dello sviluppo economico locale e organizzazione in ambito regionale dei servizi alle imprese e della formazione professionale; disciplina, per quanto di interesse regionale, delle attività culturali, della promozione dei beni ambientali, culturali e paesaggistici, valorizzazione e organizzazione regionale del turismo, regolazione, sulla base di apposite intese concluse in ambito regionale, delle re-lazioni finanziarie tra gli enti territoriali della Regione per il rispetto degli obiettivi programmatici regionali e locali di finanza pubblica.
Su proposta del Governo, la legge dello Stato può intervenire in materie non riservate alla legislazione esclusiva quando lo richieda la tutela dell’unità giuridica o economica della Repubblica, ovvero la tutela dell’interesse nazionale.
Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi comunitari e provvedono all’attuazione e all’esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell’Unione europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da legge dello Stato, che disciplina le modalità di esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempienza.
In relazione alla disciplina delle Regioni a statuto speciale e alla concessione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia ad altre Regioni, vengono ampliate (rispetto all’attuale art. 116 cost.) le materie nelle quali può essere concessa tale autonomia, prevedendo, tra l’altro, politiche attive del lavoro e istruzione e formazione professionale; governo del territorio, disposizioni generali e comuni per le politiche sociali.
Nel testo vengono confermate, infine, le norme sulla soppressione del CNEL e l’abolizione delle Province.
Il disegno di legge tornerà ora alla lettura della Camera dei Deputati, dove probabilmente si concluderà la prima deliberazione con l’approvazione di un identico testo da parte dei due rami del parlamento. A norma dell’art.138 Cost. si procederà, dopo un intervallo non minore di tre mesi, ad una seconda deliberazione sullo stesso testo. Se la stessa avverrà a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera, entro tre mesi dalla pubblicazione del provvedimento, su richiesta di un quinto dei membri di una Camera o di cinquecentomila elettori o di cinque Consigli regionali, il provvedimento potrà essere sottoposto a referendum popolare. Se, invece, verrà approvato a maggioranza di due terzi delle Camere, non si potrà procedere a referendum.