Il Ministero del lavoro chiarisce che la rinuncia spontanea della lavoratrice madre alla fruizione dei permessi giornalieri di cui al d.lgs. n. 151/2001, non comporta l’applicazione verso il datore di lavoro della sanzione pecuniaria prevista dall’art. 46 del medesimo decreto.
Nel caso in cui la lavoratrice madre, nel primo anno di vita del bambino, presenti richiesta per il godimento dei permessi giornalieri e, successivamente, in modo spontaneo e per proprie esigenze, non usufruisca degli stessi per alcune giornate, non è ravvisabile la violazione dell’art. 39 del d.lgs. n. 151/2001 e quindi non trova applicazione nei confronti del datore di lavoro la sanzione amministrativa contemplata dall’art. 46 del medesimo decreto.
E’ quanto chiarito dal Ministero del lavoro con l’allegato interpello n. 23/2015, nel quale si evidenzia come il diritto di fruire dei riposi abbia natura di diritto potestativo, il quale attribuisce quindi un potere alla lavoratrice madre cui corrisponde una posizione giuridica passiva di soggezione del datore di lavoro e non di obbligo.
Solo nell’ipotesi in cui la lavoratrice decida di esercitare tale diritto e il datore di lavoro non glielo consenta troverà applicazione la relativa sanzione pecuniaria.
Gli organi di vigilanza potranno comunque effettuare eventuali verifiche sulla spontaneità della rinuncia al godimento dei permessi, che dovrà essere giustificata da ragioni che rispondano in modo inequivocabile ad un interesse della lavoratrice.
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